Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 gennaio 1950
Validità: 01.12.1949 - 30.06.1952
Parti: Settore Industriale dei Berrettifici e Sindacato Abbigliamento-Camera del lavoro, Libero Sindacato Abbigliamento
Settori: Tessili, Berrettifici, Torino

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Interpretazione norme contrattuali.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Controversie.
Art. 9. - Validità e durata del contratto.
Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Inquadramento operai.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Addestramento speciale.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Cambiamento di mansioni.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 15. - Percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Lavori discontinui.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Lavoro a squadre.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 22. - Festività.
Art. 23. - Retribuzioni.
Art. 24. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 25. - Recuperi.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Gratifica natalizia.
Art. 28. - Reclami sulla paga.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Servizio militare.
Art. 32. - Congedo matrimoniale.
Art. 33. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 36. - Disciplina aziendale.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 40. - Trattenuta per risarcimento danni.
Art. 41. - Destinazione dell’importo delle multe.
Art. 42. - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 43. - Preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di anzianità - Caso di licenziamento.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità in caso di morte.
Art. 47. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 48. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 49. - Trattamento per invenzioni.
Art. 50. - Abiti da lavoro.
Art. 51. - Lavoro a domicilio.
1 - Definizione del lavoratore a domicilio.

2. - Libretto personale di controllo.
3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
4. - Retribuzione.
5. - Maggiorazione della retribuzione.
6. - Lavoro notturno e festivo.
7. - Pagamento della retribuzione.
8. - Fornitura materiale.
9. - Norme generali.

Contratto collettivo di lavoro per le maestranze dipendenti dai berrettifici della provincia di Torino, 15 gennaio 1950

Addì 15 gennaio 1950 in Torino, presso l’Unione Industriale, tra il Settore Industriale dei Berrettifici [...], il Sindacato Abbigliamento (Camera del lavoro) [...], ed il Libero Sindacato Abbigliamento [...], si è stipulato il seguente contratto provinciale di lavoro.

Parte generale
Art. 1. - Applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica provincialmente alle maestranze dipendenti dai berrettifici.

Art. 2. - Interpretazione norme contrattuali.
Nella risoluzione delle controversie individuali o collettive, le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 3. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei delegati di fabbrica; è fatto richiamo alla disciplina interconfederale che sia vigente ini materia.

Art. 6. - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le norme interconfederali che siano vigenti sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 8. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell’Azienda ed i lavoratori, assistiti dalla Commissione interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione e la interpretazione del presente contratto, che non venissero composte direttamente fra la Direzione aziendale e Commissione interna o delegato di impresa, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte seconda Operai
Art. 2. - Documenti e visita medica.

[...]
Il datore di lavoro può sottoporre a visita medica il personale da assumere in servizio.
[...]

Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli si richiamano le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute ne1 regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 6. - Apprendistato.
È considerato «apprendista» chiunque venga assunto fra i 14 ed i 18 anni di età, con lo scopo di acquistare, mediante addestramento i - pratico tirocinio, la capacità necessaria per diventare «operaio qualificato».
La mano d’opera minorile, non soggetta ad apprendistato, sarà regolamentata dai contratti integrativi.
[...]
Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, purché nelle stesse mansioni, deve essere computato per intero agli effetti del compimento del tirocinio prescritto, e degli scatti semestrali di paga base sempre che, nel passaggio da una azienda all’altra, non sia intercorsa una interruzione di tempo superiore ai 12 mesi.
[...]
Nei limiti di tempo prescritti, e compatibilmente con la necessità di perfezionamento tecnico, le aziende addestreranno l’apprendista nel modo più ampio nelle varie lavorazioni affini al settore, cui l’apprendista stesso viene adibito.
Il cambiamento di lavorazione non interrompe, né prolunga, il decorso del normale periodo di apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta alla metà per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria, e per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista.
Durante il periodo di tirocinio, l’apprendista non deve essere adibito a lavori che non siano attinenti alla sua formazione di «operaio qualificato» o sottoposto a sforzo fisico superiore alle sue possibilità.
L’apprendista deve lavorare ad economia: in caso venga adibito a lavori di cottimo, acquisisce il riconoscimento di «operaio qualificato», anche se non ha terminato il periodo di apprendistato, a tutti gli effetti, e gli si applicheranno le tariffe di cottimo.
[...]
Nel libretto di lavoro degli apprendisti devono essere registrati i periodi di servizio prestati [...]
Per quanto non è espressamente previsto in materia dal presente contratto, valgono le disposizioni degli accordi interconfederali e di legge, in quanto prevedano migliori condizioni.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che sono ammesse deroghe alle norme stabilite dall’art. 6 relative al «lavoro a cottimo degli apprendisti» in quanto concordate di volta in volta fra la Direzione dell’azienda e la Commissione Interna.

Art. 7. - Addestramento speciale.
Riconosciuta l’opportunità di avviare ed addestrare al lavoro personale non esperto, che abbia superato i limiti di età fissati per l'apprendistato, le aziende potranno assumere lavoratori non qualificati nel ramo e sottoporli ad un periodo di addestramento atto a farli diventare «operai qualificati».
La durata dell’addestramento speciale è la seguente: lavoratori dai 18 anni compiuti ai 20: mesi 18 di tirocinio; lavoratori dai 20 anni compiuti in poi: mesi 12 di tirocinio.
L’assunzione per il periodo di addestramento deve risultare da; comunicazione scritta ed il lavoratore non potrà essere adibito ad alcun lavoro di manovalanza, sia comune, che specializzato.
Per l’addestramento speciale, valgono inoltre le norme dell’apprendistato in quanto non contrastanti con quelle del presente articolo.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono l’opportunità a che venga dato impulso alla istruzione professionale intesa ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio, addivenendo - quando ve ne sia la possibilità - alla istituzione di corsi professionali di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
All’apprendista che frequenti, ai sensi dell’art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, i corsi istituiti a termine del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380 saranno accordati, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione i permessi necessari.

