Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 21 aprile 1960
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1961
Settori: Chimici, Energia, Snam *

Sommario:

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Riposo settimanale.
Art. 4. - Trasferte.
Art. 5. - Servizio militare.
Art. 6. - Indennità di contingenza.
Art. 7. - Indennità di mensa.
Art. 8. - Indennità di trasporto.
Art. 9. - Indennità di zona malarica.
Art. 10. - Indennità di reperibilità.
Art. 11. - Indennità per lavoro in turni.
Art. 12. - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 13. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 14. - Commissioni Interne.
Art. 15. - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 16. - Regolamento interno.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 19. - Utensili e materiali.
Art. 20. - Certificato di lavoro.
Art. 21. - Abrogazione del precedente trattamento.
Art. 22. - Decorrenza e durata.
Regolamentazione operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Apprendisti.
Norme transitorie.
Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 5. - Istruzione professionale.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 10. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Lavori a cottimo.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Minimi di paga.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Gratifica natalizia e gratifica di fine giugno.
Art. 17. - Gratifica pasquale.
Art. 18. - Indennità speciale.
Art. 19. - Indennità particolari.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale.
Art. 23. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 24. - Trattamento economico in relazione agli artt. 22 e 23.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Parte disciplinare.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Tabella paghe mensili
Regolamentazione intermedi
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli appartenenti alle categorie intermedie.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio alla categoria degli intermedi.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 9. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Minimi mensili.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Doppie mensilità.
Art. 15. - Gratifica pasquale.
Art. 16. - Indennità speciale.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia o infortunio non professionale.
Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Parte disciplinare.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Tabelle paghe mensili
Regolamentazione impiegati

Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli impiegati.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria intermedia ad impiegato.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Doppie mensilità.
Art. 14. - Gratifica di bilancio.
Art. 15. - Indennità speciale.
Art. 16. - Indennità maneggio di denaro e cauzione.
Art. 17. - Ferie
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 20. - Trasferimenti.
Art. 21. - Parte disciplinare.
Art. 22. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Art. 24. - Previdenza.
Tabelle paghe mensili

Contratto collettivo 21 aprile 1960 per i lavoratori addetti al trasporto ed alla distribuzione degli idrocarburi dipendenti dalla Società nazionale metanodotti

Addì, 21 aprile 1960, è stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro, che disciplina i rapporti di lavoro fra l’anzidetta Società ed i lavoratori di ambo i sessi da essa dipendenti in quanto addetti all’attività principale inerente al trasporto ed alla distribuzione degli idrocarburi, escluso il personale addetto alla navigazione marittima ed aerea.

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Per l’assunzione delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge.
[...]

Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 3. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 9. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verrà corrisposta una speciale indennità, pro tempore, di L. 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio in zona malarica, con diritto all’indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le località da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.

Art. 10. - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore al quale la Società richieda di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro spetterà un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo della immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[...]

Art. 11. - Indennità per lavoro in turni.
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni vanno corrisposte le seguenti maggiorazioni, per le ore effettivamente lavorate in turni:
а) lavoro effettuato in turni continui ed avvicendati da lavoratori addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo (ivi compresi i lavoratori addetti alle centrali di spinta, alle centrali termiche e alle centrali termoelettriche):
- turni diurni 7 %;
- turni notturni 13 %;
b) lavoro effettuato in turni avvicendati da lavoratori addetti a lavori diversi da quelli sopraindicati:
- solo turno notturno 15 %.
La maggiorazione di turni notturni va corrisposta per le ore di lavoro prestate tra le 22 e le 6.
[...]

Art. 14. - Commissioni Interne.
Per quanto riguarda le Commissioni Interne si fa riferimento alle norme generali che siano vigenti in materia per l’industria.

Art. 16. - Regolamento interno.
Il Regolamento interno predisposto dalla Società, sentita la Commissione interna, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce. Esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.
È oggetto di Regolamento interno, fra l’altro, la disciplina dell’entrata e dell’uscita dai luoghi di lavoro, delle modalità di corresponsione della retribuzione e dei reclami sul relativo conteggio, dei controlli di presenza, dei permessi di entrata e di uscita, nonché delle visite di inventario e di controllo.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 19. - Utensili e materiali.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.

