Categoria: 1950
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 marzo 1950
Validità: 01.01.1950 - 31.12.1951
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Sezione Tintorie e Lavanderie e Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Abbigliamento, Libera Unione dei Sindacati e Camera Sindacale Provinciale-Fil
Settori: Tessili, Tintolavanderie, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro Residenza e domicilio - Visita medica.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli operai.
Art. 5. - Mansioni promiscue.
Art. 6. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 12. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 26. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Art. 30. - Regolamento interno.
Art. 31. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 34. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 35. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 36. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 37. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 38. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 39. - Abiti da lavoro.
Art. 40. - Trasferte.
Art. 41. - Trasferimenti.
Art. 42. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Indennità in caso di morte.
Art. 46. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 47. - Multe e sospensioni.
Art. 48. - Licenziamento per mancanze.
Art. 49. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 50. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 51. - Lavoro a domicilio.
Art. 52. - Certificato di lavoro.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Norme generali.
Art. 55. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.
1) Ferie.
2) Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazione.
Allegato - Classificazione da valere per le maestranze addette alle aziende esercenti le lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie d’abiti e indumenti

Contratto collettivo per le maestranze addette alle aziende esercenti le lavanderie, stirerie tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti della provincia di Reggio Emilia, 26 marzo 1950

L’anno 1950, il 26 marzo 1950, in Reggio Emilia, tra l’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Sezione Tintorie e Lavanderie [...], la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Abbigliamento [...], la Libera Unione dei Sindacati [...], e la Camera Sindacale Provinciale della Fil [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende esercenti le lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti, situate nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro Residenza e domicilio - Visita medica.
[...]
La Direzione, nell’assumere l’operaio, lo metterà in grado di conoscere l’esistenza e il contenuto del presente contratto e di eventuale regolamento interno, che saranno messi a disposizione della Commissione interna o del delegato di fabbrica a cura della Direzione stessa.
All’atto dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
[...]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e del fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione dei colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrono gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
а) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 18 anni per gli uomini, e dai 14 ai 20 anni per le donne allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico.
b) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati delle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista.
c) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che l’addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi.
d) Nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
e) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.
f) Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o comunque pericolosi e nocivi alla salute nei minimi delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale.
g) L’apprendista, durante il periodo di tirocinio deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo l’apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[...]
l) La durata massima del periodo di apprendistato resta fissata secondo quanto previsto nell’allegato accordo integrativo.
[...]
n) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, fermo restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedono migliori condizioni.

Art. 8. - Istruzione professionale.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste in materia per i guardiani dall’accordo interconfederale 23 maggio 1946.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale di cui all’art. 9 (orario di lavoro) sarà considerata prestazione straordinaria.
L’entrata negli stabilimenti e l’uscita da essi degli operai verranno disciplinate nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 11. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell’orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore ilei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione, salvo quanto stabilito all’articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è si abilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio; purché sia consentito dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto di domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’art. 9, ossia oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali per
i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 9.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all’art. 14 e nelle festività nazionali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime.
[...]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all’inizio, del lavoro, le indicazioni da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[...]

Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di mesi 12 consecutivi presso l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianità da uno a otto anni compiuti;
13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianità da oltre otto anni e fino a 15 anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a 120 ore) per gli aventi una anzianità superiore ai 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[...]

Art. 26. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media delle retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedente alla assenza, compresa l’indennità di contingenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio norme generali, di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 28. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali deve rivolgersi in caso di necessità. In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti ai sensi di urbanità.

Art. 29. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 30. - Regolamento interno.
La dove già esiste o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 31. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ora fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 36. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione, l’importo relativo alle cose non riconsegnate.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza. L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla azienda di rivalersi per i danni avuti.
L’operaio deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli ritirare dallo stabilimento. Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell’azienda.
[...]

Art. 38. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Sia l’azienda che l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazioni producente polvere da bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 39. - Abiti da lavoro.
Quando la ditta richieda, o la natura del lavoro imponga, l’uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese.
La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.

Art. 46. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, alla applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di tre giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 48.

Art. 47. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio:
[...]
c) che, senza giustificato motivo abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) contravvenga al divieto di fumare, espressamente notificato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consigliano tale divieto;
f) che esegua entro lo stabilimento lavorazioni per proprio uso con lieve danno dell'azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuale irregolarità nell’andamento del lavoro;
[....]
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 48. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe o sospensioni) e che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) esecuzione entro lo stabilimento di lavorazioni per uso proprio con danno dell’azienda;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni);
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) esecuzione entro lo stabilimento di lavorazioni per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe o sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]

Art. 51. - Lavoro a domicilio.
1) Definizione del lavorante a domicilio.
È da considerarsi lavorante a domicilio chi nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro né sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinano una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito.
2) Libretto personale di controllo. [...]
3) Responsabilità del lavorante a domicilio.
[...]
4) Retribuzione.
[...]
5) Maggiorazione della retribuzione.
[...]
6) Lavoro notturno e festivo.
[...]
7) Pagamento della retribuzione.
[...]
8) Fornitura materiale.

Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[...]
9) Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed all’assistenza malattia.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o del Delegati d’impresa previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali del datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 54. - Norme generali.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.