Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 15 gennaio 2013
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Veneto
Settori: Edilizia, Artigianato, Veneto
Fonte: ceav.it


Accordo integrativo all’accordo regionale 26 giugno 2012 e alle linee guida per lo svolgimento dei corsi di formazione sulla sicurezza nel settore edile artigiano

Il giorno 15 gennaio 2013, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra: la Confartigianato del Veneto [...], la Cna del Veneto [...], la Casartigiani del Veneto [...], e la Filca Cisl regionale del Veneto [...], la Fillea Cgil regionale del Veneto [...], la Feneal Uil regionale del Veneto [...]
Le parti
Visto il Protocollo di intesa del 26 giugno 2012 “attuativo dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 in materia di sicurezza nel settore edile”.
Vista la necessità di definire integrare il Protocollo di intesa su richiamato e le “Linee Guida per lo svolgimento dei corsi di formazione sulla sicurezza nel settore Edile Artigiano”, prevedendo anche i corsi per Preposti in edilizia, nonché i contenuti dei corsi di aggiornamento “6 ore”, e i costi dei corsi attrezzature previsti nella norma transitoria delle Linee Guida (punto 3. pag. 13/42) da concludersi entro il 13 marzo 2013.
Convengono che
• I contenuti dei corsi di 6 ore, organizzati successivamente all’entrata in vigore del presente accordo, sono quelli previsti all’allegato A).
• Per i Corsi sulle attrezzature da cantiere, previsti dalla disposizione transitoria delle Linee Guida (punto 3. pag. 13/42) da concludersi entro il 13 marzo 2013, sarà assegnato un contributo sotto forma di voucher destinato per ciascun partecipante di ogni impresa, in regola con i versamenti alla Cassa Edile Artigiana (Ceav-Ceva).
Il Voucher, da utilizzare esclusivamente presso le strutture formative individuate dall’accordo del 26.06.2012, verrà liquidato, alle medesime strutture, a fronte della formazione erogata.
Il valore massimo del Voucher erogabile per ogni partecipante per singolo corso attrezzature da concludersi entro il 13 marzo 2013 è, iva inclusa, il seguente:

Percorso Piattaforme di lavoro mobili elevabili

 

Ore 3 Max 75,00 Euro

Percorso Gru su autocarro

 

Ore 3 Max 75,00 Euro

Percorso Gru a torre rotazione in alto e in basso

 

Ore 5 Max 125,00 Euro

Percorso Gru mobili

 

Ore 4 Max 100,00 Euro

Percorso Gru mobili - braccio telescopico o Brandeggiabile -(moduli aggiuntivi al corso base gru mobili)

 

Ore 2 Max 50,00 Euro

Percorso Carrelli semoventi

 

Ore 5 Max 125,00 Euro

Percorso Macchine movimento terra

 

Ore 4 Max 100,00 Euro

Percorso Pompe per calcestruzzo

 

Ore 4 Max 100,00 Euro

A tutti i corsi attrezzature, organizzati sia prima che dopo il 13 marzo 2013, possono partecipare ed accedere al contributo anche i Titolari, i soci e i collaboratori d’impresa.
I contenuti dei corsi per Preposti, organizzati successivamente all’entrata in vigore del presente accordo, sono quelli previsti all’allegato B) del presente accordo.
Per questi corsi di 8 ore sarà assegnato un contributo sotto forma di voucher, di importo pari a € 200,00, destinato per ciascun partecipante di ogni impresa, in regola con i versamenti alla Cassa Edile Artigiana (Ceav-Ceva).
Il Voucher, da utilizzare esclusivamente presso le “strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato - Cna - Casartigiani) , accreditate presso la Regione del Veneto, verrà liquidato, medesime strutture, a fronte della formazione erogata.


Allegato A
Formazione sicurezza Corso di aggiornamento per lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e, dell’Accordo Interconfederale Regionale del 15 marzo 2012


1. Premessa
La formazione prevista dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 e regolamentata dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è soggetta ad aggiornamento quinquennale con un corso di 6 ore per tutti i lavoratori con scadenze diversificate a seconda del periodo nel quale è stata effettuata.
In particolare l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 prevede i seguenti obblighi di aggiornamento per lavoratori:
a) per coloro i quali sono stati formati entro il 10 gennaio 2007, l’obbligo di aggiornamento deve concludersi entro l’11 gennaio 2013.
b) per coloro che sono stati formati nel periodo 11 gennaio 2007 - 10 gennaio 2012 l’aggiornamento dovrà concludersi entro l’11 gennaio 2017.
c) per coloro che sono formati successivamente all’11 gennaio 2012 l’aggiornamento dovrà concludersi entro 5 anni dalla data di effettivo completamento del rispettivo percorso formativo coerente con gli accordi Stato-Regioni del 21.12.2011.

