Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 dicembre 1957
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958
Parti: Sindacato Panificatori della Provincia-Associazione Commercianti e Sindacato Panettieri-Camera del Lavoro, Comitato provinciale Sindacato Libero Panettieri-Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Vicenza

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Dichiarazione a verbale.
Art. 10.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Vicenza, 28 dicembre 1957

Il giorno 28 dicembre 1957, si sono riuniti presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Vicenza [...], Sindacato Panificatori della Provincia, assistiti dal [...] direttore dell'Associazione Commercianti, e [...] Sindacato Panettieri della Camera del Lavoro [...], Comitato provinciale Sindacato Libero Panettieri, assistito dal[...]l’Unione Sindacale Provinciale, [...] Unione Italiana del Lavoro, per addivenire alla stipulazione del Contratto Provinciale Integrativo al Contratto nazionale per i dipendenti panettieri.

Art. 1.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoranti panettieri, siglato a Roma il 26 luglio 1956, per la provincia di Vicenza, entra in vigore nel suo testo integrale il 1° luglio 1957.

Art. 2.
Il divieto di impiego di mano d’opera femminile, di cui all’art. 2 del Contratto nazionale, non riguarda le donne, parenti ed affini del datore di lavoro facenti parte del nucleo familiare.

Art. 6.
Al servizio di turno possono essere avviati soltanto coloro di cui sia stata riconosciuta l’idoneità ad essere operai panettieri dalla Commissione paritetica provinciale.

Art. 7.
Nel caso di applicazione del sistema di retribuzione oraria, la tariffa sarà determinata dalle rispettive Organizzazioni sindacali provinciali.
Il quantitativo di farina da assegnarsi ad ogni operaio è da kg. 90 (novanta) a kg. 110 (centodieci), esclusi gli apprendisti.
Il minimo così stabilito si intende operante solo agli effetti della composizione della squadra e dell’indennità di licenziamento nell’ipotesi prevista dall’art. 22 del Contratto nazionale.

Art. 9.
Il datore di lavoro ha facoltà, anziché di fornire gli indumenti di cui all’art. 26 del Contratto nazionale, di corrispondere 3.600 lire annue a titolo di rimborso spese, compreso il turnista.
I lavoratori hanno l’obbligo di presentarsi al posto di lavoro con gli indumenti prescritti.

Dichiarazione a verbale.
A) Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, vengono riconosciuti giorni 2 di ferie in aggiunta ai 12 previsti dal precedente Contratto.
[...]

Art. 10.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale.