Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 luglio 1960
Validità: 01.03.1961 - 31.12.1962
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Genova e Fisasca-Cisl, Filmcams-Cgil, Uidaca-Uil
Settori: Commercio, Genova

Sommario:

Art. 1.
Tabelle Minimi di retribuzione
Art. 2. - Riduzione per i comuni della provincia.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Indennità di famiglia.
Art. 5. - Vitto e alloggio.
Art. 6. - Indennità di cassa.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Trasferte - Missioni - Diarie.
Art. 9. - Computo della tredicesima mensilità nell’indennità di anzianità.
Art. 10. - Rapporto della retribuzione a settimana o a giornata.
Art. 11 - Trattamento economico dei viaggiatori e piazzisti.
Art. 12. - Controversie individuali di lavoro - Tentativo di conciliazione.
Art. 13. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti di aziende commerciali della provincia di Genova, 28 luglio 1960

L’anno millenovecentosessanta, il giorno 28 luglio in Genova, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Genova [...] e la Federazione Provinciale Sindacati addetti ai Servizi Commerciali ed affini Fisasca - Cisl [...], la Filmcams - Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo Mensa e Servizi [...], la Uidaca - Uil - Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini [...], si è stipulato il presente contratto collettivo integrativo del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente delle aziende commerciali della provincia di Genova rientranti nella sfera di applicazione del succitato Contratto nazionale, con esclusione delle rivendite di pane e pasta alimentare e delle macellerie di carni bovine ed equine.

Art. 5. - Vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore usufruisca totalmente o parzialmente del vitto e dell’alloggio a carico del datore di lavoro, questo potrà effettuare sulla retribuzione complessiva del lavoratore stesso le seguenti trattenute:
a) Alloggio: che deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie [....]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è disciplinato dagli articoli 29 e seguenti del Contratto nazionale 28 giugno 1958.
La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 5 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, è fissata in nove ore giornaliere o 54 settimanali.
[...]

Art. 12. - Controversie individuali di lavoro - Tentativo di conciliazione.
Le controversie individuali di lavoro comunque insorgenti in ordine alla interpretazione ed all’applicazione del Contratto nazionale per i dipendenti da aziende commerciali, nonché del presente Contratto che ne costituisce integrazione, dovranno essere denunciate, a cura della parte interessata, a quella delle Organizzazioni sottoscritte alle quali essa denunciante aderisce.
La denuncia di cui sopra costituisce condizione di procedibilità rispetto all’eventuale azione davanti la competente magistratura.
L’Organizzazione sindacale che riceve la denuncia promuove il tentativo di conciliazione, al quale parteciperanno le parti interessate e, per ciascuna di esse, un rappresentante delle rispettive Associazioni sindacali.
L’esperimento del tentativo di conciliazione verrà effettuato presso la sede dell’Associazione dei Commercianti della provincia di Genova.
Nel caso in cui tale conciliazione abbia esito negativo, è in facoltà della Organizzazione sindacale denunciante di trasmettere la pratica all’Ufficio regionale del lavoro per un ulteriore tentativo di amichevole definizione.