2. L’obbligo formativo
All’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 è previsto che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e che questa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

3. Attestati
Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 gli attestati di frequenza verranno rilasciati se la frequenza al corso è stata di almeno il 90% delle ore di formazione previste.

4. Soggetti interessati
Fermi restando i contenuti del citato Accordo, con la presente nota si individuano pertanto le caratteristiche ed i contenuti del corso di formazione di aggiornamento per i lavoratori già formati alla data del 10 gennaio 2012. (punti a) e b) del paragrafo 1)

5. Metodologia
I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nel processo di apprendimento e molti contenuti saranno trattati a partire dall’esposizione di criticità espresse dagli stessi corsisti

6. Struttura del percorso formativo e contenuti generali.
L’accordo Stato Regioni del 21.12.2011 fornisce indicazioni sulla durata del percorso formativo (6 ore) senza però dare specifiche indicazioni sul programma formativo.
Si è pertanto sviluppato il programma dell’attività formativa considerando le generiche indicazioni del citato accordo per articolare la proposta in 2 linee di intervento formativo, ognuna di 6 ore, come meglio specificato nello schema riportato di seguito.
Ogni corso è articolato in 3 moduli: i primi 2 sono comuni, il terzo, “Modulo tecnico sui rischi” è tarato sul principale fattore di rischio per i lavoratori in ragione della loro presenza o meno in cantiere.
I corsi sono pertanto i seguenti:


CONTENUTI DEL CORSO

Destinatari e durata Programma
2 ore Per IMPIEGATI e OPERAI 1. Modulo giuridico - normativo
a) D.Lgs. 81/2008 (introduzione e descrizione)
b) Malattie professionali
c) Sorveglianza sanitaria (con accenni agli accertamenti sul consumo di alcool e droga)
d) Aggiornamento sulla bilateralità - Cassa Edile, CPR
2. Modulo su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
a) prevenzione e gestione delle emergenze
b) procedure di esodo ed incendi, di primo soccorso
4 ore Per IMPIEGATI e personale che non entra in cantiere, ovvero lavoratori soggetti solo a rischi generici 3. Modulo tecnico sui rischi 
a) Segnaletica di sicurezza, etichettatura sostanze chimiche (descrizione)
b) Ambiente di lavoro
c) Microclima e illuminazione
d) Ergonomia
e) Stress lavoro correlato e rischi psicosociali
f) Videoterminali
g) Elettrici generali-prolunghe, prese,
4 ore Per OPERAI 3. Modulo tecnico sui rischi
a) elettrici generali, prolunghe, prese,
b) macchine, attrezzature e ambienti-principali cause di infortunio
c) cadute dall'alto ed uso scale
d) rischio rumore-macchine e attrezzature
e) rischio vibrazioni-fonti di rischio, descrizione ed effetti sul corpo umano
f) ambienti confinati
g) movimentazione manuale dei carichi, ergonomia e postura
h) rischio da sollevamento e movimentazione carichi
i) segnaletica

Fermi restando i moduli “Modulo giuridico - normativo” e “Modulo su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda”, qualora non fosse possibile attivare una delle 2 linee di intervento tecnico sui rischi sopra descritte, si può ricorrere al seguente “Modulo Tecnico Generale” di 4 ore i cui contenuti sono:
a) rischi elettrici generali-prolunghe, prese,certificazione impianti
b) macchine, attrezzature e ambienti-principali cause di infortunio
c) cadute dall'alto - uso scale
d) rischio chimico-descrizione
e) rischio biologico-descrizione
f) rischio rumore-macchine e attrezzature
g) rischio vibrazioni-fonti di rischio, descrizione ed effetti sul corpo umano
h) microclima e illuminazione-descrizione
i) videoterminali
j) stress lavoro correlato e rischi psicosociali
k) movimentazione manuale dei carichi, ergonomia e postura
l) rischio da sollevamento e movimentazione carichi
m) segnaletica


Allegato B
Percorso di formazione per “Preposti” ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 dell’Accordo Interconfederale Regionale del 15 marzo 2012


7. Premessa
La formazione dei lavoratori è stata codificata in termini di contenuti, durata e modalità organizzative con uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni perché questo è esplicitamente previsto al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Per la formazione dei preposti, invece, il T.U. non prevede la necessità di un provvedimento di dettaglio della Conferenza Stato Regioni che però è comunque intervenuta per definire contenuti e modalità organizzative della formazione.
Di conseguenza le disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 sono vincolanti per la formazione dei lavoratori ma non per i preposti.
Le imprese, in ogni caso, possono seguire le indicazioni fornite dalla Regioni perché sono comunque un valido aiuto e la loro applicazione è riconosciuta come idonea per la corretta formazione del preposto prevista all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/08.
Fermi restando i contenuti del citato Accordo, con la presente nota si individuano pertanto le caratteristiche, i contenuti e le modalità per la verifica finale del corso di formazione per i lavoratori che rivestono il ruolo di “preposto” all’interno di imprese edili artigiane del Veneto.

