Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 giugno 1960
Validità: 01.06.1960 - 30.09.1961
Parti: Sindacato Provinciale Distributori Specialità Medicinali e Fisasca-Cisl, Filcams-Cgil, Uidaca-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione farmaceutici, Genova

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Indennità di caropane.
Art. 4. - Indennità di famiglia.
Art. 5. - Vitto e alloggio.
Art. 6. - Retribuzione dei viaggiatori e dei piazzisti.
Art. 7. - Lavoro discontinuo.
Art. 8. - Lavoro straordinario festivo.
Art. 9. - Diarie.
Art. 10. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente delle aziende distributrici di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Genova, 20 giugno 1960

L’anno millenovecentosessanta, il giorno 20 del mese di giugno in Genova, nella sede della Associazione dei Commercianti della Provincia di Genova, tra il Sindacato Provinciale Distributori Specialità Medicinali [...], la Fisasca - Cisl [...], la Filcams - Cgil [...] e la Uidaca - Uil [...], visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali, in data 17 luglio 1951; il successivo Accordo nazionale modificativo del 29 luglio 1954; nonché l’accordo nazionale 7 maggio 1956 modificativo e di conglobamento delle voci della retribuzione, si conviene quanto segue:

Art. 3. - Indennità di caropane.
Ai lavoratori dipendenti è dovuta la indennità di caro pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modifiche e cioè L. 520 mensili per gli addetti ai lavori normali; L. 780 mensili per gli addetti ai lavori pesanti; e L. 1.040 mensili per gli addetti ai lavori pesantissimi, giusta i criteri contenuti nella circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell’Alto Commissario dell’Alimentazione.

Art. 5. - Vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore usufruisca del vitto e dell’alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, a carico del datore di lavoro, questi potrà effettuare sulla retribuzione complessiva spettante al lavoratore stesso le seguenti ritenute:
Alloggio (che deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie) [...]

Art. 7. - Lavoro discontinuo.
La durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2567 e successive modifiche, è di nove ore giornaliere o cinquantaquattro settimanali.