Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 settembre 2009, n. 20980 - Demansionamento e danno alla professionalità: mobbing



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


(Presidente Mattone - Relatore Di Nubila)

Fatto



1. Con ricorso depositato in data 19.12.2001, la spa Axa Assicurazioni proponeva appello avverso la sentenza 29.6.2001 del Tribunale di Genova, con la quale la convenuta era stata condannata a pagare al dr. G. M. le somme rispettivamente di lit. 23.100.000 e 200.000.000, a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità, conseguenti a dequalificazione professionale a partire dal 15.1.1975 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'appellante contestava “in toto” la sentenza di primo grado, siahttp://olympus.uniurb.it/administrator/index.php?option=com_content in punto di “an” sia in punto di liquidazione del “quantum”. Contestava in particolare la sussistenza di una dequalificazione professionale, posto che al M., dirigente, erano sempre stati attribuiti compiti importanti e delicati, a prescindere dalla operatività gestionale.

2. Si costituiva l'attore M. e proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Genova rinnovava la consulenza tecnica di ufficio di carattere medico - legale ed all'esito confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- il M., assunto come dirigente di secondo grado, aveva compiti di capo del personale e capo contabile, con sessanta lavoratori alle proprie dipendenze; nel 1973 dette mansioni venivano estese alla società UAP, appartenente al medesimo gruppo;

- con ordine di servizio del 15.1.1975, all'attore veniva affidata la funzione di studio di investimenti finanziari e di problemi fiscali; anche a seguito della promozione formale a direttore, avvenuta nel dicembre 1985, nessun sostanziale mutamento avveniva in ordine alle mansioni predette;

- nel 1988 il M. veniva incaricato di studi finanziari e di consulenza fiscale, ma quest'ultima mansione gli veniva poi sottratta perché i problemi fiscali venivano affidati ad un consulente esterno;

- nel frattempo l'attore cessava di essere alle dirette dipendenze del direttore generale e passava alle dipendenze di altro dirigente;

- in sostanza, il M. perdeva ogni potere decisionale e la di lui attività consultiva si riduceva alla redazione di dichiarazioni fiscali nonché ad uno studio di fattibilità di una SIM;

- non è quindi a dubitarsi della sussistenza del demansionamento;

- il danno biologico è stato correttamente valutato nel 10% da parte del consulente tecnico; essendo tale percentuale di invalidità ricollegabile con nesso causale al demansionamento, mentre altre affezioni vanno ascritte a cause naturali ed a predisposizione personale, non è possibile attribuire una somma maggiore;

- non vi è dubbio circa la dequalificazione, la quale ha comportato lesione del “diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, menomato dalla lesione della sua immagine professionale e della sua dignità personale, diritto fondamentale che trova la sua fonte nell'art. 2 della Costituzione; quale logico corollario di tale assunto il danno alla professionalità, quale danno non patrimoniale, si affianca al possibile danno biologico (inteso quale lesione all'integrità psicofisica) e comporta necessariamente la sua valutazione equitativa. Il danno risarcibile, pertanto, è ravvisato nella stessa lesione del diritto fondamentale, senza necessità di indagare l'eventuale ulteriore danno conseguenza”;

- tenuto conto della durata del demansionamento, del suo progressivo aggravamento, dell'immagine professionale e della dignità personale del M., quanto meno nell'ambiente lavorativo; della frustrazione di aspettative di carriera, di perdita di chances, si liquida una somma pari al 10% delle retribuzioni fruite.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Axa Assicurazioni, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso M. G., il quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi. La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative.



Diritto





4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC: la Corte di Appello ha fatto malgoverno delle risultanze documentali e testimoniali, che trascrive, trascurando di considerare che la qualità delle mansioni non dipende dal numero delle persone sottoposte, ma dal contenuto dei compiti affidati al lavoratore. Nella specie, la mansione di studio di strategie finanziarie e di studio del sistema fiscale italiano implicava responsabilità in ordine ad un settore di vitale e crescente importanza. Non vi è dubbio che il M. è stato promosso ed ha avuto la responsabilità di strutture di coordinamento, in relazione anche alle dimensioni crescenti del gruppo, ha continuato a far parte del comitato di direzione ed è rimasto attivo finché non si è ammalato.

