Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 dicembre 2013, n. 28564 - Comportamento abnorme di un lavoratore e totale esonero del datore di lavoro da responsabilità


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere
Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso 15655-2011 proposto da:
M. GIUSEPPE C.F. ..., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato FALVO D'URSO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBINO LIBORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- Omissis S.R.L. CONGLOMERATI CEMENTIZI BITUMINOSI C.F. ..., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- B. PIETRO C.F. ..., B. BENITO ..., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentati e difesi dall'avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -nonché contro B. GIUSEPPE, I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. ...;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1587/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/02/2011, R.G.N. 27/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l'Avvocato GAMBINO LIBORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto .

Fatto

 

Con ricorso depositato il 17 Giugno 1999, Giuseppe M., premesso che in data 2 dicembre 1993, mentre lavorava in qualità di autista "presso la cava Borsellino" alle dipendenze della Omissis SRL subiva un infortunio rimanendo paralizzato alla gamba sinistra, assumeva che la responsabilità dell'evento era da imputare alla società ed a Salvatore B., nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di proprietario della cava.
Adduceva che era stata attuata "una intermediazione di mere prestazioni di lavoro" tra il proprietario della cava e la società e che la responsabilità solidale di entrambi traeva origine dalla violazione delle disposizioni contenute nell'art 2087 cc.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei predetti "in solido o prò quota secondo la misura delle rispettive responsabilità", al risarcimento del danno complessivamente determinato nella somma dì £. 700.000000 o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa.
Si costituiva la Omissis SRL, assumendo che nessuna responsabilità poteva ad essa essere attribuita dovendo l'evento infortunistico essere imputato a fatto esclusivo dello stesso M.. Questi, infatti -aggiungeva la società-, alla guida di un autocarro, avendo notato, durante le operazioni di carico del mezzo con terra, delle pietre che ostruivano il passaggio, scendeva dall'autocarro dopo aver inserito il freno di manovra; sennonché, accortosi che il mezzo, privo di conducente, aveva iniziato improvvisamente a scendere lungo il pendio, si poneva al suo inseguimento, tentando di aggrapparsi allo sportello, ma, mentre era in procinto di aprirlo, veniva sbalzato a terra con violenza, rimanendo travolto dalle ruote posteriori e riportando lesioni gravissime.
L'INAIL. costituitosi, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva. Con sentenza del 28.9.2007 il G.L. del Tribunale di Palermo riteneva provata la sussistenza della dedotta ipotesi di intermediazione vietata di mano d'opera, e, considerata imprudente la condotta del lavoratore, anche se non al punto da interrompere il nesso causale fra le omissioni datoriali e l'evento dannoso, valutava l'incidenza causale della "colpa" del lavoratore in misura pari ai due terzi; inoltre, accertato che dall'infortunio era occorso al M. un danno biologico nella misura del 55, ed applicati i criteri dettati dal D. Lgs. n. 38/2000 e dalla tabella di cui al DM 12.7.2000, riteneva spettante ai lavoratore al detto titolo la somma di € 45.144,63. Riteneva, pure, il Giudice palermitano spettante al M., a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di € 11,286,15 corrispondente ad un quarto dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico.
Condannava, pertanto, Salvatore B. e la Omissis s.r.l. a corrispondere, in solido tra loro, la somma di € 56.430,78 oltre accessori e spese di lite che compensava per la metà.
Avverso tale decisione proponeva appello la società, chiedendone la riforma.
Si costituiva il M., chiedendo il rigetto del gravame e, assumendo che la sua condotta non poteva essere considerata concausa dell'evento, che andava totalmente attribuito al B. e alla società, chiedeva, con appello incidentale, condannarsi gli stessi in solido a corrispondergli la somma di € 361.519,83, o quella maggiore o minore che risultasse dovuta. Né l'INAIL né gli eredi del deceduto B., Pietro, Benito e Giuseppe B., si costituivano.
Con sentenza del 14 ottobre 2010-21 febbraio 2011, l'adita Corte d'appello di Palermo, ritenuto che l'infortunio era da imputare esclusivamente al lavoratore, il quale, per una scelta volontaria e del tutto arbitraria, aveva affrontato un rischio diverso da quello inerente all'attività lavorativa, rigettava la domanda proposta con il ricorso introduttivo, condannando il M. alle spese, in favore della Omissis s.r.l., del doppio grado di giudizio, nulla disponendo nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Giuseppe M. con quattro motivi. Resistono con controricorso la società Omissis e Benito e Pietro B., mentre Giuseppe B. e l'INAIL non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

