Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 gennaio 1951
Validità: 15.01.1951 - 31.12.1951
Parti: Associazione Regionale dei Commercianti e Cisl, Cgil
Settori: Commercio, Aosta
Sommario:
Art. 1. - Sfera di applicazione. Art. 2. - Qualifiche del personale e minimi di retribuzione. Minimi di retribuzione Art. 2-bis. - Cottimo. Art. 3. - Indennità di contingenza ed accessorie. Art. 4. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro. Art. 5. - Orario dì lavoro per il personale discontinuo. |
Art. 6. - Diarie. Art. 7. - Massimale cassa malattia. Art. 8. - Coabitazione, vitto e alloggio. Art. 9. - Calo merci. Art. 10. - Commissione paritetica. Art. 11. - Riferimento a leggi o contratti nazionali. Art. 12. - Decorrenza e durata del contratto. |
Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali di Aosta e Valle, 29 gennaio 1951
L’anno 1951 il giorno 29 del mese di gennaio in Aosta; tra l’Associazione Regionale dei Commercianti [...] e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori [...] Cisl, [...] Cgil, si è stipulato il presente contratto provinciale economico integrativo del CCN 23 ottobre 1950, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle Aziende commerciali di Aosta e Valle.
Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto integrativo disciplina i rapporti di lavoro per le categorie elencate all’art. 1 del contratto CN.
Art. 3. - Indennità di contingenza ed accessorie.
[...]
Caro-pane. - L’indennità di caro-pane rimane fissata nella seguente misura:
Settimanale | Mensili | |
Addetti a lavori normali | 120 | 520 |
Addetti a lavori pesanti | 180 | 780 |
Addetti a lavori pesantissimi | 240 | 1.040 |
Art. 4. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
In virtù dei disposti dell’art. 29 e seguenti del Contratto Nazionale, le parti stabiliscono che per tutti i lavoratori disciplinati dal presente contratto integrativo, la durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro è fissato in due ore.
Art. 5. - Orario dì lavoro per il personale discontinuo.
L'orario di lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui al Decreto-Legge 6 dicembre 1923, n. 2607 successive modifiche è fissato in ore 9 giornaliere e 54 settimanali.
Art. 10. - Commissione paritetica.
Le parti si danno atto di aver costituito la Commissione Provinciale Paritetica avente funzione di dirimere tutte le controversie in prima istanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.
Si impegnano altresì affinché tutte lo controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione entro e non oltre 15 giorni dalle date delle varie denuncie, per esprimere il tentativo di componimento amichevole.
Art. 11. - Riferimento a leggi o contratti nazionali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Provinciale Integrativo, le parti fanno riferimento alle norme ed ai disposti del Contratto Nazionale per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato il 23 ottobre 1950 in Roma e a tutte le disposizioni di legge.