8. Il preposto
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (Art. 2 del D.Lgs 81/08).
In pratica, nelle aziende questa figura si impernia in lavoratori con esperienza pluriennale che sul posto di lavoro, normalmente il cantiere, assumo un ruolo di guida o punto di riferimento per i colleghi.
Gli obblighi del preposto in materia di sicurezza sono quelli previsti all’art. 19 del D.Lgs. 81/2008:
o sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
o verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
o richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
o informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
o astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
o segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
o frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

9. L’obbligo formativo
Il comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 esplicitamente prevede che il preposto riceve, a cura del datore di lavoro, una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Successivamente, con l’Accordo del 21.12.2011, la Conferenza Stato-Regioni ha dato indicazioni sui contenuti della formazione del preposto prevedendo che è integrativa di quella dei lavoratori ed è anche di tipo particolare in relazione ai compiti esercitati da questa figura aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.
Vi è l’obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione. Al termine è necessaria una prova di verifica da effettuarsi con test integrato eventualmente con colloquio. La prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti dei percorso formativo svolto.

9. Soggetti interessati
I lavoratori dipendenti riconducibili alla figura di “Preposto”, sono a titolo esemplificativo i capogruppo, i caposquadra, ecc..

10. Obiettivo
Fornire gli strumenti necessari al preposto per assumere modalità, modi di comportamento e di lavoro atti a poter esercitare il proprio ruolo di prevenzione e gestione della sicurezza in cantiere.

11. Metodologia
Nei diversi moduli si alterneranno metodi espositivi con verifica dell’apprendimento del discente.
I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nel processo di apprendimento e molti contenuti saranno trattati a partire dall’esposizione di criticità espresse dagli stessi corsisti.

12.Struttura del percorso formativo e contenuti generali.
La durata minima del corso per preposti è di 8 ore.
In aula saranno utilizzate tecniche didattiche attive (esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni) con il supporto di lezioni specialistiche.
Il raggiungimento degli obiettivi del corso verrà verificato tramite una verifica di apprendimento finale.

13.Valutazione Finale
La valutazione delle conoscenze acquisite relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali apprese in base ai contenuti del percorso formativo verrà effettuata durante il corso in modo continuo dal docente, alla fine del corso con un test ed anche con un eventuale colloquio.

CONTENUTI DEL CORSO

Programma Durata
(minuti)
Note per docente

Principali soggetti del sistema di 30 prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

30

 

La figura del preposto - Definizione e inquadramento

10

 

Il ruolo del preposto nella prevenzione degli infortuni sul lavoro

10

 

Modalità di esercizio della sua funzione

30

 

Doveri, diritti e responsabilità del preposto

45

Descrizione dei contenuti dell'Art 19 e ruolo del  preposto in relazione alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze

Sanzioni riferite ai preposti

5

 

Sentenze di riferimento della corte di cassazione

20

Racconto di casi pratici con linguaggio non giuridico

Organi di vigilanza

20

Comportamento con gli organi di vigilanza

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

30

Indicazioni per gestire correttamente il rapporto con i subalterni e gli estranei che gravitano nella zona di competenza

Rispetto della Privacy

10

Non divulgazione di informazioni relative a dati sensibili (salute) e informazioni riservate dell'azienda

Appalti

20

Preposto di fatto nei confronti di lavoratori autonomi e coordinamento di più imprese

Il contesto ambientale di lavoro

40

Analisi preventiva del contesto di lavoro al fine di individuare fattori problematici.
Concetti base di pianificazione delle attività di lavoro (micro-pianificazione, pianificazione ravvicinata) e strumenti essenziali per attuarla.
Individuazione delle varianze/imprevisti e attività di ripianificazione.
Esempi pratici in contesto di cantiere.
Uso di immagini.

POS e PSC

40

Presentazione ed esame di un documento tipo e si evidenziano le relazioni tra i due documenti

I Principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza

60

Esercitazione, far emergere i 5 principali rischi negli attuali cantieri dei partecipanti al corso ed individuazione delle misure di tutela

Infortunio, mancato infortunio, incidente, e comportamenti pericolosi;

45

Definizioni (5) e discussione su casi segnalati dai partecipanti (40)

I dispositivi di protezione individuale

45

Definizioni (5) e discussione su casi segnalati dai partecipanti (40)

La sorveglianza sanitaria

20

Relazioni del medico e giudizi di idoneità parziale