Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 marzo 1960
Validità: al 31.12.1961
Parti: Aiat e Cgil-Filam/Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, Fisasca-Cisl, Uilam-Camera Sindacale Provinciale/Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Torino, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Classifica esercizi.
Art. 2. - Classifica del personale.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4. Apprendistato.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Scatti di anzianità.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Tredicesima mensilità.
Art. 11. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 12. - Conservazione del posto.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Vitto e alloggio.
Art. 15. - Percentuale di servizio.
Art. 16. - Alberghi stagionali.
Art. 17. - Assicurazioni infortuni.
Art. 18. - Malattie.
Art. 19. - Licenziamento - Dimissioni - Preavviso.
Art. 20. - Cumulo mansioni.
Art. 21. - Cessione e trasformazione d’azienda.
Art. 22. - Premio di anzianità.
Art. 23. - Retribuzione provincia.
Art. 24. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 25. - Disciplina.
Art. 26. - Commissioni paritetiche.
Art. 27. - Delegati e componenti Commissioni interne.
Art. 28.
Art. 29.
Tabelle retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere della provincia di Torino, 10 marzo 1960

L’anno 1960 il giorno 10 marzo in Torino, nella Sede dell’Aiat (via Massena 20), tra l’Associazione Italiana Albergatori Torino (Aiat), con giurisdizione su Torino e Provincia [...] e la Cgil - Filam, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi [...], la Fisasca - Cisl [...], la Uilam, Camera Sindacale Provinciale Uil [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale Impiegati di Aziende Alberghiere, stipulato in Roma 22 settembre 1959.

Art. 4. Apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalle norme fissate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto Nazionale di Lavoro.
[...]
Non potranno essere assunti più di 3 apprendisti negli esercizi di lusso, 2 apprendisti negli esercizi di 1ª categoria ed 1 apprendista nelle altre categorie.
In casi particolari si potrà chiedere alla Commissione paritetica l’autorizzazione per l’assunzione di un maggior numero di apprendisti.

Art. 6. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
L’orario del servizio (dal quale è naturalmente escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione), resta confermato quale è stabilito dall’art. 13 del Contratto Nazionale di Lavoro.
Per gli apprendisti l’orario di lavoro è quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
I compensi per il lavoro straordinario, consentito limitatamente a due ore giornaliere, verrà liquidato come segue:
[...]

Art. 7. - Riposo settimanale.
Tutto il personale impiegatizio godrà di riposo settimanale di 24 ore in aggiunta al periodo normale di riposo.

Art. 9. - Ferie.
Le ferie sono regolate dall’articolo 17 del Contratto Nazionale di Lavoro.
[...]

Art. 14. - Vitto e alloggio.
Il vitto dovrà essere sano e sufficiente e composto secondo la seguente Tabella:
Mattino: Caffè e latte o caffè nero e pane;
Seconda colazione e pranzo: pasta asciutta o minestra, carne o pesca con contorno, frutta o formaggio, pane, nonché mezza bottiglia di vino e d’acqua minerale al giorno.
Il datore di lavoro, quando non è in grado o non intenda fornire il vitto o l’alloggio od entrambi, corrisponderà all’impiegato una indennità giornaliera [...]

Art. 17. - Assicurazioni infortuni.
L’assicurazione infortuni agli impiegati è regolata dall’art. 31 del Contratto Nazionale.

Art. 25. - Disciplina.
Le norme relative sono quelle stabilite dall’art. 40 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 26. - Commissioni paritetiche.
Ai sensi dell’art. 41 del Contratto Nazionale di Lavoro la Commissione paritetica locale, già costituita, viene investita di compiti contemplati dall’articolo suddetto.

Art. 27. - Delegati e componenti Commissioni interne.
Ai sensi dell’art. 42 del Contratto Nazionale gli impiegati sono tutelati dalle norme degli articoli 67 e 68 del Contratto Nazionale Lavoratori d’Albergo, 22 settembre 1959, nei limiti e nelle forme ivi previste

Art. 29.
Per quanto non contemplato nel presente Accordo, rimangono confermate le clausole del Contratto Nazionale Impiegati del 22 settembre 1959.