Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 gennaio 1960
Validità: 01.02.1960 - 31.12.1962
Parti: Associazione degli Industriali di Monza e della, Brianza-Raggruppamento Industriale Produttori di Maniglie e Simili Accessori per Mobili e Sindacato Provinciale di Milano dei Lavoratori Metalmeccanici-Cisl, Sindacato Provinciale di Milano dei Lavoratori delle Costruzioni ed Affini-Cisl, Uil-Camera Sindacale Provinciale di Milano
Settori: Metalmeccanici, Maniglie, Milano, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Entrata ed uscita.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 14. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Art. 15. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 17. - Reclami sulla paga.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Premi di anzianità.
Art. 21. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 22. - Indumenti di lavoro.
Art. 23. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia e infortunio sul lavoro.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 32. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 33. - Divieti.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Multe e sospensioni.
Art. 36. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 37. - Preavviso.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Indennità in caso di morte.
Art. 41. - Qualifiche operai.
Art. 42. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa, e custodia.
Art. 43. - Decorrenza e durata.
Tabelle delle retribuzioni mensili

Contratto collettivo per gli operai dipendenti da aziende esercenti la fabbricazione di maniglie e simili, accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte, della provincia di Milano, 31 gennaio 1960

Addì, 31 gennaio 1960 in Monza, tra l’Associazione degli Industriali di Monza e della, Brianza - Raggruppamento Industriale Produttori di Maniglie e Simili Accessori per Mobili [...], e il Sindacato Provinciale di Milano dei Lavoratori, Metalmeccanici Cisl [...], il Sindacato Provinciale di Milano dei Lavoratori delle Costruzioni ed Affini Cisl [...], entrambi assistiti dal sig. A.F. dell’Ufficio tecnico dell’Unione Provinciale Cisl di Milano e dal [...] Segretario dell’unione sindacale di zona Cisl di Carate Brianza, nonché da una rappresentanza di lavoratori interessati, la Camera del Lavoro di Milano e Provincia [...], la Uil - Camera Sindacale Provinciale di Milano [...], si è stipulato l’allegato contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti la fabbricazione delle maniglie e simili, accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’azienda.
Chiarimento a verbale.
Soprattutto per la piccola e media industria le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un operaio con una data qualifica, per necessità di lavoro, può essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 5. - Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, con le esclusioni, in ogni caso, delle attività elencate nell’allegato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano disposti soltanto per determinati reparti.
Dichiarazione a verbale.
1. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
2. Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
Allegato all'art. 6:
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impiantì.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi operai sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 8. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 (Sospensione e interruzione del lavoro), è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Commissione Interna o anche, per casi individuali fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 9. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 11 per il lavoro festivo.

Art. 11. - Maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe ed eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle 2 giornaliere e alle 10 settimanali.

Art. 13. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria cui è stato assegnato.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere dalla Direzione assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell’azienda.
[...]

Art. 14. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Alla donna adibita a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 15. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Allo scopo di consentire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto o per affissione nel reparto in cui lavorano - se si tratta di cottimi di squadra o collettivi - all’inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguirsi ed il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonché gli elementi riguardanti il cottimo stesso.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Per reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[...]
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la direzione e la Commissione Interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 18. - Ferie.
L’operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
14 giorni lavorativi per anzianità di servizio dall’inizio del 6° anno al 10° compiuto;
16 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre il 10° anno compiuto.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]
Norma transitoria.
Ove permanga la situazione prevista dal 1° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1956, è consentita la sostituzione del godimento delle giornate di ferie oltre i 6 giorni con la corrispondente indennità.

Art. 21. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza del lavoro si richiama l'osservanza delle norme di legge.

Art. 22. - Indumenti di lavoro.
All’operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 23. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
а) in caso di malattia professionale [...]
b) in caso di infortunio [...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più addette alla propria capacità lavorativa.
[...]
Gli operai trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]

Art. 26. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

Art. 28. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 31. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Per i compiti delle Commissioni Interne che debbono esplicarsi fuori dell’orario di lavoro ai sensi dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 interverranno accordi tra la Direzione e la Commissione Interna.

Art. 32. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di reclinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Al sabato per gli operai non addetti a lavorazione a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all’operaio di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]
L’operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
o) richiamo verbale;
b) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 36.
[...]

Art. 35. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
a) non si presenti come previsto nell’art. 30 (Assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 36. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni. - Verrà inflitto il provvedimento di licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina aziendale di maggior rilievo di quelle Contemplate nell’art. 35 (multe e sospensioni). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni d sorveglianza, custodia, controllo;
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 35 (multe o sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 35 (multe e sospensioni).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità. - In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) non lieve insubordinazione ai superiori ;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione;
[...]

Art. 42. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa, e custodia.
1. - I lavoratori suddetti sono quelli svolgenti le mansioni indicate dalle vigenti norme di legge es. autisti, motocarristi, infermieri, custodi, fattorini, portieri, guardiani, ecc.
2. - Detti lavoratori possono essere assunti per l’orario normale di lavoro o per un orario giornaliero di 9 o 10 ore.
L’orario normale massimo di lavoro non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali.
Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del Comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.
Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento, o nelle immediate vicinanze, in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari: gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]
4. - I lavoratori di cui al precedente paragrafo 1° sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
Uomini
A) (corrispondente agli operai specializzati): vi appartengono, a titolo esemplificativo: autisti esterni meccanici; motoscafisti; infermieri patentati; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) che eseguono lavori di riparazione in dette cabine, ecc.
B (corrispondente agli operai qualificati): vi appartengono, a titolo esemplificativo: autisti non meccanici; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono fuori Sello stabilimento; infermieri autorizzati; addetti al servizio estinzione incendi.
C) (corrispondente ai manovali specializzati): tutti gli uomini non compresi nel raggruppamenti A) e B), quali portieri; guardiani diurni e notturni; fattorini, ecc.
Donne
D) (corrispondente alle donne di I): infermiere patentate.
E) (corrispondente alle donne di II): tutte le altre donne addette alle altre mansioni.
[...]