Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 dicembre 1956
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958
Parti: Associazione Panificatori della Provincia di Venezia e Filia-Sindacato lavoranti panettieri e Fulpia, Uilia (p.p.v.)
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Delle retribuzioni.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 7. - Gratifica natalizia.
Art. 8. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 9. - Licenziamento, dimissioni, preavviso.
Art. 10. - Indumenti di lavoro.
Art. 11. - Vitto e alloggio.
Art. 12. - Contratto nazionale.
Art. 13. - Decorrenza, durata, rinnovo e rescindibilità del contratto.
Allegati
Allegato n. 1 Dato tecnico di produzione
Allegato n. 2
Compensi per lavoro straordinario (30%)
Compensi per lavoro notturno (35%)
Allegato n. 3 Ferie 1° semestre 1956-57
Allegato n. 4 Festività infrasettimanali (n. 13 all’anno)
Allegato n. 5 Gratifica natalizia 1956
Allegato n. 6 Indennità di carenza
Allegato n. 7
Preavviso in caso di dimissioni o licenziamento
Indennità di anzianità
Allegato n. 8 Indumenti di lavoro

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Venezia, 15 dicembre 1956
(Decorrenza 1° luglio 1956)


Addì 15 dicembre 1956 in Venezia nella Sede della Associazione Panificatori, tra l’Associazione Panificatori della Provincia di Venezia [...], e la Filia della Provincia di Venezia [...], in collaborazione col Sindacato lavoranti panettieri [...], nonché i rappresentanti provinciali della Fulpia e della Uilia i quali firmano per presa visione, è stato stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale di lavoro dei lavoranti panettieri del 1° luglio 1956 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della Provincia di Venezia.

Art. 1. - Apprendistato.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro il numero degli apprendisti ammessi nella squadra di lavoro è fissato nella misura di un apprendista per ogni squadra da 1 a 6 operai specializzati o qualificati.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Fermo quanto disposto dall’art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro l’orario di lavoro fissato in 8 ore giornaliere potrà essere svolto al massimo nel ciclo di 9 ore dall’inizio della prestazione da parte del lavoratore.
L’eventuale interruzione di ore una sarà a completa disposizione del lavoratore stesso e non sarà quindi computata ai fini dell’orario di lavoro.
Qualora invece durante tale eventuale interruzione vi sia da parte del lavoratore una prestazione di qualsiasi natura, nell’ambito dell’azienda, tale ora verrà computata ai fini dell’orario di lavoro.

Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 10-bis del Contratto collettivo nazionale di lavoro i previsti compensi per lavoro straordinario e notturno vengono fissati forfettariamente con la tabella allegato 2.

Art. 10. - Indumenti di lavoro.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene di monetizzare forfettariamente quanto dovuto per indumenti di lavoro (vedi tabella allegato 8). È lasciata comunque facoltà alle ditte di provvedere del prescritto vestiario i propri dipendenti.

Art. 12. - Contratto nazionale.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di cui il presente è parte integrativa.