Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 aprile 1957
Validità: 25.03.1957 - 24.03.1958
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna e Cgil-Camera Confederale del Lavoro di Bologna, Uil-Camera Sindacale Provinciale di Bologna, Cisl-Unione Sindacale Provinciale di Bologna e Cisnal - Unione del Lavoro di Bologna
Settori: Agroindustriale, Caseifici (grana), Bologna

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 2. - Sfera di applicabilità.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 5. - Qualifica del personale.
Art. 6. - Retribuzione.
Art. 7. - Compensazioni al casaro.
Art. 8. - Compensi agli altri dipendenti.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Trasporto latte.
Art. 11. - Premio per l’allevamento dei suini.
Art. 12. - Compensi sulla buona riuscita del formaggio.
Art. 13. - Rese quantitative e qualitative.
Art. 14. - Disdetta al capo-casaro.
Art. 15. - Riferimento contratto nazionale.
Art. 16. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori dipendenti dalle aziende casearie della provincia di Bologna, 15 aprile 1957

Addì 15 aprile 1957, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna [...] e la Cgil, Camera Confederale del Lavoro di Bologna [...], la Uil, Camera Sindacale Provinciale di Bologna [...], la Cisl, l’Unione Sindacale Provinciale di Bologna [...]
Addì 15 aprile 1957, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna [...] e la Cisnal - Unione del Lavoro di Bologna [...]
si è stipulato il presente contratto di lavoro per i caseifici che effettuano la produzione del formaggio grana nella Provincia di Bologna.

Art. 2. - Sfera di applicabilità.
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti dalle aziende casearie della Provincia di Bologna, zona destra Reno compresa.

Art. 7. - Compensazioni al casaro.
A compensazione dell’illimitato orario di lavoro feriale e festivo delle festività infrasettimanali e nazionali, ferie e della custodia patrimoniale dell’azienda, viene concesso gratuitamente al casaro quanto segue:
а) casa igienica ad uso abitazione per sé e famiglia con annessi rustici;
b) latte, burro, sale, legna e luce per il ristretto consumo familiare;
c) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di novelli, limitatamente a 20 ciascuna, escluso qualsiasi altro animale da cortile. Per quei caseifici che non hanno allevamento di suini i capi di pollame non avranno limitazione;
d) formaggio grana nella misura di Kg. 30 all’anno;
e) per i caseifici che hanno l’allevamento e l’ingrasso di smini, il casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150/180 che l’azienda gli cederà con la riduzione del 50 % sul prezzo di mercato.
Per quei caseifici che non hanno suini sarà fornito dall’azienda il porcile ed il siero occorrente per l’allevamento e l’ingrasso di uno o due suini per uso familiare.

Art. 8. - Compensi agli altri dipendenti.
Ai dipendenti, escluso il capo-casaro in aggiunta alla retribuzione, verrà corrisposto a titolo di indennità di licenziamento, ore straordinarie, notturne feriali e festive, ferie, festività infrasettimanali e nazionali, gratifica natalizia e di tutte le altre indennità previste dalla legge e da contratto, una maggiorazione da calcolarsi sul salario base e sulla indennità di contingenza [...]

Art. 10. - Trasporto latte.
L’imponibile di mano d’opera da adibirsi ai caseifici è stata fissato presupponendo che il latte venga consegnato dai produttori al caseificio.
Nel caso in cui il latte venga ritirato al domicilio dei conferenti od in luogo diverso dal caseificio con mezzi del datore di lavoro, e qualora non sia stato provveduto all’assunzione della mano d’opera necessaria per tale servizio, dovrà corrispondersi il compenso di L. 20 per quintale da parte dell’azienda da distribuire al personale del caseificio proporzionalmente alla durata dell’opera prestata da ciascuno.
Qualunque altra forma di raccolta del latte sarà convenuta con accordo fra le parti interessate.

Art. 11. - Premio per l’allevamento dei suini.
L’azienda casearia concederà al personale dipendente per l’allevamento dei suini un premio [...]

Art. 15. - Riferimento contratto nazionale.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 8 luglio 1952, rinnovato con l’accordo 11 agosto 1954.