Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 dicembre 1949
Validità: 11.10.1949 - 10.10.1951
Parti: Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari della Provincia di Bologna e Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Bologna
Settori: Commercio, Farmacie, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Periodi di prova.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario.
Art. 12.
Art. 13. - Servizio notturno.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. - Riposo settimanale.
Art. 17.
Art. 18. - Festività.
Art. 19.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Congedo per matrimonio.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Permessi.
Art. 34.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 36.
Art. 37. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47. - Indennità di licenziamento.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52. - Norme disciplinari.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57. - Retribuzioni.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63. - Tredicesima mensilità.
Art. 64.
Art. 65. - Provvigioni e cointeressenze.
Art. 66. - Scatto di anzianità.
Art. 67. - Interinato in sede e fuori sede.
Art. 68.
Art. 69. - Compenso vitto e alloggio.
Art. 70.
Art. 71. - Assicurazioni sociali.
Art. 72. - Accantonamento indennità di licenziamento.
Art. 73. - Tutela dirigenti sindacali.
Art. 74. - Servizio militare.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77. - Cessione o trasferimento dell’azienda.
Art. 78. - Controversie.
Art. 79. - Decorrenza e durata.
Art. 80.

Contratto collettivo per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna, 7 dicembre 1949

Il giorno 7 dicembre 1949 presso la sede dell’Ordine dei farmacisti in Bologna, via S. Stefano 60, tra il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari della Provincia di Bologna [...], da una parte; l’Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Bologna [...], dall’altra parte; sotto gli auspici dell’Ordine dei Farmacisti [...], è stato stipulato il presente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia e che disciplina i rapporti di lavoro tra i Proprietari di Farmacia e i Farmacisti Lavoratori.
Tale accordo sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorse provincialmente che per usi e consuetudini locali.
Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 1. - Classificazione del personale.
[...] Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile che a quello di sesso femminile intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo pari a quello del primo.

Art. 3.
[...]
All’atto dell’assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti:
[...]
f) certificato di idoneità fisica come prescritto.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario.
È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui articolo precedente.
Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili. [...]

Art. 13. - Servizio notturno.
Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne.
La durata del servizio notturno va dalle ore 22 alle ore 8 successive.

Art. 14.
Per ogni notte di servizio, il personale avrà diritto alla giornata successiva di riposo e ad un compenso fisso di L. 500.

Art. 16. - Riposo settimanale.
Soppresso.

Art. 17.
Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall’autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.
Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere oltre che con stipendio normale, indennità compresa, con una giornata di stipendio (stipendio e indennità) e un compenso fisso di L. 500. Se il dipendente fruirà del riposo compensativo, egli percepirà, oltre lo stipendio normale (comprese indennità), le sole L. 500.
[...]

Art. 20. - Ferie.
Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto normalmente, in modo continuativo o frazionato in non più di due periodi.
[...]

Art. 22.
Il periodo di ferie spettante ad ogni lavoratore, sia direttore o collaboratore, resta così fissato:
fino al 6° anno incluso di effettiva attività professionale anche svolta in farmacie diverse, giorni 20;
dal 7° al 12° anno incluso di effettiva attività professionale anche se svolta in diverse farmacie, giorni 25;
oltre il 12° anno di effettiva attività professionale anche se svolta in farmacie diverse, giorni 30.

Art. 24.
Le ferie sono irrinunciabili.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 37. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio la lavoratrice, in tale evenienza, ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni a partire da un mese prima del parto fino a due mesi dopo.
[...]

Art. 52. - Norme disciplinari.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell’esercizio.
[...]

Art. 53.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
а) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 54.
Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;
e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale della farmacia;
f) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all’igiene.

Art. 55.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;
c) chi commetta atti di insubordinazione grave;
d) chi commetta atti che offendano la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa e dell’ammonizione.

Art. 71. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 78. - Controversie.
Le controversie che possono derivare dalla applicazione e dalla interpretazione del presente contratto e di quelli integrativi, provinciali e regionali, prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denunzia e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti.
[...]

Art. 80.
Su richiesta delle parti la Fofi si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoperarsi perché esso sia integralmente applicato.
Per quelle provincie dove non esistono associazioni di categoria, la Fofi si impegna di prendere, nei riguardi di quegli Ordini nelle cui Provincie non si addivenisse alla stesura degli integrativi provinciali nei termini di cui all’art. 59, le sanzioni del caso fino alla constatazione della mancata funzionalità.