 

Con il primo motivo il M., denunciando nullità della sentenza per violazione e/o elusione del giudicato (art.360 n. 4 c.p.c), violazione e falsa applicazione dell'art.332 c.p.c. (art.360 n-3 c.p.c), violazione dell' art. 2909 cc, unitamente a vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c), violazione e falsa applicazione della 1. n. 1369 del 1960, art. 1 e 3 e degli artt. 1362 ss. cc, nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d'appello ha errato nel riformare la sentenza del tribunale sia per la parte relativa alla responsabilità della Omissis sia per la parte relativa alla responsabilità di Salvatore B., dato che solo la società predetta aveva impugnato la sentenza del tribunale, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti del B.. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 n.5 c.p.c), violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cc (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c), violazione e falsa applicazione dell'art.1218 cc (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c), violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della 1. 23 ottobre I960, n. 1369 (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), lamenta che la Corte d'appello abbia genericamente escluso "elementi di responsabilità" a carico del datore di lavoro senza specificare se abbia inteso riferirsi al B., che dì fatto utilizzava le prestazioni di lavoro, o alla Omissis., che era il datore di lavoro intermediante, così privando la motivazione di un essenziale chiarimento e, comunque, violando le disposizioni di legge degli artt. 1218, 2087 cc e degli artt. l e 3 della legge, al tempo vigente, del 23 ottobre 1960 n. 1369.
Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c), violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360 nn 3 e 5 c.p.c), violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 ce. in relazione a violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.p.r. n. 547 del 1955 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), violazione e falsa applicazione dell'art. 35 Costituzione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), Sostiene il M. che la Corte d'appello ha completamente ignorato la rilevanza, sotto il profilo causale, del guasto dell'impianto frenante dell'autocarro, senza del quale il veicolo non si sarebbe mosso ed il sinistro non si sarebbe verificato, erroneamente escludendo ogni responsabilità del datore di lavoro. Con il medesimo motivo il ricorrente evidenzia anche che la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare come sia anche mancata la prova delle necessarie informazioni, (al M.) del funzionamento dell'impianto frenante del mezzo e come tale carenza probatoria andava colmata dal datore di lavoro e non dal lavoratore.
Con l'ultimo motivo si denuncia omessa, carente e contradditoria motivazione su elementi decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c, violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cc, in relazione a violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.p.r 303/56 ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 6 DPR n. 547/55, 2045 cc. e 54 c.p. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c).
Lamenta il M. che il Giudice a quo abbia ritenuto abnorme la condotta dallo stesso tenuta senza considerare che l'errore dell'omesso inserimento del freno di parcheggio era solo dipeso da una carenza dì informazione sull'impiego del sistema frenante del mezzo e che neppure abnorme poteva considerarsi il tentativo di salire sul mezzo in movimento per fermarne la corsa dato che quel tentativo non era estraneo alla attività produttiva ed era, comunque, ispirato dalla necessita di salvare un mezzo della azienda e prevenire l'investimento degli altri lavoratori che operavano nel cantiere.
Tanto chiarito, va osservato, quanto al primo motivo con cui il ricorrente -come accennato- si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del B. non costituitosi in grado di appello, che la censura è fondata.
È pacifico nella giurisprudenza della Corte il principio secondo il quale, in ipotesi di responsabilità solidale tra coobbligati, si verte in causa scindibile (art. 332 c.p.c), cosicché, l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi confronti, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (vedi, tra le numerose, Cass. n. 7308/2007; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140). Con l'ulteriore precisazione che il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (Cass. 6 aprile 2004, n. 6694).