Regolamentazione operai
Art. 3. - Apprendisti.

Le parti provvederanno, con separato accordo, a disciplinare l’apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria; purché ciò non comporti una diminuzione di salario, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 5. - Istruzione professionale.
Le parti stipulanti riconoscono nell’attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie della Società, un mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore.
Per l’attuazione dei corsi di istruzione professionale saranno stipulati, per quanto necessario, accordi integrativi in sede aziendale.

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei commi successivi, la Società fornirà gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo indeterminato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) la Società fornirà una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire la Società del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare la efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti la Società assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro di cui ai tre precedenti commi potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
La Società inoltre doterà i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme dell’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore o dal presente contratto.
L’orario di lavoro per gli operai che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può eccedere le 56 ore settimanali. [...]
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in 5 giornate lavorative (di norma dal lunedì al venerdì) per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda, lo consentano, restando inteso che in tale caso le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. La società si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per l’intera giornata del sabato l’operaio non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
Gli operai non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori a turni.
Per la determinazione dell’orario di lavoro, da esporre in apposita tabella, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 12 del regio decreto- legge 10 settembre 1923 n. 1955.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui al 4° comma dell’art. 7 della presente Regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che non venga concesso, a termine di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 8.
Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, il trattamento viene regolato con l’articolo 8.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra la Società ed i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 12. - Lavori a cottimo.
Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l’applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 19. - Indennità particolari.
Agli operai che saranno impiegati nelle particolari lavorazioni sottoelencate verranno corrisposti i rispettivi seguenti compensi orari:
addetti alle rampe di caricamento L. 10 orarie
addetti alla verniciatura a spruzzo in quanto tale lavorazione comporti l’uso dì speciali mezzi protettivi respiratori L. 18 orarie
Il compenso di cui sopra sarà corrisposto per ogni ora di effettiva prestazione, considerando come ora intera la frazione di ora.
[...]

Art. 20. - Ferie.
L’operaio che ha compiuto 12 mesi di servizio presso la Società ha diritto ad un periodo annuale di ferie con decorrenza della normale retribuzione pari a:
12 giorni lavorativi da 1 a 5 anni compiuti di servizio;
14 giorni lavorativi da 5 a 10 anni compiuti di servizio;
15 giorni lavorativi da 10 a 15 anni compiuti di servizio;
19 giorni lavorativi da 15 a 20 anni compiuti di servizio;
21 giorni lavorativi oltre 20 anni compiuti di servizio.
Per gli operai il cui orario settimanale è distribuito in 5 giornate lavorative, viene attribuito ad ogni giorno di ferie fruito il valore di 1,2.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 23. - Infortunio e malattie professionali.
Per il caso dì infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e dal regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 e successive norme regolamentari integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denuncie di legge.
[...]

Art. 26. - Parte disciplinare.
I - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’operaio è tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi della Società nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
[...]
3) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
II - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a secondo della loro gravità o della loro recidività, senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale Regolamento Interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni lavorativi;
e) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[...]
III - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all’operaio:
[...]
b) che, senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza, o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori, in luoghi di pertinenza della Società, per conto proprio o di terzi con lieve danno per la Società;
[...]
g) commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
[...]
IV - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l’operaio commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in luoghi di pertinenza della Società e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale Regolamento Interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte IV, sempreché negli adempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi alla Società grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti della Società o comunque asportazione di materiale della Società o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto della Società al risarcimento dei danni.

