Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 febbraio 1952
Validità: 01.03.1952 - 28.02.1954
Parti: Associazione Industriale Lombarda e Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie-Unione Provinciale di Milano/Cisl, Sindacato Legno, Artistiche e Varie-Camera del Lavoro di Milano
Settori: Edilizia-Legno, Manichini, Milano, Impiegati
Sommario:
Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Contratto a termine. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Categorie. Art. 5. - Cumulo di mansioni. Art. 6. - Mutamento di mansioni. Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato. Art. 8. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) alla qualifica impiegatizia. Art. 9. - Benemerenze nazionali. Art. 10. - Orario di lavoro. Art. 11. - Riposo settimanale. Art. 12. - Festività. Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 14. - Retribuzione. Art. 15. - Elementi della retribuzione. Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 17. - Sospensioni di lavoro. Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro. Art. 19. - Tredicesima mensilità. Art. 20. - Mense aziendali. Art. 21. - Alloggio. Art. 22. - Indennità maneggio denaro - Cauzione. Art. 23. - Indennità di zona malarica. Art. 24. - Ferie. |
Art. 25. - Assenze e permessi. Art. 26. - Congedo matrimoniale. Art. 27. - Permessi per cariche sindacali. Art. 28. - Aspettativa per cariche sindacali. Art. 29. - Servizio militare. Art. 30. - Trasferta. Art. 31. - Trasferimenti. Art. 32. - Trattamento di malattia e infortunio. Art. 33. - Trattamento in caso di maternità. Art. 34. - Doveri dell’impiegato. Art. 35. - Provvedimenti disciplinari. Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento. Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Art. 39. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente. Art. 40. - Previdenza. Art. 41. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda. Art. 42. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro. Art. 43. - Reclami e controversie. Art. 44. - Commissioni interne. Art. 45. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 46. - Condizioni di miglior favore. Art. 47. - Norme generali e speciali. Art. 48. - Decorrenza e durata |
Contratto collettivo per gli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, con qualsiasi materia prodotti, della provincia di Milano, 18 febbraio 1952
Addì, 19 febbraio 1952, in Milano, tra l’Associazione Industriale Lombarda [...], e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie dell’Unione Provinciale di Milano della Cisl [...], il Sindacato Legno, Artistiche e Varie della Camera del Lavoro di Milano [...], è stato stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per gli impiegati dipendenti da aziende produttrici di manichini e attrezzi per vetrina, con qualsiasi materia prima prodotti.
Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’azienda, inoltre, potrà prima dell’assunzione, fare sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti, a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]
Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un’ora al giorno.
Chiarimento a verbale
Le aziende che all’entrata in vigore del presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, qualora elevino detto orario sino al limite normale di 48 ore
settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante quote orarie di solo stipendio quante sono le ore effettuate in più.
Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino, la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’articolo 13 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 10.
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall’art. 12.
Nessun impiegato può rifiutarsi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]
Art. 20. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
Art. 23. - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che per ragione di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 24. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, pari a:
- giorni 15 di calendario in caso di anzianità da un anno compiuto fino a 3 anni compiuti;
- giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre 3 anni fino a 10 anni compiuti;
- giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre 10 anni fino a 18 anni compiuti;
- giorni 30 di calendario in caso di anzianità oltre i 18 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Art. 33. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Art. 34. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre dipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 44. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.
Art. 47. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tal norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme.
di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda a ciascun impiegato.