I richiamati principi sono sicuramente applicabili alla fattispecie, ravvisata dal giudice di primo grado, di obbligazione solidale con cui si è posti a carico dei due soggetti, in solido, l'obbligo di pagare la retribuzione dovuta al lavoratore, non ricorrendo l'ipotesi della pregiudizialità-dipendenza tra le posizioni dei coobbligati (su cui vedi, per es., Cass. 18674/2005). Il motivo va, quindi, accolto.
Privi di fondamento sono, invece, i successivi motivi, rispetto ai quali, le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale, valgono, già di per sé, a fornire elementi di adeguato riscontro.
Il Giudice a quo ha, infatti, in primo luogo tenuto a chiarire come le modalità dell'infortunio, per cui è controversia, non fossero contestate dalle parti, sicché doveva ritenersi accertato che il 2 dicembre 1993 Giuseppe M., durante le operazioni di carico di terra effettuate in una zona in. discesa, dopo avere inserito il freno di manovra scendeva dall'autocarro per togliere dal terreno alcune pietre che ostruivano il passaggio. Accortosi che l'autocarro aveva iniziato improvvisamente a scendere lungo il pendio, si poneva al suo inseguimento e tentava di aggrapparsi allo sportello, ma, mentre era in procinto di aprilo, veniva sbalzato a terra con violenza per effetto del movimento irregolare del mezzo, rimanendo travolto dalle ruote posteriori e riportando lesioni gravissime. Ha poi proceduto ad individuare le responsabilità del sinistro, osservando che dall'ampia istruttoria compiuta in primo grado non erano emersi nei confronti del datore di lavoro elementi di responsabilità in relazione all'infortunio di cui trattasi, né, tanto meno, specifiche violazioni di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si è preoccupato, quindi, di motivare tali conclusioni, osservando che detti elementi non potevano essere costituiti, come ritenuto dal Tribunale, dalla mancata specifica informazione sulle modalità di utilizzo del sistema frenante da parte del datore di lavoro, posto che il M. era ben a conoscenza di tale sistema, essendo un esperto nella guida dell'autocarro in questione per averlo in precedenza condotto per lunghi periodi (cfr. dichiarazioni di Omissis, entrambi colleghi di lavoro del M.). Peraltro, anche gli accertamenti eseguiti dal Corpo Regionale delle Miniere -Distretto Minerario di Palermo avevano escluso elementi di responsabilità a carico del datore di lavoro. Alla stregua di tutto quanto precede ha, coerentemente, escluso che l'infortunio in questione fosse stato determinato da condotte od omissioni poste in essere dal datore di lavoro e che queste avessero avuto una benché minima efficienza causale nella determinazione dell'evento, dovendosi invece ritenere che esso era da addebitare alla condotta del lavoratore il quale, da un lato, scendendo dall'automezzo in un terreno in discesa aveva omesso di inserire il freno di parcheggio e, dall'altro, si era posto all'inseguimento dell'autocarro, aggrappandosi allo sportello e tentando di entrare nella cabina di guida. Ha, infine concluso, con una valutazione in fatto, fondata sul descritto accertamento, e con opportuni riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte, che una tale condotta presentava i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute con conseguente esonero totale del datore di lavoro da responsabilità (Cass. n.7454/2002; Cass. n. 5920/2004; Cass. n.4980/2006).
Trattasi di una valutazione del giudice di merito, debitamente argomentata, rispetto alla quale risulta del tutto irrilevante la questione della identificazione del datore di lavoro.
Per quanto esposto, va accolto il primo motivo e rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Sussistendo i presupposti per la decisione della causa nel merito (art. 384, 2° comma, ult. parte, c.p.c), va confermata la sentenza di primo grado nei confronti di B. Pietro, Benito e Giuseppe, quali eredi di B. Salvatore, e così pure, nel resto, la sentenza impugnata, con compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado nei confronti dì B. Pietro, Benito e Giuseppe, quali eredi di B. Salvatore. Conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa le spese di questo giudizio.
Roma, 20 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria 20 dicembre 2013