Tipologia: Contratto collettivo locale
Data firma: 2 maggio 1959
Validità: 01.05.1959 - 31.12.1960
Parti: Aja e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori- Cisl/Unione Sindacale Provinciale di Venezia, Confederazione Generale Italiana del Lavoro-Cgil/Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa di Venezia, Unione Italiana del Lavoro-Uil/Camera Sindacale di Venezia, Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori-Cisnal/Unione Provinciale di Venezia
Settori: Commercio, Alberghi, Jesolo

Sommario:

Art. 1. - Retribuzioni - Percentuale di servizio.
Art. 2. - Personale extra.
Art. 3. - Arnesi di cucina.
Art. 4. - Alberghi e pensioni di stagione - Orario di lavoro.
Art. 5. - Alberghi e pensioni di stagione - Salario minimo garantito di percentuale.
Art. 6. - Alberghi di stagione - Riposo settimanale.
Art. 7. - Piccoli alberghi e piccole pensioni - Retribuzione fissa.
Art. 8. - Tabelle di retribuzioni medie convenzionali.
Art. 9. - Decorrenza e durata.
Tabelle salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e successive modifiche per il personale operaio dipendente da alberghi e pensioni di Jesolo, 2 maggio 1959

In Venezia, il giorno 2 del mese di maggio 1959, tra l’Associazione Jesolana Albergatori - Aja [...], e [...] la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl, Unione Sindacale Provinciale di Venezia, e [...] la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil, Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa di Venezia, e [...] l’Unione Italiana del Lavoro - Uil, Camera Sindacale di Venezia, e [...] la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal, Unione Provinciale di Venezia, si è concordato e stipulato il presente Contratto di Lavoro da valere per il personale operaio dipendente da alberghi e pensioni di Jesolo, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale stipulato in Roma il 18 dicembre 1949, con le modificazioni ed aggiunte concordate in data 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955 tra le competenti Organizzazioni Nazionali.

Art. 1. - Retribuzioni - Percentuale di servizio.
[...]
Il vitto e l’alloggio corrisposti in natura ai sensi dell’art. 29 del CCN, vengono convenzionalmente valutati in L. 7.200 per il vitto e in L. 900 mensili per l’alloggio (rispettivamente a giornata L. 240 e L. 30).
Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto in denaro, l’importo di esso è fissato in L. 10.800 (pari a L. 360 al giorno); l’alloggio viene fissato in lire 3.000 mensili (pari a L. 100 al giorno), qualora il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell’azienda o altrove.

Art. 4. - Alberghi e pensioni di stagione - Orario di lavoro.
In riferimento all’art. 55 del CCN; l’orario giornaliero di lavoro negli alberghi e nelle pensioni di stagione è aumentato di un’ora rispetto a quello stabilito dall’art. 16 dello stesso CCN.

Art. 6. - Alberghi di stagione - Riposo settimanale.
In riferimento all’art. 57 del CCN, il periodo nel quale il personale operaio, in servizio presso alberghi e pensioni di stagione, usufruirà del riposo settimanale limitato a 12 ore, viene fissato dal 2 luglio al 15 settembre.