5. Il motivo è infondato, Esso, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, chiede alla Corte di Cassazione il riesame nel merito del materiale probatorio, al fine di escludere la dequalificazione ed il demansionamento, che la Corte di Appello di Genova ha invece ravvisato, esaminando il contenuto delle mansioni via via affidate al M., a prescindere dalla qualifica dirigenziale che egli indubbiamento ha rivestito. Il giudice di merito ha ravvisato il demansionamento nel fatto che, pur mantenendo la qualifica, il datore di lavoro ha sostanzialmente deprivato le mansioni dell'attore del contenuto corrispondente alla professionalità acquisita, “relegandolo” per così dire da compiti operativi di responsabilità a compiti di studio e consulenza, la cui importanza è sostenuta dalla ricorrente, ma viene invece esclusa dalla Corte di Appello con motivazione adeguata, esauriente, immune da vizi o lacune logiche, talché essa motivazione si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 2103 Codice Civile, per non avere la Corte di Appello tenuto conto che l'asserita modificazione delle mansioni del M. non ha comportato dequalificazione, essendo stato il medesimo incaricato di missioni speciali e di rappresentanza presso altre società del gruppo, tanto che la SIM da lui studiata venne attuata.

7. Il motivo è infondato, Valgono le considerazioni svolte a proposito del motivo che precede: si richiede alla Corte di Cassazione un riesame del fatto, onde verificare la sussistenza di una equivalenza di mansioni che la Corte di Appello ha escluso con adeguata motivazione, avendo posto in evidenza, come detto, il sostanziale svuotamento delle mansioni dirigenziali acquisite dal M.. Nel ragionamento della Corte di Appello non si ravvisa alcuna contraddizione o lacuna logica, talché l'impianto fattuale della sentenza di merito rimane fermo.

8. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 2697 Codice Civile nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC: la Corte di Appello ha riconosciuto il danno da demansionamento senza che il M. abbia fornito la prova della sussistenza del danno stesso, che è stato erroneamente considerato “in re ipsa”. Il presunto danno alla professionalità non può considerarsi un “danno evento”; vige quindi la regola secondo la quale chi allega di avere subito un danno deve provarne l'esistenza ed il nesso di causalità. Evidenzia ancora la ricorrente che il M. ha atteso 18 anni prima di azionare la presunta dequalificazione, laddove il suo silenzio doveva essere apprezzato anche sotto il profilo dell'acquiescenza. In ogni caso è ingiustificata l'attribuzione della somma di lit. 200 milioni. Si contesta poi l'accertamento operato dal consulente tecnico, il quale ha ricollegato una percentuale dell'invalidità dell'attore - 10% su 80% complessivo - ad un presunto “mobbing verticale” che per vero il M. non ha mai denunciato.

9. Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di cui “infra”. Non è dubbio che si sia verificato un sostanziale demansionamento a danno dell'attore ed il fatto di avere egli atteso 18 anni per azionare le proprie pretese non può essere introdotto in questa sede come motivo di acquiescenza, circostanza questa esclusa dalla sentenza di merito. Ma, una volta affermato che il demansionamento sussiste e si è protratto nel tempo, rimane il problema della prova dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso causale.

