Categoria: 1946
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 maggio 1946
Validità: 01.04.1946 - 31.03.1947
Parti: Sindacato Interprovinciale dei Fabbricanti Confezioni in serie-Associazione Industriale Lombarda e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano
Settori: Tessili, Tagliatori, Milano

Sommario:

Art. 1. - Definizione e qualifica.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 10.
Art. 11. - Controllo di presenza.
Art. 12.
Art. 13. - Gerarchia.
Art. 14. - Divieti.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. - Deposito cauzionale.
Art. 18. - Retribuzione.
Art. 19. - Distribuzione del lavoro.
Art. 20. - Danni e risarcimento.
Art. 21. - Assenze.
Art. 22. - Malattia.
Art. 23.
Art. 24. - Chiamata alle armi.
Art. 25. - Disciplina.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Trapasso di azienda.
Art. 29. - Paghe.
Art. 30. - Indennità di licenziamento.
Art. 31. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i tagliatori e le tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e di impermeabili della provincia di Milano, 29 maggio 1946

L’anno 1946, il giorno 29 maggio in Milano, tra il Sindacato Interprovinciale dei Fabbricanti Confezioni in serie [...], con l’intervento dell’Associazione Industriale Lombarda [...] e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano [...] assistito [...] da una rappresentanza di tagliatori e tagliatrici; si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i tagliatori e le tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e impermeabili.

Art. 1. - Definizione e qualifica.
[...]
Non sono considerati appartenenti alle categorie di cui sopra - e quindi non possono riferirsi al presente contratto - coloro che, pur usando forbici e taglierine, tagliano sul segnato.

Art. 4. - Visita medica.
Anche prima dell’assunzione in servizio il tagliatore o la tagliatrice potranno essere sottoposti a visita medica da parte del medico di fiducia della Ditta.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in ore giornaliere di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Art. 8.
L’orario di lavoro deve essere scrupolosamente osservato sia per l’entrata che per l’uscita e dopo il riposo intermedio; il lavoro deve incominciare effettivamente nelle ore stabilite.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Il tagliatore o la tagliatrice dovranno pure prestare la loro opera in qualunque dei laboratori gestiti dalla Ditta, nella quale sono occupati, purché situati nel medesimo Comune.
Nessun tagliatore o tagliatrice potrà rifiutarsi, nei limiti consentiti dalla legge, di compiere - a richiesta della Direzione - il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 10.
Le ore straordinarie di lavoro (intendendosi per tali quelle prestate oltre l’orario normale stabilito ai sensi dell’art. 7 del presente contratto) verranno compensate con il 25 % in più della paga normale se effettuate nei giorni feriali; col 50 % in più se trattasi di ore notturne o compiute in giorni festivi. Le ore notturne sono quelle che vanno dalle 22 alle 5.
[...]
Le ore straordinarie non potranno essere riconosciute se non saranno ordinate dal datore di lavoro o dai superiori.

Art. 12.
Il tagliatore o la tagliatrice non potranno assentarsi dall'azienda se non debitamente autorizzati.

Art. 13. - Gerarchia.
Il tagliatore o la tagliatrice tanto nei rapporti attinenti al servizio quanto per qualsiasi circostanza in connessione col servizio stesso dipendono dai loro superiori.

Art. 14. - Divieti.
I tagliatori e le tagliatrici non potranno lavorare per conto proprio o di terzi nell’azienda in cui sono occupati.
[...]

Art. 15.
È proibito portare nei locali della Ditta oggetti che non siano prettamente personali o necessari alla refezione, salvo preventivo permesso della direzione. Nei laboratori è proibito mangiare durante le ore di lavoro, fumare, introdurre bibite o vino.
[...]
Sono assolutamente vietati discorsi o atti che offendono la decenza, la morale, il sentimento patriottico e religioso.

Art. 19. - Distribuzione del lavoro.
La determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchina, ed in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro, sono di esclusiva ed insindacabile competenza della direzione e per essa dei capi di ciò incaricati.

Art. 23.
Ferme restando le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, l’azienda corrisponderà alla tagliatrice in stato di gravidanza,) per tre mesi, il trattamento economico previsto per il caso di malattia: di cui all’art. 22.

Art. 25. - Disciplina.
Sarà passibile di licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento il tagliatore o la tagliatrice per le seguenti mancanze:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
c) danneggiamenti volontari ai materiali di laboratorio od a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
d) risse nel laboratorio;
[...]
f) lavorazione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi in concorrenza con la ditta; in tali casi il tagliatore o la tagliatrice saranno tenuti a risarcire l’eventuale danno arrecato all’azienda;
g) introduzione nel laboratorio di persone estranee senza regolare permesso della direzione;
[...]
Sarà passibile di licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di licenziamento, il tagliatore o la tagliatrice che in qualunque modo trasgrediscano alle disposizioni del presente contratto di lavoro, e che commettano altri atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza del luogo di lavorazione, ed al normale e puntuale andamento del lavoro.
Il licenziamento per le cause sopra indicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili. e penali in cui possono incorrere il tagliatore o la tagliatrice.

Art. 27. - Ferie.
Al tagliatore o alla tagliatrice che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi nel laboratorio, verrà concesso un periodo annuo di riposo retribuito nella seguente misura:
da 1 a 5 anni di anzianità 10 giorni
da 5 a 10 anni di anzianità 15 giorni
oltre i 10 anni di anzianità 20 giorni
[...]