Categoria: 1948
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 24 novembre 1948
Validità: 01.11.1948 - 31.10.1950
Parti: Delegazione Industriale Argentieri-Unione Industriale della Provincia di Alessandria e Delegazione dei Lavoratori Argentieri-Camera Confederale del Lavoro della provincia di Alessandria, Sindacati Liberi
Settori: Metalmeccanici, Argentieri, Alessandria

Sommario:

Parte prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Entrata ed uscita.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavori discontinui.
Art. 8. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 9. - Sospensione e riduzioni di lavoro.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Cumulo di mansioni.
Art. 15. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 16. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Art. 17. - Apprendistato.
Art. 18. - Addestramento speciale.
Art. 19. - Addestramento professionale.
Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Art. 21. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22. - Reclami sulla paga.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Premi di anzianità.
Art. 26. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 27. - Indumenti di lavoro.
Art. 28. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 29. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Tutela della maternità.
Art. 32. - Servizio militare.
Art. 33. - Disciplina aziendale.
Art. 34. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 38. - Divieti.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 42. - Preavviso.
Art. 43. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Indennità in caso di morte.
Parte seconda - Impiegati

Art, 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 9. - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Doveri dell’impiegato.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Parte terza - Norme comuni
Art. 1. - Commissione interna.
Art. 2. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 3. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 4. - Regolamento interno.
Art. 5. - Forme di retribuzione.
Art. 6. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 7. - Reclami e controversie.
Art. 8. - Norme speciali.
Art. 9. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 10. - Certificato di lavoro.
Art. 11. - Consegna dei documenti, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli addetti alla industria argentiera nella provincia di Alessandria, 24 novembre 1948

Addì 24 novembre 1948 in Alessandria, tra la Delegazione Industriale Argentieri [...], assistiti dall'Unione Industriale della Provincia di Alessandria [...], e la Delegazione dei Lavoratori Argentieri [...], assistita dalla Camera Confederale del Lavoro della provincia di Alessandria [...] e dai Sindacati Liberi [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per gli operai ed impiegati addetti all’industria argentiera della provincia di Alessandria.

Parte prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’azienda.
Chiarimento a verbale.
Soprattutto per la piccola e media industria le parti concordano che non intendono mutare l'attuale stato di fatto nel senso che un operaio con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 5. - Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale orario.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe e eccezioni.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, con le esclusioni, in ogni caso, delle attività indicate nell’allegato. Le ore In tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali
Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 7 agosto 1947 circa le funzioni delle Commissioni interne.
L’orario verrà affisso all'entrata dello stabilimento.
[...]
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, l’operaio del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni dell’operaio sano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri operai, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno cosi iniziato. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono le 8 giornaliere o le 48 settimanali, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite, mentre le ore intercorrenti tra la cessazione del turno di lavoro e le 8 giornaliere - fermo restando che è lavoro straordinario quello prestato in aggiunta all’orario massimo giornaliero previsto nel 1° comma del presente articolo - saranno retribuite con una maggiorazione del 10 %.
Gli operai partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al comma terzo del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni interne quali previste dall’accordo interconfederale 7 agosto 1947.
Allegato all’art. 6. - Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda o degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in. modo che a questi operai sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 7. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti a “lavori discontinui” o di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
Per i portinai e i custodi che usufruiscono di abitazione nello stabilimento o nelle immediate dipendenze, l’orario normale massimo è di 12 ore giornaliere e di 72 settimanali.
[...]

Art. 10. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 (sospensione e interruzione del lavoro), è ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Commissione interna o anche, per i casi individuali, fra le parti interessate purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
L'operaio ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’articolo 13 per il lavoro festivo.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui al 1° comma dell’art. 6 (orario di lavoro) del presente contratto, e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe ed eccezioni di legge e quelle previste nel predetto art. 6.
Il lavoro notturno decorre dalle ore 21 alle 6 del mattino.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’art. 12 (festività) comma a) e b).
[...]
Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle dieci settimanali.
Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario festivo.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che è lavoro straordinario quello compiuto oltre le 8 ore giornaliere, salvo quanto previsto per il recupero dagli artt. 6 e 10 anche se non si superano le 48 ore settimanali.

