Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 19 maggio 1954
Validità: 01.05.1954 - 30.04.1955
Parti: Sezione Industriali del Legno-Associazione degli Industriali della provincia di Genova e Sindacato Provinciale-Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie, Unione Provinciale-Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Camera Sindacale Provinciale Uil-Legno
Settori: Edilizia-Legno, Industria legno, Genova, Operai
Sommario:
1) Qualifiche. 2) Trattamento economico particolare per alcune categorie di operai specializzati. 3) Lavori disagiati e pericolosi. 4) Lavori nocivi. 5) Mensa. |
6) Indennità consumo ferri. 7) Apprendistato. 8) Condizioni di miglior favore. 9) Decorrenza e durata. 10) Protocollo aggiuntivo |
Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti alla industria del legno e affini della provincia di Genova, 19 maggio 1954
Addì 19 maggio 1954, in Genova, tra la Sezione Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali della provincia di Genova [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie [...], l’Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori [...], la Camera Sindacale Provinciale Uil-Legno [...], è stato stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953.
3) Lavori disagiati e pericolosi.
I seguenti lavori sono considerati lavori disagiati e pericolosi;
а) lavori su ponti mobili in sospensione;
b) lavori interni ed esterni su punti fissi oltre l’altezza di metri 5 in condizioni di pericolosità e difficoltà e disagio.
Per il periodo di tempo in cui si effettuano i lavori di cui sopra verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 18 % da calcolarsi sulla retribuzione globale.
4) Lavori nocivi.
Per quanto concerne i lavori nocivi ci si atterrà alle norme che verranno applicate all’industria metalmeccanica.
7) Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato valgono le norme dell’accordo integrativo provinciale 12 luglio 1950.
10) - Il presente contratto non si applica alla categoria del sughero.