Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° marzo 1960
Validità: 01.03.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Albergatori e Filcams-Cgil, Fisasca-Cisl, Uilam-Uil di Genova
Settori: Commercio, Alberghi, Genova, Impiegati
Sommario:
Art. 1. - Assunzione del personale. Art. 2. - Apprendistato. Art. 3. - Orario di lavoro. Art. 4. - 13ª mensilità. Art. 5. - Festività nazionali e infrasettimanali. Art. 6. - Ferie. Art. 7. - Retribuzioni. |
Art. 8. Art. 9. - Indennità di preavviso di licenziamento. Art. 10. - Premio stagionale. Art. 11. - Decorrenza e durata. Tabella stipendi Allegato Protocollo aggiuntivo provinciale per il personale impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova |
Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova, 1° marzo 1960
L’anno 1960, addì 1° marzo in Genova, tra l’Associazione Albergatori della provincia di Genova [...], e i Sindacati Filcams Cgil di Genova [...], Fisasca-Cisl di Genova [...], Uilam-Uil di Genova [...], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959, che integralmente si richiama nel presente integrativo, si è stipulato il seguente Contratto, valido per il personale impiegatizio dipendente dagli alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova.
Art. 2. - Apprendistato.
Gli apprendisti potranno essere assunti dagli alberghi in numero che sia in relazione all’importanza dell’esercizio e comunque in numero non superiore agli impiegati qualificati e, in ogni modo, in non più di 4 per gli alberghi di categoria di lusso, 3 per la prima categoria, 2 per i restanti esercizi.
Nelle piccole aziende, laddove esistono condizioni obiettive, dovrà essere richiesto alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, il benestare per l’assunzione di un apprendista.
[...]
Art. 3. - Orario di lavoro.
In ogni albergo o pensione dovrà essere affissa, in modo visibile, una tabella vistata dai rispettivi capi servizio con l’indicazione dei turni di lavoro.
Art. 6. - Ferie.
L’indennità giornaliera per ferie eventualmente non usufruite è quella stabilita nella tabella D.
Art. 8.
[...]
L’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio non corrisposti in natura, regolata dall'art. 22 del CNL, è quella stabilita nella tabella B.