Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 maggio 1960
Validità: 01.03.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Esercenti p.e. ed Alberghi e Camera Confederale del Lavoro di Udine-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana del Lavoro di Udine-Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Udine

Sommario:

Art. 1. - Commissione paritetica.
Art. 2. - Disciplina assunzione apprendisti.
Art. 3. - Qualifica di cameriere caposervizio.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario e supplementare.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Minimo garantito.
Art. 10. - Piccoli alberghi e piccole pensioni e locande.
Art. 11. - Aziende stagionali di Lignano - Retribuzione.
Art. 12. - Aziende stagionali di Lignano - Ingaggio.
Art. 13. - Valore convenzionale del vitto ed alloggio.
Art. 14. - Tronco salari.
Art. 15. - Percentuale di servizio.
Art. 16. - Personale extra.
Art. 17. - Retribuzione fissa per aziende alberghiere di 2ª categoria.
Art. 18. - Controversie individuali di lavoro.
Art. 19. - Riferimento al CCNL.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Udine, 16 maggio 1960

Il giorno 16 maggio 1960 in Udine, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del Capo Servizio Rapporti di Lavoro dell’Uplmo, tra l’Unione Esercenti p.e. ed Alberghi [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Udine (Cgil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], il Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana del Lavoro di Udine (Uil) [...], si è stipulato il contratto provinciale integrativo del CCNL 22 settembre 1959, da valere per le aziende alberghiere della provincia di Udine.

Art. 1. - Commissione paritetica.
Entro un mese dalla stipulazione del presente accordo verrà istituita la Commissione paritetica provinciale con le funzioni stabilite dal Contratto Nazionale:
a) qualificazione del personale (art. 5);
b) controllo sulla esatta applicazione della percentuale (art. 35);
c) gestione del fondo costituito dall’importo delle multe inflitte al personale dipendente per motivi disciplinari (art. 52);
d) convalida del passaggio dell’apprendista a categoria qualificata (art. 7).
La Commissione paritetica è disciplinata da apposito regolamento che verrà concordato tra le parti. Essa si comporrà di sei membri, tre in rappresentanza della Unione Esercenti P. E. ed Alberghieri e tre in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2. - Disciplina assunzione apprendisti.
Con riferimento all’art. 6 del CCNL il numero degli apprendisti dovrà essere contenuto nel limite massimo del 30 % su tutto il personale dipendente degli alberghi e pensioni a qualunque categoria appartengano.
Nei casi in cui il numero del personale non consenta l’applicazione della predetta percentuale è tollerato un apprendista per il personale esterno ed un apprendista per il personale interno.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 16-55 del CCNL l’orario normale di lavoro per gli alberghi, pensioni della città di Udine e Provincia, rimane stabilito in otto ore per il personale addetto al guardaroba e per gli operai ausiliari, ed in nove ore per tutto il rimanente personale.
Per gli alberghi e pensioni di Lignano e per la durata del periodo stagionale l’orario viene fissato rispettivamente in nove e dieci ore.
Negli orari indicati resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che viene fissato in ore una giornaliera.

Art. 5. - Lavoro straordinario e supplementare.
[...]
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dall'albergatore o da chi fa le veci e cronologicamente annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario deve apporre il proprio visto ed annotare gli eventuali reclami.
Tale registro cosi compilato servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore effettua o no il lavoro straordinario.
[...]
Per gli alberghi stagionali è consentito con contratto individuale scritto di forfetizzare l’eventuale lavoro straordinario.

Art. 18. - Controversie individuali di lavoro.
Le controversie individuali di lavoro dovranno essere denunciate all’Associazione dei datori di lavoro per un tentativo di amichevole componimento.
Qualora questo tentativo avesse a fallire si procederà ad un ulteriore tentativo di composizione della controversia presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 19. - Riferimento al CCNL.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo integrativo si fa riferimento al CCNL per i lavoratori di albergo e mensa del 22 settembre 1959, nonché alle disposizioni di legge in vigore.