Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 maggio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1957
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, Unione Provinciale delle Cooperative e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati-Cgil/Camera Confederale del Lavoro di Parma, Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Cooperative, Parma

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Riposo settimanale e festività.
Art. 7.
Art. 8. - Scatti di anzianità.
Art. 9. - Trattamento economico.
Art. 10.
Art. 11,
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Vestiario.
Art. 19. - Patti aggiunti.
Art. 20. - Regolamenti interni.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. - Diritti e doveri dei lavoratori - Norme disciplinari.
Art. 24. - Calo merci ed inventari.
Art. 25. - Durata del contratto.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Parma, 20 maggio 1957

L'anno 1957, il giorno 20 del mese di maggio in Parma, tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue [...], l’Unione Provinciale delle Cooperative [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati (Cgil) [...], assistiti dal[...]la Camera Confederale del Lavoro di Parma, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio (Cisl) [...], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) [...], si è stipulato il presente accordo provinciale, integrativo al Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo stipulato in Roma il 2 marzo 1955, il quale ha valore per il personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo, comprese nel territorio della provincia di Parma.
Le Organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente Contratto, sia in rappresentanza delle Cooperative di consumo, che dei lavoratori da esse dipendenti, si sono concordemente ispirate ai principi della reciproca collaborazione e solidarietà, che devono intercorrere tra le une e gli altri, tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta dalle Cooperative nell'interesse di vaste categorie di consumatori.
E pertanto l’opera dei lavoratori dipendenti dalle Cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita o allo sviluppo economico e sociale della Cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve essere riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e in tutto quanto attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad essi si riferiscono.
Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contratto in ogni sua clausola e che pertanto esso, secondo tale spirito, deve essere applicato ed interpretato.

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
(1 del Contratto collettivo nazionale).
Il Contratto si applica anche per gli spacci e le Cooperative che svolgono nello stesso ambiente attività promiscua di vendita di generi alimentari e di mescita di alcoolici e di analcoolici.
Inoltre il Contratto si applica anche ai dipendenti dei Circoli ricreativi e bar cooperativi.
Per i panifici e pastifici cooperativi si farà invece riferimento tanto per la parte normativa, quanto per quella salariale, al contratto di lavoro per i dipendenti delle aziende di panificazione e di pastificazione.

Art. 2. - Apprendistato.
(18 del Contratto collettivo nazionale).
Per effetto della legge 19 gennaio 1955, n. 25, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore al 14 anni e non superiori ai 20, salvo le limitazioni di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Gli apprendisti che raggiungono i 20 anni nel corso dell'apprendistato possono completare l'anno di apprendistato in corso.

Art. 3. - Orario di lavoro.
(29 del Contratto collettivo nazionale).
La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro, che non può essere inferiore a due ore, è quella stabilita dal vigente orario prefettizio che disciplina l’apertura e la chiusura dei negozi e successive modificazioni che ad esso potranno venire apportate sentito il prescritto parere delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.
(31 del Contratto collettivo nazionale).
A chiarimento di quanto stabilito dall’art. 31 del Contratto collettivo nazionale e cioè: che nessun compenso speciale è dovuto per le ore di lavoro oltre all’orario normale al personale preposto alla direzione tecnica ed amministrativa della cooperativa, quali: i gerenti e gestori, i capi servizi tecnici ed ispettivi, i direttori tecnici ed amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che non partecipino alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori ed i segretari di cooperativa; si deve intendere compreso fra detto personale anche l'ispettore agli spacci.

Art. 5.
(32 del Contratto collettivo nazionale).
Il personale classificato a lavoro discontinuo e di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal regio decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni.
La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in ore 10 per i custodi, guardiani, portieri e uscieri. In 9 ore per tutto l'altro personale. [...]

Art. 6. - Riposo settimanale e festività.
(37 e 40 del Contratto collettivo nazionale).
Per il personale che è tenuto a prestare servizio alla domenica mattina, ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 1934, il. 270, non compete alcuna maggiorazione sulla retribuzione, esso dovrà usufruire del riposo settimanale.
La durata del lavoro nella giornata di domenica resta fissata in ore 4 per il personale addetto al lavoro continuo e di ore 4,30 per il personale a lavoro discontinuo cosi come specificato dalla legge 13 marzo 1923, n. 692, e successive modificazioni.
Per i gerenti e gestori di negozio ai quali non è possibile concedere il riposo compensativo per il carattere della insostituibilità nelle mansioni ad essi affidate, la retribuzione per detto lavoro festivo verrà loro corrisposta con la maggiorazione del 30% sulla paga conglobata.

Art. 20. - Regolamenti interni.
Per quanto concerne le norme non previste dal contratto sul credito di banco, cauzioni, cali peso, inventari, pulizia, modifiche orari e qualsiasi altra questione interna, si devono prevedere appositi regolamenti interni stilati fra le parti e controfirmati, in armonia con le norme stabilite dal Contratto collettivo nazionale.

Art. 23. - Diritti e doveri dei lavoratori - Norme disciplinari.
Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei lavoratori nonché le norme disciplinari da applicarsi nei confronti dei medesimi si fa esplicito riferimento a quanto contenuto negli articoli 92, 93, 94 e 95 del Contratto collettivo nazionale.