Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 dicembre 1949
Validità: 20.12.1949 - 30.09.1950
Parti: Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Pavia e Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa-Camera del Lavoro
Settori: Commercio, Ristorazione, Pavia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.

Accordo collettivo per il personale dipendente dalle aziende di ristorante, alberghi, trattorie pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina della provincia di Pavia, 20 dicembre 1949

L’anno 1949, addì 20 del mese di dicembre, in Pavia, presso la sede dell’Associazione Commercianti, tra il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa della Camera del Lavoro [...], e l’Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Pavia, [...] si è stipulato il presente accordo provinciale collettivo integrativo ilei Contratto Nazionale del 27 gennaio 1948, che regola i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende di ristorante, alberghi, trattorie, pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina.

Art. 1.
Con riferimento all’art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce nella seguente misura il numero degli apprendisti:
locali extra e di 1ª classe: uno ogni 1 dipendente qualificato;
locali di 2ª e 3ª classe: uno ogni 1 dipendente qualificato;

Art. 2.
In riferimento all’art. 16 del Contratto Nazionale per il personale impiegatizio della Cat. C l’orario di lavoro è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.

Art. 6.
Con riferimento all’art. 44 del Contratto Nazionale il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni soltanto il personale per il quale l’assicurazione è obbligatoria per legge.

Art. 10.
In base all’art. 50 del Contratto Nazionale tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è escluso il vino.

Art. 11.
Con richiamo all’art. 51 del Contratto Nazionale e all’articolo successivo del presente accordo integrativo, in caso di mancata corresponsione del vitto, al personale sarà liquidata una indennità sostitutiva [...]