Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 febbraio 1958
Validità: 24.02.1958 - 23.02.1959
Parti: Associazione proprietari forno della provincia di Bergamo e Lega Lavoranti Panettieri, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Disciplina turnisti.
Art. 3. - Tariffe salariali.
Art. 4. - Vitto e alloggio.
Art. 5. - Produzione giornaliera.
Art. 6. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità operai «turnisti - prestiti - feristi».
Art. 8. - Trasporto farina e combustibile.
Art. 9. - Doppia panificazione.
Art. 10. - Indumenti di lavoro.
Art. 11. - Validità.
Art. 12. - Durata, rinnovamento e rescindibilità del contratto integrativo.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Bergamo, 27 febbraio 1958

Oggi 27 febbraio 1958 presso la sede dell’Associazione proprietari forno della provincia di Bergamo, tra l’Associazione predetta [...] e la Lega Lavoranti Panettieri [...], la Unione Sindacale Provinciale [...], la Unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente Contratto integrativo di lavoro al contratto Collettivo nazionale 26-7-1956 per i dipendenti delle aziende di panificazione, da valere in provincia di Bergamo, a conclusione delle trattative iniziate il 21 febbraio 1958.

Art. 1. - Apprendistato.
Ai sensi dell’art. 4 del Contratto nazionale è ammessa la assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 3 operai qualificati. È comunque consentita l’introduzione di un solo apprendista in ogni squadra di panificazione che lavori giornalmente una quantità di farina nella quale, oltre un quintale di farina per ogni operaio, si panifichi una ulteriore frazione di quintale fino a 50 Kg. La partecipazione dall’apprendista nella produzione deve essere conforme alle disposizioni di legge per quanto concerne l’orario di lavoro ed il riposo settimanale.

Art. 5. - Produzione giornaliera.
Ai sensi dell’art. 9 del Contratto nazionale il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente in misura eguale per ciascun operaio è di Kg. 80. Il quantitativo massimo è di Kg. 100.

Art. 8. - Trasporto farina e combustibile.
Al sensi dell’art. 19 del Contratto nazionale vengono stabilite le seguenti tariffe per il trasporto della farina del combustibile e del pane nella misura di:
L.. 30 per ogni quintale di farina;
L. 30 per ogni quintale di combustibile;
L. 40 per ogni quintale di pane.

Art. 9. - Doppia panificazione.
Ai sensi dell’art. 29 del Contratto nazionale in caso di doppia panificazione il trattamento economico spettante al lavoratore è il seguente:
oltre al salario normale spettante per il lavoro effettivamente compiuto dal lavoratore il datore di lavoro dovrà corrisponderne, per ore straordinarie svolte e a garanzia del rispetto del minimo di produzione un compenso forfettario non inferiore a L. 500 per operaio.
Inoltre l’orario della doppia panificazione deve essere contenuto e terminato entro le ore 19 del giorno stesso in cui si effettua la doppia panificazione. Per ogni altra questione relativa alla doppia panificazione valgono le nonne contenute negli ultimi due capo versi dell’articolo 29 del Contratto nazionale.
I giorni nei quali verrà effettuata la doppia panificazione sono i seguenti: Pasqua, 30 aprile, 14 agosto, 25 dicembre, 31 dicembre, il sabato 9 successivo al 17 gennaio, due sabati non consecutivi scelti dall’Associazione proprietari forno nei mesi di luglio e agosto.

Art. 10. - Indumenti di lavoro.
Ai sensi dell’art. 26 del Contratto nazionale e conformemente alle disposizioni sanitarie in vigore il datore di lavoro dovrà gratuitamente fornire ogni anno ai propri dipendenti addetti alla panificazione appropriati indumenti di lavoro e precisamente:
n. 2 grembiuli di tela;
n. 2 paia di calzoni lunghi di tela;
n. 2 bluse di tela.

Art. 11. - Validità.
Per tutte le clausole non previste dal presente Contratto Integrativo le parti si rimettono al Contratto Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti da aziende di panificazione.