Tipologia: CCNL
Data firma: 15 febbraio 1960
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Anica e OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri di posa

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Natura dei contratti individuali.
Art. 6. - Contratti individuali.
Art. 7. - Classificazione.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio di mansioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Lavoro notturno normale.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16. - Lavoro festivo.
Art. 17. - Festività.
Art. 18. - Indennità utensili.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Rapporti a termine di breve durata.
Art. 22. - Vitto.
Art. 23. - Lavoro fuori stabilimento.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Richiami, multe e sospensioni.
Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di anzianità.
Art. 32. - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 33. - Diaria.
Art. 34. - Commissione interna.
Art. 35. - Indennità in caso di morte.
Art. 36. - Apprendistato.
Art. 37. - Accordo integrativo.
Art. 38. - Minimi di paga base.
Art. 39. - Accordi interconfederali.
Art. 40. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Inderogabilità del contratto collettivo con i contratti individuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 41. - Decorrenza e durata.
Chiarimento a verbale.
Tabelle paga

Contratto collettivo nazionale 15 febbraio 1960 per il personale operaio (maestranze) addetto ai teatri di posa

L’anno millenovecentosessanta, il giorno 15 del mese di febbraio, in Roma, si è stipulato il seguente contratto da valere per le maestranze dipendenti dalle Aziende esercenti teatri di Posa.

Art. 3. - Visita medica.
All’atto dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto ai visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.
Per i mutilati e gli invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 5. - Natura dei contratti individuali.
I contratti individuali di lavoro possono essere:
а) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.
Nel contratto a tempo determinato la prefissione del termine dovrà risultare da atto scritto.

Art. 6. - Contratti individuali.
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contratto.

Art. 9. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito. La relativa disposizione deve tener conto possibilmente della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario di lavoro è di otto ore giornaliere, divise di regola in due turni di quattro ore ciascuno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
L’azienda concederà al lavoratore un’ora di riposo intermedio tra le 12 e le 13 senza retribuzione.
Qualora l’azienda ritenesse, per esigenze di lavoro, di effettuare l’orario unico, l’orario stesso viene stabilito in 7 ore giornaliere; agli effetti però della retribuzione al lavoratore sarà corrisposta l’intera retribuzione per una giornata normale di 8 ore. In caso di giustificate esigenze l’azienda potrà modificare il suddetto orario purché lo stesso rientri nei limiti dalle ore 7 antimeridiane alle ore 19 pomeridiane.
Per il personale addetto a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro sarà:
di ore 10 giornaliere, per il personale addetto alla vigilanza e custodia;
di ore 9 giornaliere per gli altri lavoratori svolgenti mansioni discontinue o di semplice attesa.
Per la categoria dei guardiani di notte ci si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini.

Art. 11. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
[...]
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione. Per le ore di recupero non sarà dovuta la maggiorazione di straordinario normale.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale che dovrà normalmente cadere di domenica.
In relazione alle esigenze di lavoro la Direzione potrà spostare il riposo in altra giornata entro la successiva settimana, escludendo che lo stesso vada a cadere nelle festività infrasettimanali o in giornate in cui venga corrisposta la paga.
Qualora detta giornata di riposo festivo non venisse concessa, al lavoratore spetta una indennità pari al 100 per cento della paga globale, per la normale giornata lavorativa del dipendente.

Art. 14. - Lavoro notturno normale.
Per il lavoro ordinario compiuto nelle ore notturne (dalle 21 alle 6) in base a regolari turni periodici settimanali di lavoro, la maggiorazione sulla retribuzione oraria (ottenuta dividendo la retribuzione giornaliera per il numero di ore della normale giornata lavorativa) dovrà essere del trenta per cento.

Art. 15. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre il normale orario di lavoro [...]
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva, al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore ad otto ore.
Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100 per cento sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano a completamento delle otto ore di riposo.

Art. 18. - Indennità utensili.
Ai lavoratori addetti al reparto falegnameria che lavorano con utensili propri, sarà corrisposta, a compenso del consumo degli stessi, una indennità giornaliera di L. 20.

Art. 20. - Ferie.
Ogni anno il lavoratore ha diritto a 15 giornate di ferie che gli dovranno essere pagate con la retribuzione globale di fatto.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento, il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]

Art. 22. - Vitto.
Per la colazione dovrà essere concessa un’ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le 14. Se il lavoro si protrae oltre le 21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa al lavoratore spetterà il cestino.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale o in quelle in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.

Art. 23. - Lavoro fuori stabilimento.
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l’orario avrà inizio e termine al momento dell’arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l’orario di lavoro complessivo di otto ore e un’ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici o privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un’ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria. Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l’orario avrà inizio al momento della partenza ed avrà fine al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100 per cento della normale paga giornaliera.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
[...]

Art. 28. - Richiami, multe e sospensioni.
L’impresa ha facoltà di applicare il richiamo o le multe previste dall’art. 27 nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio o nel corso del lavoro;
f) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina della lavorazione.
In caso di maggiori gravità o recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa potrà procedere all’applicazione della sospensione.

Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
1) Licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità. - L’impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di anzianità nei seguenti casi:
[...]
b) rissa sul luogo di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva di una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute precedenti sanzioni disciplinari.
2) Licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità. - L’impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
c) atti colposi, che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l’incolumità del personale e del pubblico, e costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano e del custode del magazzino e dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza e custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale e pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso e o senza preavviso né indennità di anzianità, sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto a compensi fino allo scadere del termine.

Art. 34. - Commissione interna.
Si applicano gli accordi interconfederali sul funzionamento delle Commissioni interne.

Art. 36. - Apprendistato.
Le aziende possono assumere apprendisti nella misura massima del 10 per cento.

Art. 37. - Accordo integrativo.
Gli accordi individuali consistenti nella lettera di assunzione di cui all’art. 1 si intendono a tutti gli effetti integrati dal presente contratto, salvo le condizioni di miglior favore.

Art. 39. - Accordi interconfederali.
Gli Accordi interconfederali vigenti tra la Confederazione Generale dell’industria e l’Intersind e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Chiarimento a verbale.
L’Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, da un lato e la Fuls - Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, dall’altro si danno reciprocamente atto che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’Incom-Cortometraggi e Televisione spa la cui attività si esplica in numerosi settori regolati ciascuno da diversi contratti, il contratto 15 febbraio 1960 per le maestranze dipendenti da aziende che gestiscono teatri di posa non è applicabile al personale dipendente dalla predetta società, il cui personale salariato fisso continuerà ad essere regolato sia per la parte normativa che per la parte retributiva dal contratto aziendale ora in vigore.
L’Incom-Cortometraggi e Televisione spa si impegna peraltro a concordare con le Organizzazioni sindacali interessate in sede di rinnovo del contratto aziendale, una revisione delle tabelle retributive allegate al predetto contratto aziendale, apportando alle medesime in percentuale gli stessi miglioramenti previsti per il personale dipendente da aziende che gestiscono teatri di posa, considerando quale miglioramento quello corrispondente a quello ottenuto dalle varie categorie delle maestranze dipendenti da teatri di posa, detratta da tali miglioramenti la quota destinata all’assorbimento delle L. 100 giornaliere di cui all’accordo 7 dicembre 1953, che per le considerazioni più sopra esposte la Incom-Cortrometraggi e Televisione non sarà tenuta ad applicare ed in fatto non applicava.