Art. 11. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alla donna destinata a compiere funzioni caratteristiche della prestazione di opera maschile compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga base prevista per l’uomo. Nelle lavorazioni a cottimo, la condizione suddetta si intenderà soddisfatta con la adozione delle tariffe previste per la categoria maschile.

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe relative.
È consentito il recupero negli altri giorni della settimana per le ore eventualmente non lavorate dalle ore 13 del sabato nei limiti di un’ora al giorno, a regime normale, senza maggiorazione di lavoro straordinario.
L’orario di lavoro dovrà essere esposto in modo ben visibile all’entrata dello stabilimento.

Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun lavoratore potrà abbandonare il suo posto di lavoro prima dei segnali di cessazione.
Le infrazioni saranno punite a termine dell’art. 38 (provvedimenti disciplinari).
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 12.
È considerato lavoro notturno quello compiuto fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche, nelle solennità nazionali e nei giorni destinati al riposo compensativo.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale, e normalmente non dovrà superare le ore 2 giornaliere e le 12 settimanali.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario, salvo eccezionali esigenze aziendali, in quanto le prestazioni del lavoro straordinario stesso gli impediscono di frequentare le scuole predette.

Art. 16. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti a «lavori discontinui» o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
Restano in vigore le consuetudini in atto per i portieri e i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, secondo quanto richiamato dagli accordi interconfederali.
[...]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale nelle sue varie forme.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le aziende dovranno preventivamente, per iscritto o mediante affissione, mettere a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[...]
Per l’esame di eventuali contestazioni relative all’applicazione del presente articolo si richiama la procedura circa la risoluzione delle controversie.

Art. 18. - Lavoro a squadre.
Il tempo impiegato da gruppi di operai avvicendati ad una stessa macchina e nelle medesime mansioni, entro le 24 ore anche se a turni di non eguale durata, è considerato «lavoro a squadre».
L’orario ordinario del «lavoro a squadre» è di 8 ore per turno ivi compresa la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Il lavoro a squadre deve essere retribuito con una maggiorazione [...]
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue a non più di 11 ore complessive, se si tratti di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliera per ciascuna) e di 13 e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
Le modificazioni dei turni di lavoro dovranno essere comunicate agli operai il giorno precedente, salvo casi di forza maggiore.
Nel caso di «turni a scacchi», la maggiorazione sarà corrisposta, sempre sulla sola paga oraria, o sul guadagno di cottimo in ragione del 5 %.

Art. 19. - Riposo settimanale.
Il giorno di riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo la deroga di legge.

Art. 21. - Permessi di entrata e uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può assentarsi dallo stabilimento senza giustificato motivo e senza autorizzazione. L’operaio licenziato o sospeso, o fuori turno di lavoro, non potrà entrare nello stabilimento senza il permesso della Direzione.
Il permesso di uscita potrà essere accordato all'operaio sempre che sia stato chiesto nella prima ora di lavoro e per giustificati motivi.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere richiesto dall’operaio in qualsiasi momento.

Art. 25. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per causa di forza maggiore o per le eventuali interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 26. - Ferie.
All’operaio che abbia una anzianità ininterrotta di 12 mesi presso l’azienda in cui è occupato, sarà concesso un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera percepita in servizio, in ragione di:
12 gg. lavorativi (96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti;
14 gg. lavorativi (112 ore) per gli aventi anzianità da oltre 8 anni fino a 15 anni compiuti;
15 gg. lavorativi (120 ore) per gli aventi anzianità superiore ai 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita, delle ferie il cui pagamento sarà effettuato in via anticipata in ragione dei giorni concessi: eventuali deroghe saranno concordate tra le parti.
[...]

Art. 33. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo di 7 mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed i restanti nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro sarà corrisposto, per un periodo di mesi tre avanti il parto e per sei settimane dopo il parto il 75 % della retribuzione media raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di leggi o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per tutte le norme che disciplinano l’igiene e la sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamando particolarmente quelle che dispongono visite sanitarie periodiche.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la incolumità e la sanità dei lavoratori, l’igiene dell’ambiente, curandone l’aerazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove occorra, il riscaldamento.
Le aziende stesse assicureranno pure i necessari servizi igienici (spogliatoi, gabinetti, ecc.).

Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
[...]
L’operaio che a causa di infortunio sul lavoro non sia in grado di assolvere il precedente lavoro per postumi invalidanti, sarà adibito possibilmente ad un lavoro adatto alle sue condizioni fisiche.
[...]

Art. 36. - Disciplina aziendale.
L’operaio nell’ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari.
а) richiamo verbale;
b) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 40.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza:
[...]
g) contravvenga il divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 39. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissione.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quello contemplato nell’articolo precedente (multe, sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione ai superiori che non rivesta carattere di gravità;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro lo stabilimento dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni dì sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo precedente (multe, sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’articolo medesimo (multe e sospensioni).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi nell’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione ai superiori che rivesta carattere di gravità;
[..]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori entro lo stabilimento dell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 50. - Abiti da lavoro.
Il lavoratore deve essere provvisto del proprio indumento e abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l’usura dell’abito di lavoro o di parte di esso l’azienda concorrerà in ragione del 40 % alla spesa necessaria per il rinnovamento dell’abito stesso o delle parti logore. [...]

Art. 51. - Lavoro a domicilio.
1 - Definizione del lavoratore a domicilio.

È da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro né sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito.

4. - Retribuzione.
[...]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, tenendo presente i particolari caratteri delle varie produzioni.

8. - Fornitura materiale.
Normalmente tutto il materiale anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[...]

9. - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza di malattia.