10. La Corte di Appello ha liquidato un danno da demansionamento, del quale ha debitamente illustrato le caratteristiche, quale lesione di un diritto fondamentale dell'individuo e quindi risarcibile anche sotto il profilo non patrimoniale, ed ha nel contempo affermato che tale danno è risarcibile “ex se”. Tale affermazione non può essere condivisa: Cass. 19.12.2008 n. 29832 afferma che in tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione all'integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Nella specie, la Corte di Appello liquida il danno da demansionamento, inteso non come danno esistenziale ma come lesione della professionalità e della dignità del lavoratore, dando per scontato che i presupposti in fatto sussistano, laddove era necessario un accertamento in fatto circa l'esistenza di un pregiudizio e del nesso causale. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, vale a dire in caso di fatto-reato, di lesione per la quale la norma positiva prevede il risarcimento del danno, ed infine in caso di lesione di diritti fondamentali (è il caso di specie): Cass. SU 11.11.2008 n. 26972. Ma rimane il problema della prova dell'esistenza del danno e del nesso causale, prova che non può essere presupposta. Non è ammissibile la categoria del “danno esistenziale” (ibidem) ed il danno non patrimoniale, nella cui categoria viene ricondotto il danno biologico, deve essere derivato da una lesione di un diritto costituzionalmente riconosciuto, deve essere grave e non futile (ancora Cass. n. 26972.08). In altri termini, il giudice, in caso di accertato demansionamento, deve procedere alla liquidazione del danno sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda, dell'accertamento anche presuntivo in dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità (Cass. 26.6.2006 n. 14729). Poiché la sentenza impugnata non motiva in ordine a quanto precede, limitandosi a formulare affermazioni di principio e ravvisando il danno “in re ipsa”, essa va cassata “in parte qua” ed il processo va rimesso ad altra Corte di Appello la quale procederà a nuovo esame della fattispecie, attenendosi al seguente principio: “accertato un demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità richiesto dal lavoratore non può prescindere dalla dimostrazione in fatto dell'esistenza del danno e del nesso causale tra di esso e il demansionamento; va tenuto conto che trattasi di danno non patrimoniale, onde va evitata ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale che abbiano la stessa fonte causale”.

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale, M. G. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC, con particolare riguardo alla liquidazione del danno biologico. Erroneamente la Corte di Appello ha condiviso la consulenza tecnica di ufficio del Dott. C., la quale ha riconosciuto un danno biologico pari ad appena il 10%, senza considerare che tutto il danno riscontrato all'integrità psicofisica dell'attore andava ascritto alla pregressa dequalificazione, quanto meno sotto il profilo del nesso con-causale.

12. Poiché la sentenza di appello viene cassata in relazione all'accertamento ed alla liquidazione del danno, il motivo può considerarsi assorbito: infatti spetterà al giudice di rinvio, una volta ricostruito il nesso causale ed accertato il danno risarcibile, procedere anche alla quantificazione dell'eventuale danno biologico, inteso quale danno all'integrità psico-fisica accertabile con indagine medico-legale. Con l'avvertenza che, nell'ambito del danno non patrimoniale, va evitata ogni duplicazione ingiustificata di voci o tipi di danno: che il danno biologico sia da ricondurre a danno non patrimoniale appare ormai acquisito, stante Cass. SU n. 26972 cit.). Nell’effettuare tale riesame, il giudice del rinvio potrà anche stabilire un danno biologico inferiore o superiore al 10%.

13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il M. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 1226 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC: la Corte di Appello, accertato il danno alla professionalità, ha proceduto alla relativa liquidazione con riferimento al 10% della retribuzione storicamente percepita, tenendo conto dell'inerzia del lavoratore per 18 anni e dei periodi di assenza per malattia. Sottoposto a critica il ragionamento della Corte di Appello, il ricorrente si duole della insufficiente liquidazione del danno in questione, del quale chiede un aumento inclusa la componente “danno esistenziale”.

14. Il motivo è assorbito, dato che il giudice del rinvio dovrà procedere a nuova liquidazione del danno, una volta accertati i presupposti. Va comunque tenuto presente che “il danno esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente l'allegazione di elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio” (Cass. 16.2.2009 n. 3677).

15. Per i suesposti motivi, rigettati il primo e secondo motivo del ricorso principale, va accolto il terzo motivo e la sentenza di appello deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Ciò determina l'assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Torino, la quale provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi; rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.