Art. 15. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria cui è stato assegnato.
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere dalla Direzione assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell’azienda.
[...]

Art. 16. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Alla donna adibita a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 17. - Apprendistato.
È considerato “apprendista” chiunque venga assunto fra i 14 e i 18 anni di età, con lo scopo di acquistare, mediante addestramento e pratico tirocinio, la capacità necessaria per diventare “operaio qualificato”.
La mano d’opera minorile, non soggetta ad apprendistato, sarà regolamentata dai contratti integrativi.
[...]
Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, purché nelle stesse mansioni, deve essere computato per intero agli effetti del compimento del tirocinio prescritto, e degli scatti semestrali di salario, sempre che, nel passaggio da un’azienda all’altra, non sia intercorsa una interruzione di tempo superiore ai 12 mesi.
Per i chiamati alle armi per obblighi di leva, l’interruzione consentita sarà pari alla durata normale del servizio di leva stesso.
Nei limiti di tempo prescritti, e compatibilmente con le necessità di perfezionamento tecnico, le Aziende addestreranno l’apprendista nel modo più ampio nelle varie lavorazioni affini del settore cui l’apprendista stesso viene adibito.
Il cambiamento di lavorazione non interrompe, né prolunga il decorso del normale periodo di apprendistato.
La durata, massima del periodo di apprendistato sarà ridotta alla metà per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria e per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista.
Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori che non siano attinenti alla sua formazione di “operaio qualificato” o sottoposto a sforzo fisico superiore alle sue possibilità.
L’apprendista deve lavorare ad economia; in caso venga adibito a lavori a cottimo individuale acquisisce il riconoscimento di “operaio qualificato” anche se non ha terminato il periodo di apprendistato, a tutti gli effetti, e gli si applicheranno le tariffe di cottimo. È ammesso invece che l’apprendista partecipi a lavoro di squadre di cottimisti sempre che in tal modo resti salva la sua possibilità di apprendimento del mestiere ai sensi del 1° comma del presente articolo. Nel caso della partecipazione al lavoro di squadre lavoranti a cottimo l’apprendista, pur rimanendo tale fino al termine del periodo di apprendistato, parteciperà al cottimo di squadre in misura da concordarsi equitativamente fra le parti.
[...]
Nel libretto di lavoro degli apprendisti devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
Per quanto non è espressamente previsto in materia, dal presente contratto, valgono le disposizioni degli accordi interconfederali e di legge, in quanto prevedano migliori condizioni.

Art. 18. - Addestramento speciale.
Riconosciuta la opportunità di avviare ed addestrare al lavoro personale non esperto che abbia superato i limiti di età fissati per l’apprendistato, le aziende potranno assumere lavoratori non qualificati nel ramo e sottoporli ad un periodo di addestramento atto a farli diventare “operai qualificati”.
La durata dell’addestramento speciale è la seguente: lavoratori dai 18 anni compiuti ai 20: mesi 18 di tirocinio; lavoratori dai 20 anni compiuti in poi: mesi 12 di tirocinio.
L’assunzione per il periodo di addestramento deve risultare da comunicazione scritta ed il lavoratore non potrà essere adibito ad alcun lavoro di manovalanza, sia comune che specializzata.
Per l’addestramento speciale, valgono inoltre le norme dell’apprendistato in quanto non contrastanti con quelle del presente articolo.

Art. 19. - Addestramento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la opportunità a che venga dato impulso alla istruzione professionale intesa ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio, addivenendo - quando ve ne sia la possibilità - alla istituzione di corsi professionali di categoria od al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
All'apprendista che frequenti, ai sensi dell’art. 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 1906, i corsi istituiti a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, saranno accordati, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari.

Art. 20. - Lavoro a cottimo.
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, nelle sue varie forme.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le Aziende dovranno preventivamente, per iscritto o mediante affissioni, mettere a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo,
[...]
Per l’esame di eventuali contestazioni relative alla applicazione del presente articolo si richiama la procedura circa la risoluzione delle controversie di lavoro.
[...]

