Tipologia: Contratto collettivo territoriale
Data firma: 16 luglio 1951
Validità: 16.07.1951 - 31.12.1952
Parti: Associazione Nazionale dei Produttori di Porfido e Sindacati Provinciali dei lavoratori dell’Estrazione e Lavorazione del Porfido di Trento e Bolzano-Cgil, Sindacati Provinciali dei Lavoratori dell’Estrazione e Lavoratone del Porfido di Trento e Bolzano-Cisl
Settori: Edilizia, Lapidei, Porfido, Venezia Tridentina, Operai

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Assunzione e adibizione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Lavori speciali disagiati.
Art. 11. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Interruzione del lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Malattia ed infortunio.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Festività.
Art. 23. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 24. - Conservazione utensili.
Art. 25. - Riparo in caso di intemperie e consumazioni dei pasti.
Art. 26. - Passaggio di mansioni.
Art. 27. - Cottimi.
Art. 28. - Divieto di cottimismo.
Art. 29. - Modalità di pagamento.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Permessi per dirigenti sindacali.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Multe e sospensioni.
Art. 34. - Licenziamento per mancanze.
Art. 35. - Preavviso.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Indennità in caso di morte.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Indennità speciale.
Art. 41. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 42. - Alloggiamento e cucine.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Accordi interconfederali.
Art. 46. - Validità e durata.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del porfido nella Venezia Tridentina, 16 luglio 1951

Addì 16 luglio 1951, tra l'Associazione Nazionale dei Produttori di Porfido [...] e i Sindacati Provinciali dei lavoratori dell’Estrazione e Lavorazione del Porfido di Trento e Bolzano aderenti alla Cgil [...], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro di Trento [...], e i Sindacati Provinciali dei Lavoratori dell’Estrazione e Lavoratone del Porfido di Trento e Bolzano aderenti alla Cisl [...], con l'assistenza dell’Unione Sindacale Provinciale di Trento [...], viene stipulato il presente contratto collettivo regionale di lavoro da valere nel territorio della Venezia Tridentina per le aziende dell'industria della produzione dei porfidi.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria dell’escavazione e lavorazione del porfido nelle province di Trento e Bolzano.

Art. 4. - Visita medica.
All’atto dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda.

Art. 5. - Assunzione e adibizione al lavoro delle donne e dei minori.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei minori e per la adibizione degli stessi a determinate operazioni le parti si richiamano alle norme di legge vigenti.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 8.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 10. - Lavori speciali disagiati.
Saranno considerati lavori speciali e retribuiti con la relativa maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto e contingenza, per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
а) Lavoro al fronte di perforazione e avanzamento dei cunicoli e fornelli di mina, 22 %;
b) Lavoro di disgaggiamento della roccia in sospensione, 4 %.
Le predette percentuali saranno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 11. - Indennità per lavori in alta montagna.
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1.300 m. s. m. e fino a 1.800, 5 %;
- per lavori eseguiti oltre i 1.800 m. s. m., 7 %.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente abituale dimora,, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 5 km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le suddette percentuali sono comprensive di qualsiasi diritto degli operai per vitto e alloggio.
[...]

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle Azienda ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo il lavoratore sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell’operaio e del datore di lavoro e che derivano da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell’orario normale concordato tra i datori di lavoro e gli operai purché i conseguenti prolungamenti di orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e si effettuino entro 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la perdita.

Art. 19. - Assenze.
[...]
Il lavoratore colpito da infortunio dovrà immediatamente darne notizia alla ditta.
[...]

Art. 20. - Ferie.
Gli operai avranno diritto al godimento annuale di dodici giornate e mezza di ferie.
[...]

Art. 24. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dei superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 25. - Riparo in caso di intemperie e consumazioni dei pasti.
L’impresa dovrà mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso a riparo dalle intemperie, e per la consumazione dei pasti detto riparo dovrà essere arredato allo scopo.
Resta fermo che i locali devono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.

Art. 27. - Cottimi.
Date le particolari caratteristiche dell’industria del porfido ed allo scopo di incrementare la produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo saranno determinate di comune accordo tra il datore di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori munito di regolare delega scritta da parte di tutti i lavoratori interessati al cottimo.
[...]
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo e quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.

Art. 28. - Divieto di cottimismo.
L’imprenditore non può affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente nei confronti degli operai assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza alle disposizioni disciplinari del presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro a due giorni;
c) licenziamento senza preavviso ne indennità.
[...]

Art. 33. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o anticipata cessazione del lavoro;
d) stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro;
e) infrazioni alle disposizioni del presente contratto, mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o recidività la ditta può procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 34. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
c) risse all’interno del cantiere, furti, frodi e danneggiamenti volontari;
d) recidiva di qualunque delle due mancanze che abbia dato luogo a due mancanze nello stesso anno;
e) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
g) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino e del cantiere.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame della competente Associazione Nazionale dei Produttori di Porfido e delle Organizzazioni sindacali, per esperire il tentativo di conciliazione delle parti entro il termine di quindici giorni, fermo restando quanto stabilito per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 relativo al compimento delle Commissioni interne e delle Organizzazioni interessate.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali.

Art. 41. - Disciplina dell’apprendistato.
a) Definizione dell’apprendista: agli effetti del presente contratto è apprendista colui che è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato (cubettista).
b) Età di assunzione: può essere assunto come apprendista chi abbia compiuto i 14 anni.
c) Durata del tirocinio: la durata del periodo di tirocinio è stabilita: in sei mesi.
d) Retribuzione: ai sensi dell’art. 5 del concordato interconfederale 6 dicembre 1945 l’apprendista potrà essere adibito alla lavorazione a cottimo per la quale gli sarà corrisposta la tariffa di cottimo concordata per i lavoratori adibiti a lavorazioni identiche [...]

Art. 42. - Alloggiamento e cucine.
Nei caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati, o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa provvederà ad alloggiare gratuitamente in baraccamenti o in altri locali corrispondenti alle norme del vigente regolamento d’igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a provvedere gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio sarà curata dal personale dell’impresa.
L’impresa provvederà all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più ricino e alla fornitura del combustibile, necessario per la confezione delle vivande.
Il vitto verrà somministrato agli operai al prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti saranno controllati da una commissione di tre operai da nominarsi in linea di massima ogni mese. Tale controllo sarà effettuato normalmente fuori dell’orario di lavoro.

Art. 43. - Commissioni interne.
I compiti delle commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 45. - Accordi interconfederali.
Gli accordi vigenti tra la Confederazione generale dell’industria italiana e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del predite contratto.