Categoria: 1956
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 giugno 1956
Validità: 01.06.1956 - 31.12.1957
Parti: Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Venezia e Filam, Sindacato Libero Provinciale Albergo e Mensa di Venezia, Cisnal
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 6. - Ferie annuali.
Art. 7. - Festività nazionali.
Art. 8. - Trattamento economico.
Art. 9. - Indennità di contingenza.
Art. 10. - Percentuale di servizio.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21. - Tabella comparativa.
Art. 22.
Tabelle dei minimi
Norme e chiarimenti particolari.
Indennità di caropane.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, caffè, bars, pasticcerie, confetterie della provincia di Venezia, 15 giugno 1956

L’anno 1956 il giorno quindici del mese di giugno in Venezia presso la sede dell’Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia; tra l’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Venezia [...] e la Filam - Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa di Venezia [...] e il Sindacato Libero Provinciale Albergo e Mensa di Venezia [...] e la Cisnal [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo ai ceni ratti nazionali di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi (caffè, bars, pasticcerie, confetterie, ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari) stipulati a Roma il 23 ottobre 1954 tra la Fipe e le predette Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 3. - Apprendistato.
In conformità all’art. 9 dei CCNN il numero degli apprendisti negli esercizi di qualsiasi categoria non potrà essere superiore alla proporzione di uno ogni tre dipendenti qualificati.
Per ogni cinque dipendenti qualificati potrà essere assunto un apprendista in più. Dal novero dei dipendenti deve essere escluso, a tutta gli effetti il personale di fatica e deve essere invece compreso il proprietario e i familiari dello stesso che prestino effettivamente la loro opera, nelle aziende, come gli altri dipendenti.

Art. 4. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 17 dei CCNN, fermo restando l’orario di lavoro in essi stabilito, il tempo per la consumazione dei pasti, da escludere dal predetto orario, viene determinato in ore una.

Art. 22.
Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme stabilite dai CCNN ai quali il contratto stesso si riferisce e pertanto esso abroga gli accordi provinciali precedenti.
[...]