Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 settembre 1954
Validità: 14.09.1954 - 13.09.1956
Parti: Associazione Odontotecnici-Cgil e Sindacato Provinciale Ospedalieri Camera del Lavoro-Cgil, Sindacato Dipendenti Laboratori Odontotecnici-Associazione Odontotecnici-Cgil
Settori: Servizi, Studi professionali, Odontotecnici, Genova

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli studi.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3.
Art. 4. - Assunzione del personale.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 17.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. - Congedo per matrimonio.
Art. 24. - Congedo straordinario.
Art. 25. - Assenze.
Art. 26. - Assicurazioni contro le malattie e gli infortuni.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Gravidanza e puerperio.
Art. 30. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili da lavoro.
Art. 34. - Divieti.
Art. 35. - Diritti e doveri dei lavoratori.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48. - Certificato di servizio.
Art. 49. - Anzianità di servizio.
Art. 50. - Anzianità convenzionali.
Art. 51.
Art. 52. - Trattamento economico.
Art. 53.
Art. 54. - Tabelle economiche.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59. - Garanzie por i dirigenti sindacali.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62. - Reclami e controversie.
Art. 63. - Decorrenza e durata.
Art. 64. - Tabella per il computo della variazione sul costo della vita.
Art. 65. - Norme transitorie per la prima applicazione del presente contratto.

Contratto collettivo per il personale dipendente da laboratori odontotecnici della provincia di Genova, 14 settembre 1954

L’anno 1934. il giorno 14 del mese di settembre, in Genova, tra i rappresentanti dei datori di lavoro dei Laboratori odontotecnici [...], rappresentati da [...] Sindacato Titolari Laboratori Odontotecnici aderente alla Associazione Odontotecnici - Cgil, ed i Rappresentanti dei prestatori d’opera, rappresentati da [...] Sindacato Provinciale Ospedalieri Camera del Lavoro Cgil, [...] Sindacato Dipendenti Laboratori Odontotecnici aderente alla Associazione Odontotecnici - Cgil, si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per il personale di ambo i sessi dei lavoratori odontotecnici.
Il presente Contratto, che ha efficacia per tutta la Provincia di Genova, uniforma, sostituisce ed assorbe, alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme del precedenti contratti e consuetudini locali, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite che si Intendono rispettate e mantenute.
È escluso dalla sfera di applicazione del presente contratto il gruppo A) odontotecnici diplomati dipendenti da studi medici, in quanto è applicabile, fino a nuove trattative con l’Andi, il Contratto collettivo nazionale per il personale degli Studi professionisti ed artisti stipulato in Roma il 13 ottobre 1953.

Art. 8. - Apprendistato.
Il lavoratore è considerato allievo apprendista quando viene assunto come primo impiegato in un laboratorio odontotecnico e deve rimanere in tale qualifica due anni. Al terzo anno sarà qualificato apprendista scelto ed in questa qualifica dovrà rimanere per altri tre anni.
[...]

Art. 9.
I servizi prestati nel diversi laboratori, comprovati da un documento di servizio rilasciato dai precedenti impieghi, sono cumulabili agli effetti dell'avanzamento di categoria. Comunque il lavoratore fino a tanto che non abbia compiuto i 21 anni di età, non può essere classificato aiuto odontotecnico, sempre salvo non sia già diplomato.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro, per tutto il personale, è di regola di 8 ore giornaliere o 44 settimanali in modo da lasciarlo libero nel pomeriggio del sabato a partire dalle ore 13.

Art. 11. - Lavoro straordinario.
È data facoltà di richiedere al personale le prestazioni di lavoro straordinario, salvo casi di forza maggiore egli non può rifiutarsi.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con la domenica.

Art. 18. - Ferie.
Il personale di cui al presente Contratto ha diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito al quale non può rinunciarvi.

Art. 19.
Il periodo delle ferie ò fissato nelle seguenti misure:
а) Odontotecnici diplomati o aiuto odontotecnico: fino n 4 anni di servizio giorni 15, dal 5° al 10° anno giorni 25, oltre il 10° anno giorni 30. Le giornate di ferie si devono considerare, j»er giornate lavorative.
b) Apprendisti scelti: giorni 15 lavorativi;
c) Allievi apprendisti: giorni 12 lavorativi.

Art. 22.
Il personale in ferie può, per casi eccezionali, essere richiamato prima del termine, fermo il diritto di completare le vacanze in epoca successiva ed essere rimborsato delle spese vive incontrate per l'anticipato ritorno.

Art. 26. - Assicurazioni contro le malattie e gli infortuni.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e contro le malattie, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 29. - Gravidanza e puerperio.
Per il caso di gravidanza e puerperio valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili da lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili da lavoro che riceve in regolare consegna e in caso di licenziamento o dimissioni deve restituirli prima di lasciare il lavoro.
È perciò obbligo del lavoratore di conservare detti utensili in perfetto stato di conservazione.
Il lavoratore risponde degli eventuali danni agli oggetti in sua consegna che siano imputabili a sua colpa o negligenza.

Art. 35. - Diritti e doveri dei lavoratori.
I rapporti tra il personale ed il titolare di laboratorio saranno improntati a sensi di reciproca correttezza nello spirito della comune collaborazione al buon andamento del laboratorio stesso.

Art. 36.
Il personale, nel disimpegno delle proprie mansioni, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dal titolare del laboratorio e le norme del presente Contratto particolarmente per quanto riguarda: la presenza, l'orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale affidatogli, l’esecuzione in genere dei propri compiti.
[...]

Art. 37.
L’inosservanza di tali doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti proporzionati alla entità della mancanza e dalle circostanze che la accompagnano:
1) richiamo verbale per mancanze più lievi;
2) richiamo per iscritto in caso di recidiva;
3) multa non eccedente il 5 % delle spettanze ragguagliata a mese;
4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di una settimana;
5) risoluzione del rapporto di lavoro con esclusione del preavviso e dell’indennità di anzianità (licenziamento in tronco).
Salvo ogni eventuale azione legale, il provvedimento di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà commesse in danno del laboratorio (abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio, ecc.).
[...]

Art. 62. - Reclami e controversie.
Le controversie a carattere individuale derivanti dall’applicazione del presente contratto o delle leggi protettive del lavoro, dovranno essere conferite alle competenti associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione, che dovrà avvenire entro i 30 giorni dalla denuncia.