Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 giugno 1954
Validità: 22.06.1954 - 31.12.1954
Parti: Unione degli Industriali di Bergamo e Sindacato Provinciale Estrattive-Filie/Cisl, Camera del Lavoro di Bergamo-Sindacato Estrattive
Settori: Chimici-Miniere, Bergamo, Operai

Sommario:

A) Lavori all’interno compiuti in condizioni di speciale disagio.
Art. 1 - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per temperatura e umidità.
Art. 2. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per soggezione dell’acqua.
Art. 3. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per cantieri bassi.
Art. 4. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per incendi, gas e pozzi.
Art. 5. - Lavori di perforazione.
Art. 6. - Lavori di particolare disagio diversi.
Art. 7. - Lavori di speciale disagio nei riflussi generali.
Art. 8. - Lavori di carica e manutenzione di accumulatori.
Art. 9. - Lavori compiuti in diversi cantieri indennizzati.
Art. 10. - Lavori in presenza di polveri silicee.
B) Lavori all’esterno celle di elettrolisi dello zinco.
Art. 11.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Bergamo, 22 giugno 1954

In Bergamo, addì 22 giugno 1954, presso l’Unione degli Industriali di Bergamo, tra l’Unione degli Industriali di Bergamo [...], assistito dal [...] Presidente del Gruppo Industrie Estrattive, nonché dal [...] Direttore dell’Unione Industriali di Bergamo [...] e il Sindacato Provinciale Estrattive, aderente alla Filie e alla Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...] e la Camera del Lavoro di Bergamo [...], assistito dal [...] Segretario del Sindacato Estrattive, ad integrazione dell’art. 15 del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria del 28 marzo 1953, è stato stipulato il presente contratto da valere per la Provincia di Bergamo.

A) Lavori all’interno compiuti in condizioni di speciale disagio.
Con riferimento ed in applicazione dell’art. 15 del Contratto nazionale di Lavoro, vengono determinate le seguenti percentuali di aumento sulla retribuzione (paga base, contingenza, rivalutazione, cottimi e premi di incentivo sostitutivi del cottimo, indennità di sottosuolo):

Art. 1 - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per temperatura e umidità.

Temperatura

Umidità minore di 75%
%

Umidità fra 75% e 85%
%

Umidità fra 55% e 90%
%

Umidità maggiore di 90%
%

29-30°

7

7,8

8,5

9

30,1-31°

7,5

8,3

9

9,5

31,1-32°

8

8,8

9,5

10

32,1-33°

9

10

10,5

11

33,1-34°

13

14

14,6

15

34,1-35°

15

16

17

18

35,1-36°

22

24

26

27

36,1-37°

27

32

34

36

oltre 37°

35

40

45

47

La misura della temperatura verrà eseguita a m. 1,65 dal piano del cantiere.

Art. 2. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per soggezione dell’acqua.
Nel caso che il lavoratore sia costretto a lavorare in soggezione continua d’acqua, cioè stillicidio continuo e acqua al piede, oltre alla fornitura di cui all’art. 18 del contratto nazionale di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione del 13 %.
Qualora l’acqua al piede superi l’altezza di cm. 30, la maggiorazione sarà del 30 %.

Art. 3. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per cantieri bassi.
Nel caso di operai costretti a lavorare in cantieri di lavoro la cui altezza sia:
da m. 1,20 a m. 1,45 maggiorazione 11 %;
da m. 1 a m. 1,20 maggiorazione 20 %.
Per altezza inferiore a m. 1 si applicherà una maggiorazione del 30%.

Art. 4. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio per incendi, gas e pozzi.
Nel caso che nonostante gli accorgimenti tecnici, il lavoro debba svolgersi con particolare disagio nelle condizioni sottoindicate, sarà usato il seguente trattamento economico:
a) in presenza di incendi, limitatamente alle maestranze addette allo spegnimento: maggiorazione del 70%;
b) in presenza di gas inerti e scavi di pozzi, per i quali vi sia obbligo dell’uso di maschere speciali e non sia possibile ventilare artificialmente per prestazioni di sei ore di lavoro, sarà corrisposta la paga intera giornaliera (8 ore). Nel caso invece di otto ore di lavoro, sarà corrisposta oltre alla normale paga giornaliera, la maggiorazione del 100 % sulla retribuzione pari a due ore.

Art. 5. - Lavori di perforazione.
Agli operai addetti alla perforazione, ove la quantità di polvere sia anormale e tale di richiedere l’uso della maschera almeno per sei ore giornaliere, si corrisponderà una maggiorazione del 7 % sulla retribuzione giornaliera.

Art. 6. - Lavori di particolare disagio diversi.
Agli operai addetti ai seguenti lavori con speciale disagio, ossia:
а) scavo di pozzi verticali all’interno quando la profondità superi i 40 m. senza stazioni di carico e scarico intermedie;
b) scavo di pozzi verticali all’esterno quando la profondità superi i 60 m. dalla superficie, senza stazioni di carico e scarico intermedie;
c) scavo di fornelli o camini eseguiti col solo ausilio di funi o scale di corda;
d) riparazione e sostituzione di traversoni e guidaggi nei pozzi di estrazione della miniera;
sarà corrisposta la maggiorazione del 15 %.

Art. 7. - Lavori di speciale disagio nei riflussi generali.
Agli operai lavoranti nei riflussi generali, e cioè nelle gallerie collettrici dell’aria di numerosi cantieri, nei soli tronchi situati a valle dell’ultimo cantiere o giro d’aria, verso il pozzo di uscita, ove esista temperatura indennizzabile, la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 1, sarà ulteriormente maggiorata del 10%.
Ove non esista temperatura indennizzabile, si applicherà la percentuale di maggiorazione del 6 %.

Art. 8. - Lavori di carica e manutenzione di accumulatori.
Ai lavoratori esclusivamente addetti alla carica ed alla manutenzione di accumulatori all’interno, verrà corrisposta la maggiorazione del 10 % sulla retribuzione forfettaria pari a 3 ore di lavoro, per ogni giornata.

Art. 9. - Lavori compiuti in diversi cantieri indennizzati.
Ai lavoratori che prestano la loro opera in diversi cantieri indennizzati, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione corrispondente alla media delle varie indennità vigenti nei vari cantieri ove i lavoratori stessi presentano la loro opera.

Art. 10. - Lavori in presenza di polveri silicee.
Per quanto riguarda le polveri silicee, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

B) Lavori all’esterno celle di elettrolisi dello zinco.
Art. 11.

Il compenso speciale per i lavoratori addetti alle celle di elettrolisi dello zinco è determinato nella misura di L. 17 orarie.
Qualora la retribuzione globale contrattuale dei suddetti lavoratori abbia a subire per effetto di accordi o contratti provinciali o nazionali, variazioni superiori complessivamente (base manovale comune) al 2 % in più o in meno rispetto a quella in vigore alla data di stipulazione del presente contratto, le parti si impegnano a determinare la proporzionale variazione dell’anzidetto compenso.