Tipologia: Contratto collettivo regionale
Data firma: 30 gennaio 1948
Validità: 01.01.1948 - 31.12.1948
Parti: Associazione Ligure Commercio Estero e Camera Confederale del Lavoro - Federazione provinciale Lavoratori del Commercio di Genova
Settori: Commercio, Import-export, Liguria

Sommario:

Titolo I Personale
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Passaggio temporaneo di mansioni
Titolo II Apprendistato
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Titolo III Assunzione
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Titolo V Lavoro straordinario
Art. 21.
Art. 22.
Titolo VI Ferie
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Titolo VII Assenze e congedi - Servizio militare - Sospensione dal lavoro
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33. Sospensione del lavoro
Titolo VIII Malattie
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Titolo IX Riposo settimanale - Festività
Art. 43.
Titolo X Missioni e trasferimenti
Missioni
Art. 44.
Trasferimenti
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Titolo XI Cauzione - Indennità di cassa
Art. 48.
Art. 49.
Titolo XII Anzianità di servizio
Art. 50.
Titolo XIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Titolo XIV Dimissioni e quiescenza
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Titolo XV Trattamento economico
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Titolo XVI Divise
Art. 72.
Titolo XVII Norme disciplinari
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Titolo XVIII Disposizioni generali
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Titolo XIX Durata
Art. 85.
Appendice al contratto normativo Trattamento di previdenza

Contratto collettivo regionale per i dipendenti da aziende commerciali di importazione ed esportazione che esercitano prevalentemente il commercio con l’estero della Liguria, 30 gennaio 1948

L’anno 1948, addì 30 del mese di gennaio, in Genova, tra la Associazione Ligure Commercio Estero [...], e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione provinciale Lavoratori del Commercio di Genova, la quale agisce per regolare mandato anche per le Provincie di Imperia, Savona e La Spezia [...], con l’assistenza [...] della Camera Confederale del Lavoro di Genova, si è convenuto quanto segue

Titolo I Personale
Art. 3. Passaggio temporaneo di mansioni

Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente e deve con spirito di fattiva collaborazione svolgere mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché esse non comportino peggioramento economico e menomazione morate, nei mutamenti sostanziali della sua posizioni.
[...]

Titolo II Apprendistato
Art. 4.

L’apprendistato ha lo scopo di mettere i giovani lavoratori in condizioni di apprendere quelle mansioni per le quali occorre un certo tirocinio. L'apprendistato è ammesso:
1) per tutto il personale compreso nella categoria 3ª (terza) di cui all'art. 1 del presente contratto.
2) per tutto il personale compreso nelle categorie 4ª e 5ª di cui all’art. 1 del presente contratto, con la esclusione di quelle mansioni comuni per cui non occorre preparazione veruna (e cioè: sorveglianti, uscieri, portieri, custodi, guardie notturne, telefonisti, fattorini, portapacchi, carrettieri, imballatori, stallieri, facchini, manovali ed altro personale con mansioni analoghe) e per quelle mansioni per cui è necessaria la patente di abilitazione.

Art. 5.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo nel numero di questi anche coloro per i quali non è ammesso l'apprendistato.
Tuttavia è consentita l'assunzione di un apprendista anche alle aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle loro dipendenze.

Art. 6.
L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:
a) per il personale maschile, dai 14 ai 19 anni compiuti;
b) per il personale femminile, dai 15 ai 19) anni compiuti.
La durata massima dell'apprendistato è di anni due [...]
Il raggiungimento del massimo dell'età per l'apprendista non interrompe l'obbligo dell'apprendistato stesso se non al termine dei due anni.
Il periodo di apprendistato già compiuto in una azienda, sarà computato presso la nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto di apprendistato.

Art. 7.
La durata massima del periodo di apprendistato fissato dal precedente art. 6 è ridotta a mesi 18 per gli apprendisti che abbiano la licenza di scuola media.

Art. 8.
I certificati relativi all’apprendistato rilasciati dal datore di lavoro dovranno essere comunicati in copia dal datore di lavoro stesso all’ufficio di Collocamento.
[...]

Art. 11.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di curare e di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell'apprendista;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle suo forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato;
c) di retribuire le prestazioni dell’apprendista secondo le norme di cui ai contratti provinciali integrativi.

Art. 13.
Le ore di frequenza ai corsi, durante il normale orario di lavoro diurno, verranno considerate, ad ogni effetto, normali ore lavorative e come tali verranno retribuite. Il dipendente ammesso a frequentare tali corsi dovrà giustificare ogni presenza alle singole lezioni.

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 17.

