Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 giugno 1960
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1961
Parti: Unione Commercianti della Provincia di Milano e Federazione Provinciale Sindacati addetti ai Servizi Commerciali ed Affini-Cisl, Filcams, Uidaca-Uil
Settori: Commercio, Milano

Sommario:

Titolo I
Tabella delle retribuzioni per i dipendenti
Tabella delle retribuzioni per i dipendenti da macellerie e da spacci di carne fresca e congelata
Personale dipendente dalle agenzie di viaggi turismo e navigazione.
Tabelle delle retribuzioni per i dipendenti da esercizi di latteria, gelateria e affini (IV Categoria) muniti di licenza di P.S.
Titolo II Trattamento economico
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Chiarimento a verbale per il trattamento economico nei Comuni della Provincia (Accordo 24 luglio 1950).
Art. 6.
Art. 7. - Orario di lavoro - Turni e lavoro straordinario.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9.
Art. 10. - Vitto e alloggio.
Art. 11. Trasferte e missioni.
Art. 12.
Art. 13. - Festività infrasettimanali e orari di apertura e chiusura dei negozi.
Art. 14.
Art. 15. - Misura del cottimo.
Art. 16. - Determinazione dei cali, tare e perdite di cottura.
Art. 17. - Rateo gratifica nel computo della liquidazione.
Art. 18. - Scatti di anzianità.
Alt. 19. - Retribuzione per i dipendenti da agenti e rappresentanti.
Art. 20. - Indennità di caropane per gli addetti ai lavori pesanti.
Art. 21.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Milano, 15 giugno 1960

L'anno 1960 il giorno 15 del mese di giugno, tra l’Unione Commercianti della Provincia di Milano [...], la Federazione Provinciale Sindacati addetti ai Servizi Commerciali ed Affini aderente alla Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mensa, e Servizi aderente alla Filcams [...], l’Uidaca aderente alla Uil [...], si è stipulato il seguente Contratto integrativo da valere, a decorrere dal 1° gennaio 1961, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Milano, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, del personale operaio addetto esclusivamente alle aziende di installazione elettrica e idraulica, del personale dipendente da alberghi diurni, personale dipendente da case di cura, personale operaio dipendente dalle rivendite di pane e paste alimentari, personale dipendenti da spedizionieri, viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

Titolo II Trattamento economico
Art. 2.

Lo ditte esercenti il commercio di lastre di vetro e cristallo sono obbligate a fornire al personale operaio i necessari attrezzi, nonché gli indumenti di lavoro (due tute all’anno).
[...]

Art. 5.
[...]
N.B. - Per tutte le categorie indistintamente (meno per quella degli apprendisti per la quale è prevista a sensi di legge la durata massima dell’orario di lavoro di 44 ore settimanali) i minimi di retribuzione di cui al presente contratto si devono intendere remunerativi di 8 ore di lavoro giornaliere o 48 settimanali, ad eccezione delle qualifiche contemplate nella tabella del personale addetto a lavoro discontinuo, per il quale si fa riferimento all’art. 7 del presente contratto, nonché dei commessi ed aiuto commessi di salumeria, drogheria, macelleria e alimentari vari, i cui minimi di retribuzione fissati contrattualmente si devono intendere remunerativi di 9 ore di lavoro giornalieri o 54 settimanali. Per gli apprendisti, come più sopra precisato, i minimi di retribuzione di cui al presente contratto (Tabella dei minori) s’intendono remunerativi di 44 ore di lavoro settimanale.

Chiarimento a verbale per il trattamento economico nei Comuni della Provincia (Accordo 24 luglio 1950).
A chiarimento e ad interpretazione degli accordi provinciali integrativi stipulati a tutt’oggi, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata per la Provincia è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio o per ordinanza del Sindaco o per consuetudine le aziende sono aperte alla vendita nei giorni di domenica.
Nel caso che non venga concesso il riposo compensativo verrà invece liquidato il compenso per lavoro straordinario festivo a sensi contrattuali; più precisamente ogni ora straordinaria verrà retribuita con la paga conglobata oraria maggiorata del 30 % e con la aliquota di contingenza senza maggiorazione.

Art. 7. - Orario di lavoro - Turni e lavoro straordinario.
L’orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel Contratto nazionale che si intendono qui integralmente riportate (ved. artt. 29 e 39).
L’orario di lavoro per il personale addetto a lavoro continuo è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali.
Per il personale addetto al lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ivi comprese le altre voci, ad essa tabella successivamente annesse, l’orario normale di lavoro è al massimo di 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Fanno eccezione i pompieri, le guardie notturne e i custodi con abitazione il cui orario è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto che dovranno essere mantenute, nonché i pompieri, le guardie notturne dei grandi magazzini il cui orario è fissato in 12 ore giornaliere o 72 settimanali, a sensi dell’accordo integrativo 1° luglio 1935 pubblicato sul FAL n. 34 del 23 ottobre 1935.
Saranno considerate ore straordinarie solo quelle che risultassero fatte a regime di lavoro normale, sia di giorno, sia di notte, oltre le 48 settimanali per il personale addetto al lavoro continuo ed oltre le 54 (60 o 72) ore settimanali per il personale addetto al lavoro discontinuo come sopra specificato.
[...]

Art. 10. - Vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenute da operare sulla retribuzione contrattuale conglobata non potranno superare le seguenti misure: [...]
Il vitto dovrà comunque comporsi dei pasti normali e di una prima colazione al giorno. L’alloggio deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.
[...]

Art. 13. - Festività infrasettimanali e orari di apertura e chiusura dei negozi.
Per gli orari di apertura e di chiusura dei negozi, per i riposi settimanali e le festività, le parti si rimettono alle disposizioni di legge o di contratto, nonché ai decreti prefettizi vigenti in materia.

Art. 15. - Misura del cottimo.
Le ditte potranno adottare per il personale non avente qualifica impiegatizia le retribuzioni a cottimo. [...]

Art. 20. - Indennità di caropane per gli addetti ai lavori pesanti.
Per le qualifiche generiche degli addetti ai lavori di trasporto a braccia, carico e scarico di materiale e di merci pesanti e lavori faticosi di pulizia, alle quali è dovuta l’indennità di caro pane nella misura prevista per i lavori pesanti secondo i criteri emanati con la circolare n. 627 del 27 luglio 1947 dell’Alto Commissariato dell’Alimentazione, sarà corrisposta l’indennità di caro pane pari a L. 10 giornaliere, in aggiunta alla retribuzione conglobata di cui alle tabelle del presente accordo integrativo. [...]