Categoria: 1955
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 28 luglio 1955
Validità: 01.01.1953 - 31.12.1955
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia e Cisl-Unione Sindacale provinciale di Gorizia, Camera Confederale del Lavoro di Gorizia, Uil di Gorizia
Settori: Commercio, Alberghi, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Applicazione contratto nazionale di lavoro.
Art. 2. - Sfera di applicazione.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Festività nazionali - Festività infrasettimanali.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Salario.
Art. 12. - Vitto ed alloggio e relative indennità.
Art. 13. - Percentuale di servizio.
Art. 14. - Minimo garantito di percentuale di servizio.
Art. 15. - Personale adibito a diverse mansioni.
Art. 16. - Esercizi alberghieri dei comuni della provincia.
Art. 17. - Decorrenza e durata.
Prospetto allegato «A» all’accordo integrativo al CCNL per i lavoratori di albergo della provincia di Gorizia (escluso Grado), a valere con decorrenza 1° gennaio 1953.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, per i lavoratori di albergo della provincia di Gorizia (escluso il comune di Grado), 28 luglio 1955

Il giorno 28 del mese di luglio dell’anno 1955, in Gorizia, fra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia [...], assistito dal Capo gruppo albergatori [...], nonché dai segretari delle Associazioni di Gorizia e Monfalcone [...], da una parte e dall’altra parte: la Cisl, Unione Sindacale provinciale di Gorizia, [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Gorizia [...], nonché la Uil di Gorizia [...], a seguito dell’accordo di massima raggiunto presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Gorizia il giorno 12 dicembre 1951, si è stipulato il seguente accordo integrativo di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Gorizia, escluse quelle del Comune di Grado.

Art. 1. - Applicazione contratto nazionale di lavoro.
I contraenti convengono di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo stipulato a Roma il 18 dicembre 1949 tra l’Aia, la Fait e l’Associazione Albergatori di Genova, da una parte, e la Filam e il Lsnlam, dall’altra parte, salvo le eccezioni previste dal presente accordo integrativo.

Art. 2. - Sfera di applicazione.
Il presente accordo è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande, escluso ogni altro esercizio annesso come ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bars, taverne, ecc. anche se gestite direttamente dall’albergatore o locandiere. Sarà invece applicato a tutto il personale dipendente da pensioni.
Il personale addetto ad attività promiscua di locanda e pubblico esercizio (caffè, bar, ristorante, trattoria, osteria, ecc.) seguirà le sorti dei contratti di lavoro ed accordi salariali integrativi previsti per l’attività prevalente.

Art. 3. - Apprendistato.
In riferimento all’art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro il numero degli apprendisti dovrà essere contenuto nei seguenti limiti:
del 5 % negli alberghi di lusso;
del 7 % negli alberghi di la categoria;
del 10 % negli alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria;
del 12 % negli alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria, in relazione al numero complessivo dei dipendenti e con un minimo di due apprendisti per gli alberghi e pensioni e di uno per gli esercizi di cui all’art. 60 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 6 del CCNL, l’orario giornaliero del personale di albergo rimane fissato come segue:
8 ore per gli addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari;
9 ore per tutto il rimanente personale operaio.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Con riferimento all’art. 20 del CCNL ad ogni lavoratore spetta per ogni settimana una giornata intera di riposo.

Art. 7. - Ferie.
Dopo un anno d’interrotto servizio presso la stessa azienda, il personale ha diritto al seguente periodo di ferie retribuite: di giorni 20 per la prima categoria; di giorni 15 per la seconda e terza categoria (vedi articolo 21 del CCNL).

Art. 12. - Vitto ed alloggio e relative indennità.
Il vitto e l’alloggio saranno corrisposti in natura, gratuitamente in conformità all’articolo 29 del CCNL; il vitto dovrà essere variato, sano e sufficiente ed i locali adibiti ad uso alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro ed igiene.
[...]
Il datore di lavoro quando non intenda o non sia in grado di fornire il vitto o l’alloggio o entrambi, dovrà corrispondere la relativa indennità sostitutiva [...]