Regione Autonoma della Sardegna
Regolamento del Comitato Regionale di Coordinamento*
Art. 7 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e d.p.c.m. 21 dicembre 2007



Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Composizione del Comitato
Art. 3 Compiti del Comitato
Art. 4 Ufficio Operativo
Art. 5 Organismi Provinciali
Art. 6 Segreteria del Comitato
Art. 7 Riunioni del Comitato
Art. 8 Convocazione delle riunioni del Comitato
Art. 9 Verbali delle riunioni del Comitato
Art. 10 Attività tecnica del Comitato
Art. 11 Attività di raccordo tra il Comitato e le Amministrazioni componenti
Art. 12 Compensi e rimborsi
 

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento (di seguito Comitato), istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 148 dell’8 agosto 2000, successivamente ricostituito con Decreto n. 72 del 2 agosto 2007, integrato con Decreti n. 86 del 21 luglio 2008 e n. 107 del 26 settembre 2008, nuovamente ricostituito con Decreto n. 169 del 30 dicembre 2010, in conformità alle disposizioni stabilite dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007 (di seguito D.P.C.M.) e dall’art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Detto Regolamento è stato adottato dal Comitato nella seduta del 25 gennaio 2012, contestualmente all’adozione del Regolamento dell’Ufficio Operativo di cui all’art. 2 del D.P.C.M..
Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza dei componenti del Comitato e può essere modificato con le medesime modalità.
 

ARTICOLO 2
Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dall’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, che convoca il Comitato in seduta ordinaria e straordinaria, apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.
La composizione del Comitato è quella prevista dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, art. 1, come ratificata dall’apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Ai lavori del Comitato partecipano 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori.
 

ARTICOLO 3
Compiti del Comitato

Il Comitato assolve ai compiti previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e dal punto 3 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.
 

ARTICOLO 4
Ufficio Operativo

Come previsto dall’art. 2, c. 1, del citato D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, presso il Comitato è istituito l’Ufficio Operativo.
La composizione e i compiti dell’Ufficio Operativo sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo e dal punto 3 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.
All’Ufficio Operativo compete rapportarsi con i singoli Organismi Provinciali di cui all’art. 2, c. 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, riconducendo in quelle sedi le decisioni prese, le informazioni, i dati e le indicazioni definiti nel corso delle riunioni.
 

ARTICOLO 5
Organismi Provinciali

Entro 60 giorni dall’emanazione del presente Regolamento, nei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle ASL dovranno essere attivati gli Organismi Provinciali di cui all’art. 2, c. 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007. Detti Organismi, presieduti dal Direttore dello S.Pre.S.A.L. della ASL territorialmente competente, sono composti secondo quanto stabilito dal suddetto D.P.C.M. e organizzati secondo quanto indicato nel punto 3 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.
Si demanda a ciascun Organismo Provinciale l’approvazione del proprio Regolamento operativo, nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal Comitato.
 

ARTICOLO 6
Segreteria del Comitato

Le attività di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione Generale della Sanità - Servizio Prevenzione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con lo “specifico supporto” di cui all’Allegato n. 4 degli Esiti della Commissione Salute del 17.09.2008, che cura la convocazione delle riunioni del Comitato e la trasmissione della relativa documentazione, assiste il Presidente del Comitato durante le riunioni, redige i verbali delle riunioni e li invia ai componenti del Comitato, accerta la loro presenza durante le riunioni, la validità delle sedute così come il numero di voti favorevoli e contrari nonché degli astenuti sui vari punti iscritti all’ordine del giorno delle sedute.
 

ARTICOLO 7
Riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 mesi, come previsto dall’art. 1, c. 4, del D.P.C.M.
Le riunioni si tengono presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Il Presidente apre e chiude le riunioni del Comitato, indirizza e modera la discussione dei diversi punti previsti all’ordine del giorno, annuncia l’esito delle votazioni, fornisce eventuali comunicazioni ritenute utili per il buon andamento dei lavori del Comitato.
Il Comitato assume decisioni esclusivamente sui punti inseriti all’ordine del giorno.
Ogni componente ha tuttavia la facoltà di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno prima dell’inizio di ciascuna seduta del Comitato: il Presidente, valutata positivamente la ricevibilità della richiesta, ne dispone la trattazione nella seduta medesima ovvero in quella immediatamente successiva.
Prima dell’inizio di ciascuna seduta del Comitato ogni componente può altresì rivolgere motivata richiesta di anticipare o posticipare uno o più punti all’ordine del giorno al Presidente, che porrà immediatamente ai voti del Comitato la richiesta adottando i conseguenti provvedimenti.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti più uno.
Durante le riunioni le singole decisioni sono valide quando assunte da almeno un terzo dei componenti del Comitato e dalla maggioranza dei presenti alla riunione. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario; gli astenuti non vengono computati. In caso di parità di voti si intende approvata la decisione che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.
 