L'orario normale di lavoro per tutti i dipendenti da azienda commerciali è di 45 ore settimanali.

Art. 19.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere disposti dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi
secondo le esigenze dell’azienda.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 20.
La durata dell'interruzione meridiana non potrà essere inferiore alle due ore salvo diverso accordo fra le parti in relazione a peculiari esigenze aziendali.
In caso di orario continuato verranno applicati gli usi di piazza.

Titolo V Lavoro straordinario
Art. 21.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
[...]

Art. 22.
Le ore di lavoro straordinario devono essere notate su un particolare registro a cura del datore di lavoro.

Titolo VI Ferie
Art. 23.

I lavoratori di cui all’art. 1 - cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (personale impiegatizio), hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di:
1) giorni correnti 12, dopo compiuto un anno di servizio;
2) giorni correnti 20, con anzianità da due a 10 anni di servizio compiuti;
3) giorni correnti 25, dall’11° anno fino al 20° anno di servizio compiuto:
4) giorni 30 in caso di anzianità superiore.
I lavoratori di cui all’art. 1 - cat. 5ª e 6ª (personale non impiegatizio o salariato), hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di giorni 10 lavorativi quando abbiano compiuto un anno di servizio e sino a 5 anni compiuti; giorni 12, quando abbiano una anzianità superiore a 5 anni.
[...]

Art. 27.
Soltanto in casi eccezionali la Ditta potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie per ragioni di servizio, fermo il diritto del lavoratore a completare detto periodo di ferie in epoca successiva ed il diritto altresì al rimborso di tutte le spese vive sostenute per l’anticipato ritorno.
[...]
Le ferie sono irrinunziabili e non sostituibili da compenso in danaro.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario di cui all’articolo 21 del presente contratto.

Titolo VIII Malattie
Art. 42.

Per quanto riguarda il trattamento in caso di puerperio le parti si richiamano alle consuetudini della piazza.

Titolo IX Riposo settimanale - Festività
Art. 43.

Per il riposo settimanale, per le festività e semifestività, saranno osservate le disposizioni legislative vigenti.

Titolo XV Trattamento economico
Art. 65.

Nei contratti integrativi provinciali che saranno stipulati in applicazione del presente contratto, la differenza in meno tra la retribuzione del personale femminile e quella del personale maschile, non potrà comunque superare il 12 % della retribuzione corrisposta al personale maschile.

Art. 71.
Nei contratti integrativi provinciali non saranno regolate materie che comportino modificazioni sostanziali al presente contratto, a meno che il contratto non ne faccia espresso richiamo.
[...]

Titolo XVII Norme disciplinari
Art. 73.

Il personale ha l'obbligo di osservare nel modo più rigoroso i doveri d'ufficio e di tenere un contegno rispettoso verso i superiori, cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai doveri civili e privati. Ugualmente il datore di lavoro dovrà tenere coi propri dipendenti rapporti cortesi e cordiali.
Il personale ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci ed il materiale che ha a sua disposizione e di cooperare alla prosperità dell'azienda.

Art. 74.
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda o intrattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Ditta.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo quando è disposto dall'art. 21.
Il personale, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio posto di lavoro prima della cessazione dell'orario di lavoro.

Art. 77.
Il personale ha l'obbligo di osservare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla Ditta, in quanto non contrasti col presente contratto e che rientri pertanto nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note con comunicazione scritta al personale.

Art. 78.
L'inosservanza dei doveri del personale, salvo i casi che richiedano l'immediato allontanamento del dipendente dall'azienda (licenziamento in tronco), dà luogo ai seguenti provvedimenti in rapporto il entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano.
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 5 % delle spettanze ragguagliate a mese, per mancanze che non siano di tale gravità da consentire l'applicazione delle punizioni disciplinari riportate nel seguente paragrafo 5;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione cioè, da qualsiasi preavviso ed indennità e con altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare, ossia senza indennità, si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità, di cattiva condotta in genere ed infedeltà verso la ditta, come: abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, la falsità o la occultazione nei rapporti e nei dati informativi, ed in quelli abituali di indisciplina.
[...]

Art. 81.
Riconosciuto il principio della libera organizzazione dei dipendenti nell’ambito delle leggi vigenti, il datore di lavoro terrà conto della rappresentanza del personale liberamente eletto nell’ambito della ditta, sia per promuovere d’accordo con essa una sempre più cordiale e proficua intesa per la migliore soluzione di tutti i problemi connessi ai rapporti con personale nell'ambito degli accordi sindacali, sia per la tutela degli interessi morali e materiali del personale dipendente.
[...]