Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 19 novembre 1954
Validità: dal 01.01.1955
Parti: Associazione degli Albergatori della provincia di Sondrio e Camera Confederale del Lavoro di Sondrio e provincia, Unione Sindacale di Sondrio e provincia
Settori: Commercio, Alberghi, Sondrio

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Gratifica natalizia.
Art. 5. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 6. - Retribuzioni alberghi annuali.
Art. 7. - Personale extra.
Art. 8. - Indennità di licenziamento.
Art. 9. - Piccoli alberghi, pensioni e locande.
Art. 10. - Alberghi di stagione.
Patto aggiuntivo.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1949, per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande della provincia di Sondrio, 19 novembre 1954

L’anno 1954 addì 19 del mese di novembre, presso la sede dell’Associazione albergatori della provincia di Sondrio; tra l’Associazione degli Albergatori della provincia di Sondrio [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Sondrio e provincia [...], l’Unione Sindacale di Sondrio e provincia [...], si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e con le norme aggiuntive e modificative concordate l’11 agosto 1953 da valere per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande della provincia di Sondrio.

Art. 1.
Il contratto nazionale 18 dicembre 1949 con le norme aggiuntive e modificative concordate l’11 agosto 1953 è adottato nella provincia di Sondrio.

Art. 3. - Apprendistato.
In riferimento all’art. 6 del contratto nazionale di lavoro il numero degli apprendisti dovrà essere limitato ad uno per ogni azienda anche stagionale, di 3ª e 4ª categoria.
Le aziende invece di 1ª e 2ª categoria non potranno assumere più di un apprendista per ogni cinque dipendenti, o frazioni di 5, addetti ai singoli servizi di cui al quadro delle qualifiche allegato al contratto nazionale di lavoro 1° dicembre 1949.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro degli apprendisti si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9. - Piccoli alberghi, pensioni e locande.
In riferimento all’art. 66 del contratto nazionale di lavoro ed in considerazione delle particolarità locali sono considerati piccoli alberghi anche gli alberghi di seconda categoria purché abbiano un massimo di dieci dipendenti e gli alberghi di terza e quarta categoria nonché le pensioni di 1ª categoria che abbiano un’attrezzatura anche superiore ai 45 letti.
Per questi alberghi occorre il nulla-osta di tutte le associazioni firmatarie del presente contratto. [...]

Art. 10. - Alberghi di stagione.
[...]
L'orario di lavoro è stabilito in 9 ore giornaliere per gli addetti al guardaroba e ausiliari ed in 10 ore giornaliere per tutti gli altri.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario vale quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del contratto nazionale di lavoro.
In analogia però a quanto disposto dall’articolo 16 del contratto nazionale di lavoro, qualora il personale esterno ed i sorveglianti alle caldaie, su richiesta del datore di lavoro effettuassero un’altra ora di servizio, tale ora supplementare (undicesima ora) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le prime dieci ore (salario e quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro e quote percentuali a carico della globale).
[...]

Patto aggiuntivo.
[...]
la Commissione paritetica ha il compito di sorvegliare l'esatta applicazione delle norme contenute nel contratto nazionale e nell'integrativo provinciale.
Detta Commissione ha pure il compito di dirimere eventuali difformi interpretazioni di norme contrattuali e controversie singole e collettive. Le spese per il funzionamento di detta Commissione, in caso di accertata non esatta ripartizione della percentuale di servizio, verranno sostenute dal datore di lavoro, mentre nel caso contrario l’importo delle spese verrà detratto dalla globale percentuale.
[...]