Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 30 maggio 1960
Validità: dal 01.05.1960
Parti: Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Trieste-Fipe e Federazione Lavoratori d’Albergo e Pubblici Esercizi-Camera Confederale del Lavoro di Trieste, Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Esercizi-Silpe/Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Trieste

Sommario:

Art. 1. - Tabelle salariali.
Art. 2. - Classificazione degli esercizi.
Art. 3.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro per il personale di fatica e intervallo per i pasti.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Retribuzione del personale percentualista in caso di assenze giustificate.
Art. 8. - Trattamento di malattia.
Art. 9. - Trattamento economico e sistema di retribuzione.
Art. 10. - Trattamento economico per servizi di rinfreschi, banchetti e per servizio a domicilio.
Art. 11. - Personale tavoleggiante capi camerieri.
Art. 12. - Personale tavoleggiante negli esercizi di IV categoria
Art. 13. - Retribuzione totale o parziale a percentuale.
Art. 14. - Personale extra e di surroga.
Art. 15. - Abito di servizio, pulizie dei locali e divieto a lavori pesanti.
Art. 16. - Criteri di comparazione fra le categorie.
Art. 17. - Esercizi di stagione.
Art. 18. - Locali notturni.
Art. 19. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e da ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste, 30 maggio 1960

A Trieste il giorno 30 maggio 1960, tra l’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Trieste - Fipe [...] e la Federazione Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi [...], assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Trieste [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Esercizi - Silpe [...], assistiti dalla Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi [...], visto l’accordo del 27 maggio 1960 con il quale è stato esteso a Trieste il contratto nazionale 23 ottobre 1954 rinnovato con l’accordo nazionale 6 maggio 1959 per i dipendenti dei caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare; è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al sopraddetto contratto nazionale:

Art. 3.
[...]
Il personale addetto alle macchine tostatrici godrà del trattamento unico, normativo e previdenziale stabilito o da stabilirsi dai contratti collettivi di lavoro per la corrispondente categoria della industria alimentare.

Art. 4. - Apprendistato.
Gli apprendisti potranno essere assunti nelle seguenti proporzioni:
a) Negli esercizi classificati in categoria I, II, III, potrà essere assunto un apprendista per turno per ogni due lavoratori o per frazioni inferiori a 2. I lavoratori cui si fa riferimento sono i banconieri di pasticceria o confetteria, gli addetti alla vendita del caffè in grano delle torrefazioni, rispettivamente gli appartenenti alla II categoria del personale non impiegatizio, di cui all’art. 2 del Contratto nazionale oltre al titolare ed ai suoi familiari, quando prestino la loro attività nella azienda come altri lavoratori.
b) Negli esercizi classificati in IV categoria potrà essere assunto in apprendista per esercizio.
L’apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.
Non sono considerati lavori di manovalanza quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempreché la esplicazione di quelle attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concorderanno un regolamento per la disciplina dell’apprendistato.

Art. 5. - Orario di lavoro per il personale di fatica e intervallo per i pasti.
L’intervallo per la consumazione dei pasti resta fissato in 30 minuti per pasto.
Il personale di fatica maschile e femminile (facchini ed internisti uomini, pulitrici, interniste donne ecc.) ha un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, oppure un orario di 9 ore giornaliere o 54 ore settimanali.
[...]

Art. 14. - Personale extra e di surroga.
a) Il personale turnante avrà lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale stabile, rapportato alle giornate di lavoro effettuato.
[...]

Art. 15. - Abito di servizio, pulizie dei locali e divieto a lavori pesanti.
Il personale qualificato e quello percentualista sono esonerati dal fare la pulizia dei gabinetti e dal lavare i pavimenti ed i lastroni, dal fare - salvo necessità - lavori di facchinaggio.
Dichiarazione a verbale.
Per lavori di facchinaggio si intendono tutti i lavori di trasporto che richiedono uno sforzo straordinario rispetto all’esecuzione delle mansioni proprie del personale percentualista.