Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 marzo 1960
Validità: 01.04.1960 - 31.03.1961
Parti: Sindacato Esercenti Pubblici Esercizi e Filam-Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Commissione di qualifica.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Consumazione dei pasti.
Art. 4. - Percentuale di servizio.
Art. 5. - Percentuale per rinfreschi e ricevimenti.
Art. 6. - Trattamento economico.
Art. 7. - Minimi mensili di paga base.
Art. 8. - Riduzioni.
Art. 9. - Trattenute per vitto ed alloggio.
Art. 10. - Contratto nazionale.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo della provincia di Treviso, 30 marzo 1960

Addì 30 marzo 1960 presso l’Associazione Commercianti ed Esercenti della provincia di Treviso, tra il Sindacato Esercenti Pubblici Esercizi [...], la Filam rappresentata dal[...]la Camera Confederale del Lavoro, l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Uil [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, stipulato a Roma il 15 maggio 1959.

Art. 2. - Apprendistato.
In base all’art. 9 del Contratto Nazionale, viene stabilito che possono venire assunti apprendisti in numero di uno ogni due o frazione di due lavoratori qualificati ivi compresi, fra questi ultimi, il datore di lavoro ed i suoi familiari che partecipino effettivamente al lavoro.

Art. 3. - Consumazione dei pasti.
In base all’art. 17 del Contratto Nazionale, viene stabilito in una ora il tempo concesso per la consumazione del pasti.

Art. 8. - Riduzioni.
a) Personale femminile: i minimi di cui sopra vanno ridotti del 15 % nei confronti del personale femminile.
[...]

Art. 10. - Contratto nazionale.
Per quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo, valgono le norme del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie, Sale da Ballo, stipulato in Roma il 15 maggio 1959.