Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 21 agosto 1958
Parti: Associazione Commercianti del Biellese e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Camera Sindacale
Settori: Commercio, Biella

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Classifica del personale e relative retribuzioni.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Malattia.
Art. 8. - Preavviso.
Art. 9. - Indennità di licenziamento.
Art. 10. - Somministrazione di vitto e alloggio.
Art. 11. - Condizioni di maggior favore.
Tabella dei minimi di paga
Tabella scala mobile

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali del circondario di Biella, 21 agosto 1958

Addì, 21 agosto 1958, tra l’Associazione Commercianti del Biellese; e la Camera Confederale del Lavoro; l’Unione Sindacale Provinciale; la Camera Sindacale di Biella; si è stipulato il seguente Contratto integrativo da valere per i dipendenti delle aziende commerciali.
Il presente contratto sostituisce il precedente integrativo del 22 aprile 1954.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Per la sfera di applicazione di cui al presente integrativo ci si richiama il Contratto nazionale.

Art. 3. - Apprendistato.
A maggior chiarimento di quanto specificato dall’art. 16 del Contratto nazionale si precisa che l’apprendistato non è ammesso per le seguenti qualifiche: usciere - portiere - custode - guardia notturna - telefonista - fattorino - portapacchi - sorvegliante - imballatore - facchino - personale di fatica in genere - manovale - motociclista.
Nelle aziende di commercio materie prime tessili la durata dell’apprendistato per le categorie operaie non potrà essere superiore a mesi tre con la sola eccezione degli operai addetti alla cernita e classifica di lane per i quali vale quanto previsto dall’art. 22 del Contratto nazionale.
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, fatta eccezione per gli operai dipendenti da aziende di materie prime nata al visto delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 6. - Ferie.
I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nella seguente misura:
Personale con mansioni impiegatizie:
dopo un anno di ininterrotto servizio giorni 12
dal 2° al 6° anno compiuto giorni 16
dal 7° al 10° anno compiuto giorni 20
dall’11° al 20° anno compiuto giorni 25
dal 21° anno in poi giorni 30
Personale con mansioni non impiegatizie:
dopo un anno di ininterrotto servizio e fino al 7° anno compiuto giorni 12
dal 7° e fino al 15° anno compiuto giorni 15
dal 15° anno compiuto in poi giorni 18