Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 luglio 1960
Validità: 01.12.1960 - 31.12.1962
Parti: Associazione Commercianti della Provincia di Torino e Filcams-Cgil, Fisasca- Cisl, Uidaca-Uil e Settore Provinciale Lavoratori del Commercio-Cisnal
Settori: Commercio, Torino

Sommario:

Art. 1. - Tabelle dei minimi di retribuzione per i dipendenti da aziende commerciali della provincia
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Trattamento economico per il personale dei negozi del settore alimentazione.
Art. 6. - Inquadramento degli aiuto-commessi.
Art. 7. - Scatti di anzianità.
Art. 8. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Art. 9. - Misura delle diarie.
Art. 10. - Cottimo.
Art. 11. - Trattamento economico in caso di infortunio e malattie croniche.
Art. 12. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
Art. 13. - Ritenute per somministrazione di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro.
Art. 14. - Retribuzione apprendisti cat. C, superiori agli anni 20.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. - Durata del contratto.
Chiarimento a verbale.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Torino, 20 luglio 1960

Addì 20 luglio 1960, tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Torino [...], e la Filcams - Cgil [...], la Fisasca - Federazione Provinciale Commercianti Cisl [...], assistiti da[...]lla Cisl, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini Uil [...]
Addì 20 luglio 1960, tra l’Associazione Commercianti della provincia di Torino [...], e il Settore Provinciale Lavoratori del Commercio, aderente alla Cisnal [...], assistito dall’Unione Provinciale del Lavoro Cisnal [...]
si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Torino, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 1960.
Sono esclusi dalla sua applicazione i dipendenti dei settori: alberghi - pubblici esercizi - panificatori - aziende - esercenti il commercio ingrosso di specialità medicinali - istituti di vigilanza privata - case di cura.

Art. 4. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione di cui all’art. 1 si devono intendere riferiti ad un orario normale di otto ore di lavoro giornaliero o 48 ore settimanali, per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto a lavoro continuo ed a un orario di 9 ore giornaliere o 54 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo e di semplice attesa, di cui alle tabelle contenute nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, eccezion fatta per le guardie notturne ed i portieri con abitazione, per i quali l’orario normale è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, ferme restando le norme di cui agli articoli 29 e 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 5. - Trattamento economico per il personale dei negozi del settore alimentazione.
Per il personale dei negozi del settore alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione devono intendersi remunerati di 10 ore giornaliere o 60 settimanali (comprensivi quindi del compenso per lavoro straordinario).

Art. 8. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto-commessi, di cui all’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti convengono di mantenere la seguente proporzione numerica:
per il settore tessile-abbigliamento-arredamento e merci varie: due aiuto-commessi per ogni commesso;
per gli altri settori: un aiuto-commesso per ogni commesso.
In ogni caso, intendendosi compresi fra i commessi anche il datore di lavoro ed il gestore quando esercitino le funzioni del commesso in via normale continuativa.

Art. 12. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
L'interruzione pomeridiana dell’orario di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 15.
Per i salariati che fruiscono della indennità di caropane per lavori pesanti e pesantissimi, l’eccedenza di indennità oltre le L. 520 mensili, verrà corrisposta a parte.

Art. 16.
Le organizzazioni stipulanti assumono anche il mandato dell’esercizio del controllo sulla osservanza delle norme del presente contratto, nonché la risoluzione delle vertenze sindacali, in sede di amichevole componimento.

Chiarimento a verbale.
Le parti contraenti danno atto che le norme del presente contratto integrativo, dovranno essere armonizzate con quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che eventualmente possa essere stipulato in data posteriore al presente accordo.