Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 18 luglio 1960
Parti: Collegio Costruttori Edili della Provincia di Modena e Fenea, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Modena

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità perforazione pozzi.
Art. 7. - Pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 8. - Mutamento di mansioni.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Scuole.
Art. 12. - Indennità per lavori in alta montagna.
Tabella dei minimi di paga base operai addetti industria edilizia ed affini
Allegato Atto costitutivo e statuto 22 giugno 1956 dell’istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini di Modena e provincia

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Modena, 18 luglio 1960

Addì 18 luglio 1960, in Modena, tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Modena [...], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Fenea - Sindacato Provinciale di Modena [...], la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, aderente alla Camera del Lavoro di Modena - Fillea [...], visto:
а) il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell'edilizia stipulato il 24 luglio 1959;
b) l’Accordo collettivo di lavoro per la provincia di Modena 15 gennaio 1958;
si stipula il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto nazionale 24 luglio 1959, sopra menzionato, da valere per tutto il territorio della provincia di Modena per le imprese dell'industria delle costruzioni edili ed affini.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere o 48 ore settimanali.
Per i lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, vale l’art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959. Per gli operai addetti ai lavori preparatori e complementari (esempio: capi squadra, calcinaroli, ecc.) l’orario normale giornaliero può essere portato a 9 (nove) ore.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali da calcolarsi sulla paga base, sull’indennità di contingenza e sull’indennità speciale:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 9 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 25 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 50 %
4) lavori per fognature nuove in galleria aventi sezioni non superiori a m. 1,50 6 %
5) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 38 %
6) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 26 %
7) spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità di 3 m 40 %
8) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a 10 20 %
b) oltre i 10 m 40 %
9) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 10 %
10) costruzione camini in muratura senza l’impiego dei ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 20 %
11) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 15 %
12) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 20 %
13) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 18 %
14) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 40 %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento da stabilirsi
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 24 %
c) alle riparazioni o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), un’ulteriore indennità del 7 %.
18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti limitatamente agli operai addetti alla manovra dei metalli 5 %
19) lavori in cassoni ad aria compressa:
da m. 0 a 10 da stabilirsi
da oltre m. 10 a 16 da stabilirsi
da oltre m. 16 a 22 da stabilirsi
oltre m. 22 da stabilirsi
20) lavori per la formazione in opera di pali trivellati mediante l’uso di sonde meccaniche (per la sola manovalanza) 12 %
Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa ai lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il muratore specializzato o qualificato deve essere munito di martello, martellina, cazzuola, scalpello e piombo.

Art. 12. - Indennità per lavori in alta montagna.
а) I lavoratori che pernottano fuori residenza e che prestano la loro attività nel settore dell’edilizia ad un’altitudine superiore ai m. 1500, avranno diritto all’alloggio ed al vitto gratuito da parte dell’impresa (compreso la fornitura di un pagliericcio) oppure ad una indennità giornaliera di L. 400.
Ai detti lavoratori non competerà quanto sopra qualora l’impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere.
b) I lavoratori che pernottano nella loro residenza ed hanno lavorato ad una altitudine superiore ai 1500 metri percepiranno una maggiorazione del 10 % sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.