Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 24 settembre 1958
Validità: 01.07.1958 - 30.06.1959
Parti: Federazione dei Consorzi Cooperativi di Trento e Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciati ed Affini-Cisl
Settori: Cooperative, Trento

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.

Accordo collettivo integrativo per il personale dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Trento, 24 settembre 1958

Il giorno 24 del mese di settembre dell'anno 1958 in Trento, tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi di Trento[...] e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciati ed Affini - Cisl [...], è stato stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al Contratto di lavoro 2 marzo 1955, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle aziende cooperative della provincia di Trento.

Art. 4.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 19 del contratto nazionale 2 marzo 1955, si conviene che la durata massima dell’apprendistato è stabilita in tre anni per coloro che iniziano il periodo di apprendistato prima di aver compiuto il 17° anno di età ed in due anni per coloro che iniziano il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il 17° anno di età.
[...]

Art. 9.
La retribuzione da corrispondersi al personale femminile con età inferiore ai 35 anni, potrà essere decurtata del 10 per cento.

Art. 12.
La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali fatte a negozio aperto, più sei ore settimanali (una al giorno) di lavoro interno a negozio chiuso.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono di incontrarsi nuovamente entro un anno dalla data di stipulazione del presente accordo, per la discussione relativa all’esecuzione di un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali, realizzando in tal modo il contenuto dell’art. 20 del Contratto Nazionale 2 marzo 1955.
Nel frattempo, le parti si impegnano di esperire, di comune accordo, idonei interventi presso le autorità proposte, al fine di ottenere l'emanazione di un decreto che stabilisca la parità fra l’orario di lavoro e quello di apertura c chiusura dei negozi, restando inteso che quell'ultimo non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali.