Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 27 marzo 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1957
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative della provincia di Reggio Emilia - Settore Produzione e Lavoro e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Cooperative di produzione, Presidenti, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Natura del rapporto.
Art. 2. - Determinazione della retribuzione.
Art. 3. - Indennità speciale per mancata limitazione di orario.
Art. 4. - Lavoro nei giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Congedo matrimoniale.
Art. 7. - Tredicesima mensilità.
Art. 8. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 9. - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 10. - Assicurazione sociale obbligatoria.
Art. 11. - Indennità per cessazione di carica.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Minimi di applicabilità.
Art. 14. - Validità e durata.

Accordo collettivo per i presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l’industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia, 27 marzo 1957

Addì, 27 marzo 1957 in Reggio Emilia, tra la Federazione Provinciale delle Cooperative della provincia di Reggio Emilia - Settore Produzione e Lavoro [...], la Camera Confederale del Lavoro (Fillea) [...], la Cisl (Filca) [...], la Uil (Fenea) [...], viene stipulato il seguente accordo sindacale che regola il rapporto agli effetti della retribuzione ed accessori dei Presidenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro, esercenti l’industria edilizia e bracciantile della provincia di Reggio Emilia.

Art. 1. - Natura del rapporto.
Non vi può essere rapporto di lavoro subordinato tra amministratori e società e pertanto il presente accordo ai fini retributivi ha validità per il periodo in cui il presidente rimane in carica.

Art. 3. - Indennità speciale per mancata limitazione di orario.
Stante le particolari mansioni del Presidente, che non rendono possibile la determinazione dell’orario di lavoro, allo stesso, viene riconosciuto il diritto di una speciale indennità nella misura del 10 % della retribuzione di cui all’art. 2.

Art. 4. - Lavoro nei giorni festivi e riposo settimanale.
Le eventuali prestazioni di lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanali si intendono compensate con la indennità riferita all’art. 3.

Art. 5. - Ferie.
Il presidente ha diritto per ogni anno di carica, ad un riposo feriale integralmente retribuito.
I periodi di riposo sono:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di carica fino a 2 anni;
20 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 2 fino a 10 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 10 fino a 15 anni;
27 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 15 anni.
Le ferie dovranno essere godute dal Presidente nel periodo invernale o nel periodo di minima attività della Cooperativa.

Art. 9. - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nel caso non ricorra l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso la Inail la Cooperativa provvedere alla stipulazione di una apposita polizza assicurativa.

Art. 13. - Minimi di applicabilità.
Dal presente accordo sono esclusi quei Presidenti di cooperativa che svolgono meno di 15 milioni di lavori nell’esercizio sociale. Per essi verrà provveduto caso per caso.