DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 maggio 2001, n. 293 - Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ


Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale é stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 3,del citato decreto legislativo n. 334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari per applicare la normativa del citato decreto legislativo nei porti industriali e petroliferi - considerata la peculiarità delle attività portuali - in modo tale da garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelli indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo.

Articolo 2
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui l'articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del presente regolamento, s'intende per:
a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture portuali - individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell'autorità competente - nelle quali si effettuano, con la presenza in quantitativi non inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I al citato decreto legislativo n. 334 del 1999, attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.
b) "autorità competente": l'autorità portuale nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorità marittima negli altri porti.

Articolo 3
Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi.
2. Alle navi che trasportano sostanze pericolose si applica la normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di trasporto delle merci pericolose, nonché le ordinanze emesse dalle autorità competenti in materia di navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.

Articolo 4
Rapporto integrato di sicurezza portuale

1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto un rapporto integrato di sicurezza portuale, di seguito denominato rapporto, contenente le informazioni e gli elementi di cui all'allegato 1. Il rapporto evidenzia:
a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale;
b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata.
2. L'autorità competente, ai fini della predisposizione del rapporto, richiede le informazioni e gli elementi indicati nell'allegato 1, a:
a) i gestori degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali e petroliferi;
b) le imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose;
c) le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati rilevanti per la sicurezza delle attività portuali.
3. Le informazioni e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati all'autorità competente entro i seguenti termini:
a) per i gestori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), entro sei mesi dalla richiesta;
b) per le imprese ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), entro dodici mesi dalla richiesta.
4. Sulla base delle informazioni raccolte e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, il rapporto viene predisposto a cura dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro il termine di dodici mesi dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, delle predette informazioni ed elementi di cui all'allegato 1.
5. Il rapporto integrato di sicurezza portuale deve essere aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con il coordinamento dell'autorità competente. Fatto salvo il potere del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, di richiederne un aggiornamento in qualsiasi momento, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino.

Articolo 5
Conferenza dei servizi

1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e della valutazione del rapporto, l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi.
2. La conferenza dei servizi è così composta:
a) un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco;
b) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, ove non costituita, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
e) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;
f) un rappresentante della regione territorialmente competente;
g) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
h) un rappresentante del comune territorialmente competente;
i) il comandante del porto sede di autorità portuale.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. La conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'autorità competente coordina le attività istruttorie decise nella conferenza dei servizi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi di valutazione del rapporto, adottati in sede di conferenza, sono trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio, ai fini del rilascio, per i singoli stabilimenti, del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato tecnico regionale e agli organi competenti perché ne tengano conto rispettivamente in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito delle procedure previste dalle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
7. Alla conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite, a titolo consultivo, le associazioni imprenditoriali, sindacali, ambientali e dei consumatori.
8. L'autorità competente adotta le eventuali prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a:
a) trasmettere il rapporto al prefetto, alla regione ed al comune;
b) predisporre le informazioni per la popolazione da fornire al sindaco;
c) adottare le misure di cui all'articolo 6.
9. L'autorità competente inserisce le risultanze del rapporto nel piano regolatore di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
10. Sino all'adozione del rapporto, l'autorità competente adotta, nell'esercizio dei poteri di ordinanza e di regolamentazione, i provvedimenti anche interdettivi necessari ad assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza in materia di rischi da incidenti connessi alle attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
11. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, contestualmente all'approvazione del rapporto e delle relative prescrizioni rilasciano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), le ulteriori autorizzazioni di propria competenza.

Articolo 6
Piano d'emergenza portuale

1. L'autorità competente, sentito il prefetto, predispone il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione.
2. Il piano d'emergenza deve indicare:
a) le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) le misure per il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza operative dopo incidente rilevante.
3. L'autorità competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale.
4. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dall'autorità competente, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.

Articolo 7
Sistemi di controllo

1. Nei porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanità e dell'autorità competente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Allegato 1
Aspetti territoriali, strutture e attività del porto.

a) Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del territorio in cui è insediato il porto, con evidenziazione dell'ambito portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini portuali di:
aree urbane e relativa densità abitativa;
siti vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.);
aree industriali;
altre aree come individuate nel P.R.G.;
infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle informazioni dell'autorità comunale).
b) Zonizzazione ambito portuale - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) di:
opere di difesa;
canali di accesso al porto;
bacino portuale;
aree militari;
aree funzionali:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto (come da planimetria di P.R.P. vigente).
c) Descrizione aree industriali e petrolifere - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) e relazione illustrativa, delle caratteristiche delle aree portuali, industriali e petrolifere e degli impianti ivi localizzati:
lunghezza e fondali delle opere di accosto;
dimensioni delle aree a terra;
infrastrutture di collegamento (con specificazione dei varchi stradali e ferroviari, degli scali ferroviari, dei terminal sosta temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco);
attrezzature per la movimentazione delle merci;
impianti, attività o depositi presenti nell'area portuale esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
denominazione;
descrizione;
impianti, attività o depositi presenti nell'area portuale soggetti agli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
denominazione;
descrizione;
indicazione delle sostanze movimentate comprese nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
fasi di attività in cui le sostanze intervengono (stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento, ecc.);
capacità produttive dell'impianto, quantità movimentate, quantità in stoccaggio;
incidenti individuati nell'analisi di rischio dell'impianto con indicazione di:
sequenze incidentali;
probabilità di accadimento;
tipologia scenari incidentali previsti (irraggiamento, sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o nocive, situazioni di inquinamento grave);
raggi di danno.
(Sulla base degli elementi forniti dalle imprese ubicate in ambito portuale o dagli impianti costieri).
d) Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi portuali finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero degli addetti e dei mezzi utilizzati:
pilotaggio;
rimorchio;
ormeggio;
servizi antincendio;
servizio antinquinamento;
sanità marittima e presidi sanitari;
imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994;
servizio chimico di porto;
battellaggio;
altro.
(Informazioni fornite dalle autorità marittime e/o portuali e dagli operatori).
e) Regolamentazione delle attività portuali - Atti delle autorità competenti che regolano:
zone di ormeggio e ancoraggio;
accessi;
movimentazione delle navi;
modalità di imbarco e sbarco prodotti;
circolazione stradale e ferroviaria.
f) Traffico:
informazioni su base annua relative alle quantità medie di sostanze pericolose movimentate, con le varie modalità, nell'area soggetta alla valutazione di rischio.
g) Sicurezza:
effettuare una analisi sulla sicurezza delle aree portuali soggette agli obblighi previsti art. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con particolare riferimento alla presenza ed al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I.
Nell'analisi riportare:
Sanità e sicurezza:
problemi particolari;
esperienza storica del porto in esame (incidenti verificatisi negli ultimi cinque anni);
esperienza storica da dati internazionali.
Dati meteorologici;
dati geofisici;
identificazione degli eventi incidentali:
incidenti individuati nelle analisi di rischio degli impianti fissi;
incidenti durante le operazioni di trasferimento tra nave e terraferma;
incidenti durante le operazioni di carico/scarico automezzi;
incidenti durante le operazioni di carico/scarico carri ferroviari.
Stima delle conseguenze degli eventi incidentali individuati;
stima delle probabilità degli eventi incidentali individuati;
possibili effetti domino anche in relazione al transito di sostanze pericolose;
possibili effetti domino legati alle operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose tra navi ed installazioni di terra;
ricomposizione di eventuali rischi d'area.
h) Piani di intervento nelle situazioni di emergenza:
piano di emergenza dell'ambito portuale redatto sulla base delle risultanze di cui al punto g).