Regolamentazione intermedi
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 5. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei commi successivi, la Società fornirà gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore a 6 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) la Società fornirà una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire la Società del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare la efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti la Società assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti commi, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora la Società richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise, provvederà alla relativa fornitura.
La Società inoltre doterà i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore o dal presente contratto.
L’orario normale di lavoro per i lavoratori che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può eccedere le 50 ore settimanali.
[...]
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in 5 giornate lavorative (di norma dal lunedì al venerdì), per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio della Società, lo consentano, restando inteso che in tale caso le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per l’intera giornata del sabato il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori in turni.
Per la determinazione degli orari di lavoro, da esporre in apposita tabella, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 12 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui al 4° comma dell’art. 6 della presente Regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che non venga concesso, a termini di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere v), c) e d) dell’art. 7 della presente Regolamentazione.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 10. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra la Società e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 17. - Ferie.
Il lavoratore che ha compiuto dodici mesi di servizio presso la Società ha diritto ad un periodo annuale di ferie con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi da 1 a 5 anni compiuti di servizio;
19 giorni lavorativi da 5 a 10 anni compiuti di servizio;
25 giorni lavorativi da 10 a 20 anni compiuti di servizio;
29 giorni lavorativi oltre i 20 anni compiuti di servizio.
Per i lavoratori il cui orario settimanale è distribuito in 5 giornate lavorative, viene attribuito ad ogni giorno di ferie fruito il valore di 1,2.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
[...]

Art. 22. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi della Società nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
[...]
3) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
II. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività, senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e all’eventuale Regolamento Interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[...]
III. - Ammonizione - Sospensione.
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore:
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza della Società per conto proprio o di terzi, con lieve danno per la Società;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione della indennità dì anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza della Società e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale Regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte quarta, sempre che negli inadempienti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Società grave nocumento morale e materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti della Società o comunque di materiale della Società o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse o quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto della Società al risarcimento dei danni.

Regolamentazione impiegati
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici che abbiano superato il periodo di prova e il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni ed a causa dello stesso, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare la efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati è di 42 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente contratto.
L’orario normale per gli impiegati che prestano la loro opera in turni continuativi ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può eccedere le 53 ore settimanali.
In caso di effettuazione di lavoro oltre le 42 ore settimanali dovrà essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 44 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la norma del comma precedente si applicherà per le ore tra le 53 e le 55 settimanali.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in 5 giornate lavorative (di norma dal lunedì al venerdì), per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda, lo consentano, restando inteso che in tale caso le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per l’intera giornata del sabato, l’impiegato non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per la determinazione degli orari di lavoro, da esporre in apposita tabella, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 12 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui al 4° comma dell’art. 7 della presente Regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che non venga concesso, a termini di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 8 della presente Regolamentazione.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti:
Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2.
[...]

Art. 17. - Ferie
L’impiegato che ha compiuto 12 mesi di servizio presso la Società ha diritto ad un periodo annuale di ferie con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
- 15 giorni lavorativi, per il primo ed il secondo anno compiuti di servizio;
- 20 giorni lavorativi, da 2 a 10 anni compiuti di servizio;
- 25 giorni lavorativi, da 10 a 18 anni compiuti di servizio;
- 30 giorni lavorativi, oltre i 18 anni compiuti di servizio.
Per gli impiegati il cui orario settimanale è distribuito in 5 giornate lavorative, viene attribuito ad ogni giorno di ferie fruito il valore di 1,2.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie sarà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 21. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.
L’impiegato, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’impiegato è tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi della Società nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
[...]
3) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
II. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli impiegati saranno punite a seconda della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale Regolamento interno aziendale o altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[...]
III. - Ammonizione scritta.
Normalmente e salvo casi di particolare gravità o recidività l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all’impiegato:
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza della Società o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per la Società;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l’impiegato commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto.
а) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza della Società o che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale Regolamento interno o da altre norme aziendali quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’adempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presente parte IV sempre che negli inadempimenti non si riscontri dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi alla Società grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti della Società o comunque asportazione di materiale della Società o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto della Società al risarcimento dei danni.


v. Accordo collettivo nazionale relativo all’estensione del contratto collettivo 21 aprile 1960, per i lavoratori addetti al trasporto ed alla distribuzione degli idrocarburi, dipendenti dalla società nazionale metanodotti, ai lavoratori dipendenti da tutte le aziende del gruppo Eni esercenti il trasporto e la distribuzione, compresa la compressione, degù idrocarburi, esclusi gli addetti alla navigazione marittima in quanto soggetti a regolamentazione speciale, 27 luglio 1960