Art. 23. - Ferie.
L’operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità da 1 a 7 anni;
14 giorni per anzianità da 7 a 15 anni;
16 giorni per anzianità da 15 a 20 anni;
18 giorni per anzianità oltre i 20 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 12, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con urna indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 26. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, la areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò, nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 27. - Indumenti di lavoro.
Agli operai addetti alla pulitura e alla galvanoplastica saranno assegnati idonei indumenti protettivi che devono rimanere presso lo stabilimento.
Nella relativa spesa l’operaio concorrerà nella misura del 40%.

Art. 28. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali o di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunziato immediatamente dall’operaio stesso al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
a) in caso di malattia professionale [...]
b) in caso di infortunio [...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le malattie professionali sono quelle previste dalla legge vigente e successive modificazioni.

Art. 31. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, le gestanti hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di 3 mesi prima del parto e di 6 settimane dopo il parto.
[...]
La lavoratrice avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi dopo il parto.
[...]

Art. 33. - Disciplina aziendale.
L’operaio nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e dalle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 36. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nei suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Per i compiti delle Commissioni interne che debbono esplicarsi fuori dell’orario di lavoro ai sensi dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947, interverranno accordi fra la Direzione e la Commissione interna.

Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Al sabato il lavoro potrà essere sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all'operaio di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]
L’operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli esportare.

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell'operaio alle nonne del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento a sensi dell’art. 41.
[...]

Art. 40. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
a) non si presenti come previsto nell’art. 35 (assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l'officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quella di maggior rilievo.
[...]

Art. 41. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni disciplinari ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 40 (multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B ).
A titolo Indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza: custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 40 (multe e sospensione).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento Incorre l'operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) l’esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale della azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Parte seconda - Impiegati
Art. 4. - Orario di lavoro.

La durata normale del lavoro è quella stabilita della legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissate dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 7 agosto 1947 circa le funzioni delle Commissioni interne.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina, può essere adottata, fermo restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell’orario determinata per tali operai.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere autorizzato.
[...]

Art. 6. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli impiegati lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 8 per il lavoro festivo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orarlo massimo di cui all’art. 4 (orario di lavoro) del presente contratto e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
É considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 7 (festività), comma a) e b).
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’impiegato non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle 10 settimanali.
Gli impiegati che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.
N.B. - Si chiarisce che è lavoro straordinario quello compiuto oltre le otto ore giornaliere, salvo i casi di ricupero concordati, anche se non si superano le 48 ore settimanali,

Art. 10. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria od al gruppo a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
[...]

Art. 15. - Ferie.
L’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come avesse prestato servizio pari a:
giorni 15 per anzianità da 1 a 2 anni compiuti;
giorni 20 per anzianità oltre i 2 anni e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per anzianità oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti;
giorni 30 per anzianità oltre i 18 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro della azienda, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di mesi 8 corrispondendole l'intera retribuzione globale per i primi quattro mesi e metà retribuzione globale per il quinto e sesto mese.
L’assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del sesto mese di gravidanza.
[...]

Art. 21. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente ai disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a a giorni:
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) , d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con le svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte terza - Norme comuni
Art. 1. - Commissione interna.

I datori di lavoro riconoscono ai dipendenti il diritto di rappresentanza attraverso l’elezione di una Commissione interna o di un delegato di impresa per ogni stabilimento.
Fermo restando quanto sopra, per la costituzione, per il funzionamento, per la tutela ecc., della Commissione interna o del delegato di impresa si applica l’intero accordo interconfederale 7 agosto 1947.

Art. 4. - Regolamento interno.
L’eventuale “Regolamento Interno” predisposto dalla Direzione dell’Azienda, e preventivamente esaminato con la “Commissione Interna”, ai sensi dell'articolo 2, n. 3 dell’accordo interconfederale 7 agosto 1947, non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Detto regolamento, da esporsi in modo chiaramente visibile nell’in- terno dello stabilimento, dovrà essere osservato da tutti i dipendenti.

Art. 7. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni Sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali.

Art. 8. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro a tutte le altre norme ciré potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti; ciò senza pregiudizio delle norme contenute nell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sui compiti delle Commissioni interne.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.