ARTICOLO 8
Convocazione delle riunioni del Comitato

Il Comitato è convocato dal Presidente con apposito avviso, recante l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo esatto, della data e dell’ora della riunione.
L’avviso di convocazione, corredato degli eventuali allegati concernenti i diversi punti all’ordine del giorno, dovrà essere inviato a ciascun componente:
- almeno 15 giorni prima della data della riunione, per le convocazioni in seduta ordinaria;
- almeno 3 giorni prima della data della riunione, per le convocazioni in seduta straordinaria.
Il Comitato viene inoltre convocato in seduta straordinaria qualora ne faccia motivata richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti.
In caso di impedimento del componente effettivo l’amministrazione interessata è tenuta a garantire la presenza alla riunione del Comitato del componente supplente, ovvero a comunicare con congruo anticipo le ragioni per le quali non vi potrà intervenire alcun proprio rappresentante.
 

ARTICOLO 9
Verbali delle riunioni del Comitato¹

Per ogni seduta del Comitato viene redatto apposito verbale in forma di resoconto sommario: esso dovrà riportare le presenze e le assenze dei componenti, l’ordine del giorno trattato, le decisioni adottate con i risultati delle votazioni, la sintesi delle posizioni espresse dai componenti.
Ogni verbale è di norma approvato nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce, previa trasmissione via e-mail della relativa bozza ai componenti del Comitato entro 10 giorni lavorativi dalla riunione: ciascun componente può chiedere che il verbale riporti integrazioni, rettifiche e precisazioni delle proprie dichiarazioni, sempre che non risulti modificata la sostanza delle posizioni dallo stesso assunte durante la riunione. Le eventuali richieste di integrazioni, rettifiche o precisazioni delle proprie dichiarazioni dovranno essere formulate, sempre via e-mail, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della bozza del verbale.
 

ARTICOLO 10
Attività tecnica del Comitato

Nell’ambito del Comitato possono essere attivati gruppi di lavoro tematici o su problemi specifici, aperti a contributi di esperti esterni; ogni gruppo nomina il suo referente, che relazionerà al Comitato i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati.
Per l’espletamento dei propri compiti, il Comitato può acquisire informazioni e ogni documento ritenuto utile, da soggetti pubblici e privati e può promuovere indagini conoscitive.
Il Comitato, in riferimento al perseguimento degli obiettivi ad esso attribuiti, può avvalersi dell’Ufficio Operativo al fine di effettuare approfondimenti tematici, nonché, avvalersi del contributo di soggetti esterni in grado di fornire un utile supporto e collaborazione.
Come stabilito nel punto 3 dell’Allegato 1 della DGR n. 60/25 del 5.11.2008, in seno al Comitato saranno promossi e sviluppati gli opportuni raccordi tra il coordinamento del sistema di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e attribuito al Ministero della Salute) e quello del sistema di prevenzione e vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di previdenza e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare (previsto dal D.Lgs. n. 124/04 e attribuito al Ministero del Lavoro).
 

ARTICOLO 11
Attività di raccordo tra il Comitato e le Amministrazioni componenti

I rappresentanti delle Amministrazioni che compongono il Comitato si impegnano a riportare, ciascuno nell'ambito della propria organizzazione e per quanto di competenza, le decisioni assunte dal Comitato. Come stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M., nel caso di inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato è attuato l'esercizio di poteri sostitutivi di cui all'art. 4, c. 1, lettera b) della L. n. 123/2007. Il Presidente del Comitato, previo invito ad adempiere, informa l'Autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al componente inadempiente affinché assuma tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.
 

ARTICOLO 12
Compensi e rimborsi

Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato, che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.
La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato non comporta oneri a carico del bilancio regionale; i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
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¹ Articolo così modificato, all’unanimità, nella seduta del Comitato Regionale di Coordinamento del 10.09.2015


*Approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento nella seduta del 25 gennaio 2012, come modificato nella seduta del 10 settembre 2015