Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 ottobre 1956
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1957
Parti: Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e Mutue-Lega Nazionale delle Cooperative di Consumo, Federazione Sazionale delle Cooperative di Consumo-Confederazione Cooperativa Italiana e Federazione Italiana Lavoratori del Commercio-Cgil, Federazione Italiana Sindacati addetti al commercio ed affini-Cisl
Settori: Cooperative, Mantova

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. - Trattamento economico.
Art. 8.
Art. 9. - Cauzione.
Art. 10. - Calo merci e carta.
Art. 11. - Alloggio.
Valore punto giornaliero contingenza

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di Mantova, 12 ottobre 1956

L'anno 1956, 11 giorno 12 del mese di ottobre in Mantova, tra la Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e Mutue aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative di Consumo [...], la Federazione Sazionale delle Cooperative di Consumo della Confederazione Cooperativa Italiana, rappresentata dall’Unione Provinciale Mantovana delle Cooperative [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dalla Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati di Mantova [...], la Federazione Italiana Sindacati addetti al commercio ed affini della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dalla Federazione Provinciale addetti al Commercio ed Affini di Mantova [...], visto quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo, che qui di seguito verrà indicato con le sigle CCN - stipulato in Roma il 2 marzo 1955; si è stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale, da valere per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo della provincia di Mantova.
[...]

Le Organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente contratto, sia in rappresentanza delle cooperative di consumo, che dei lavoratori da esse dipendenti, si sono concordemente ispirate ai principi della reciproca collaborazione e solidarietà, che devono intercorrere tra le une e gli altri, tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta dalle cooperative nell'interesse di vaste categorie di consumatori.
E pertanto l’opera dei lavoratori dipendenti dalle cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita e allo sviluppo economico e sociale della cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve essere riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e in tutto quanto attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad esso si riferisce.
Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contrato in ogni sua clausola e che pertanto esso, secondo lo spirito, deve essere applicato ed interpretato.
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di ambo i sessi dipendenti da cooperative di consumo, da consorzi da queste costituiti e da cooperative che svolgono una qualsiasi attività commerciale.

Art. 1. - Apprendistato.
In osservanza delle nuove norme che regolano l’apprendistato e all’art. 18 del CCN, si deve leggere che l'apprendistato per il personale è consentito nei limiti di età fra i 14 e i 20 anni compiuti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L'Interruzione minima dell’orario di lavoro viene determinata in ore 2, fra la cessazione del servizio antimeridiano e la ripresa pomeridiana. Particolare trattamento sarà usato di volta in volta in materia di regolamentazione aziendale dei rapporti tra cooperative di consumo esercenti spacci di vendita prodotti vinicoli e personale dipendente.
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del CCN, viene precisato che il servizio che i gestori sono tenuti a prestare anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e, per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati è quello strettamente attinente al riordino dello spaccio, alla compilazione della contabilità relativa allo spaccio stesso, ecc., escluso in modo tassativo il servizio dì vendita.

Art. 4.
La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa, in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del CCN, viene stabilito in ore 9, di cui otto normali e una straordinaria. [...]

Art. 8.
La commissione arbitrale prevista dall’art. 77 del CCN, per l’esame e la risoluzione di tutte le controversie, viene così composta: Un Presidente nominato di comune accordo dai rappresentanti del lavoratori e del datori di lavoro; due rappresentanti dell'organizzazione delle cooperative stipulanti e due rappresentanti dell'Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore interessato è associato.