Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 aprile 1960
Validità: 01.05.1960 - 30.04.1961
Parti: Associazione Albergatori della, Provincia di Trento e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Trento
Settori: Commercio, Alberghi, Trento

Sommario:

Art. 1. - Retribuzione.
Art. 2. - Piccole aziende alberghiere.
Art. 3. - Retribuzione personale impiegatizio.
Art. 4. - Retribuzione personale stagionale.
Art. 5. - Premio fine stagione.
Art. 6. - Orario di lavoro per i lavoratori stagionali.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 10. - Malattia.
Art. 11. - Preavviso.
Art. 12. - Indennità licenziamento e dimissioni.
Art. 13. - Preavviso (personale impiegatizio).
Art. 14. - Indennità di licenziamento e dimissioni.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Tabelle retribuzioni

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere di Trento e provincia, 20 aprile 1960

Il giorno 20 aprile 1960 presso la sede dell’Associazione Albergatori della, Provincia di Trento, tra l’Associazione stessa [...] ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Trento [...], si è stipulato il seguente Accordo integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato sia per il personale salariato, alberghiero e impiegatizio in Roma il 22 settembre 1959, da valere per il personale salariato ed impiegatizio, dipendente dalle aziende alberghiere di Trento e Provincia.

Art. 6. - Orario di lavoro per i lavoratori stagionali.
L’orario di lavoro per le aziende stagionali tenuto conto delle particolari condizioni delle aziende stesse, viene fissato come segue: 9 ore per gli impiegati e 11 ore per il personale non impiegatizio.

Art. 7. - Ferie.
Personale non impiegatizio.
Con riferimento all’art. 21 del CN dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuite di:
giorni 24 per la I categoria A
giorni 22 per la I categoria B
giorni 17 per la II e III categoria.
[...]
Il dipendente, trascorso il semestre di prestato servizio, avrà diritto al godimento o alla retribuzione per dodicesimi delle ferie maturate.
Personale impiegatizio.
Il personale impiegatizio dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda avrà diritto ad un periodo annuale di ferie di:
dopo un anno e fino a 3 anni di anzianità, giorni 20;
oltre il, 3° anno e fino a 6 anni di anzianità, giorni 22;
oltre il 6° anno e fino a 10 anni di anzianità, giorni 25;
oltre il decimo anno di anzianità, giorni 30.