Categoria: 1956
Visite: 8388

Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 18 dicembre 1956
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Gruppo Pubblici Esercizi-Fipe e Fisac-Cisl
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Bologna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.

Accordo collettivo per i dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria della provincia di Bologna, 18 dicembre 1956

L’anno 1956 il giorno 18 del mese di dicembre in Bologna, presso l’Associazione Commercianti, tra il Gruppo Pubblici Esercizi, aderente alla Fipe [...] e la Fisac, aderente alla Cisl [...], si è stipulato il seguente: Accordo economico integrativo ai contratti nazionali normativi di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria della provincia di Bologna.

Art. 5.
L’assunzione di apprendisti non può superare le seguenti aliquote:
2 per le aziende che occupano sino ad otto dipendenti;
3 per le aziende che occupano da nove a quindici dipendenti;
4 per le aziende che occupano da sedici a venti dipendenti;
6 per le aziende che occupano oltre venti dipendenti.

Art. 6.
Dall’orario di lavoro resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti fissato in un massimo di un’ora al giorno.
Le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo determinano d’intesa che l’orario di lavoro, esclusivamente per il personale non impiegatizio dipendente da aziende di caffè, bar, pasticcerie, tavole fredde e simili, può essere stabilito dal datore di lavoro in otto ore giornaliere o quarantotto ore settimanali e ciò in quanto previsto dal terzo comma dell’art. 17 del CNNL. In tal caso al lavoratore che presta la propria opera con orario di otto ore di lavoro saranno corrisposti gli otto noni della retribuzione globale prevista all’art. 12 del presente Accordo. [...]
Gli apprendisti in nessun caso possono superare le sette ore giornaliere e le quarantadue settimanali. [...]