Categoria: 1945
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 4 settembre 1945
Validità: dal 15.08.1945
Parti: Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino e Camera del Lavoro di Torino
Settori: Edilizia, Edili, Torino, Artigianato

Sommario:

Art. 1. - Tabelle paghe orarie.
Art. 2. - Indennità per i lavori speciali e per i lavori in alta montagna.
Lavori speciali
Lavori in alta montagna
Art. 3. Trattamento economico per le ore di effettiva prestazione lavorativa e per le ore lavorate a causa di riduzione dell'orario.
Art. 4. - Lavoro a cottimo.
Art. 5. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Indennità di trasferta.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, pittori letteristi, stuccatori e decoratori della provincia di Torino, 4 settembre 1945

Addì 4 settembre 1945, tra l’Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino [...], assistito da [...] delegato per la categoria dei muratori, [...] delegato per la categoria pittori letteristi, [...] delegato per la categoria stuccatori, [...] delegato per la categoria pittori decoratori, e la Camera del Lavoro di Torino [...], assistiti dal [...] Segretario della categoria edili [...], allo scopo di unificare rispettivamente le paghe degli operai edili che svolgono il loro lavoro nei cantieri del territorio della città di Torino e quelle relative ai cantieri delle altre località della Provincia, abrogando in tal modo qualsiasi diversità di trattamento economico previsto dai precedenti contratti collettivi, in ordine sia alla natura dei lavori, sia alla provenienza degli operai o ad altre condizioni, si conviene quanto segue:

Art. 1. - Tabelle paghe orarie.
[...]
Le aziende che non hanno la possibilità di concedere la minestra dovranno corrispondere ai propri operai l'importo giornaliero di L. 8.
[...]

Art. 2. - Indennità per i lavori speciali e per i lavori in alta montagna.
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del Contratto Integrativo Edili 25 giugno 1939, con la modifica all'art. 5 del comma 6) (lavori in galleria) come da contratto 1° marzo 1942 sotto riportato.

Lavori speciali
(Art. 5). - Con riferimento all'art. 13 del vigente contratto Nazionale vengono stabilite le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione 25 %;
b) lavori in canali sotterranei, entro fognature ed in pozzi bianchi di spurgo con profondità maggiore a metri 3: maggiorazione 25 %;
c) lavori su scale aeree e di lancio (ponti sospesi oscillanti): maggiorazione 25 %;
d) lavori eseguiti in galleria vedi (1);
e) lavori in acqua: maggiorazione 25 %;
f) lavori in cassoni ad aria compressa:
per profondità fino a 10 metri 30 %:
per profondità dai 10 ai 15 metri 40 %;
per profondità oltre i 15 metri 50 %.
(1) Per lavori in galleria saranno corrisposte ai lavoratori che ne abbiano diritto, le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento, di allargamento a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio 35%
b) personale addetto a lavori di rivestimento o di intonaco, rifinitura di opere murarle, ed a lavori per opere sussidiarie, personale addetto a trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 20 %
c) personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate 10%


Lavori in alta montagna
(Art. 7). - con riferimento all'art. 15 del vigente contratto Nazionale l'indennità di alta montagna è fissata nella seguente misura per ogni giornata di presenza in cantiere:
L. 3,96 per i lavori che si eseguono dai 1300 ai 2000 mt. s.l.m.;
L. 4,71 per i lavori che si eseguono al di sopra dei 2000 mt. s.l.m.
Tale indennità non si applica agli operai che lavorano nel luogo costituente la loro abituale residenza, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 2 chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo del lavoro.

Art. 5. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
L’orario normale di lavoro è quello attualmente in vigore in base ai contratti collettivi e ai Decreti precedenti e cioè:
per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 48 ore settimanali (quarantotto);
per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto di 50 ore (cinquanta) per i lavori che si svolgono in località non di alta montagna.
Per i lavori che si svolgono in località di alta montagna (al di sopra dei 1300 m. s.l.m.) l’orario normale di lavoro è per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di 55 ore settimanali e di 48 per gli altri otto mesi.
Restando ferme le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti leggi sulla durata dell’orario di lavoro.
[...]
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 9.
[...]
Dette due Organizzazioni si impegnano inoltre di svolgere congiuntamente azione presso il Governo per la riduzione alla sola misura indispensabile degli oneri gravanti sulla mano d’opera e posti a carico dei datori di lavoro sotto forma di contributi.
Nell’attesa degli opportuni provvedimenti al riguardo da parte del Governo l'Ufficio Provinciale del Lavoro e la Camera del Lavoro congiuntamente ai rappresentanti degli Artigiani Edili consiglieranno agli Uffici competenti governativi i provvedimenti da adottarsi per eliminare la dannosa concorrenza che si ha nelle imprese edili che applicano regolarmente ed integralmente le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro da parte di operai e di datori d’opera che rinunciando alla tutela delle previdenze sociali e delle assicurazioni di legge, rendono i costi del lavoro inferiori a quelli normali, comprensivi dei contributi pagati per tali previdenze e assicurazioni.

Art. 10.
Rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente accordo, le clausole normative del contratto collettivo nazionale edili del 24 luglio 1936.
Il presente accordo entra in vigore il 15 agosto 1945 e per tutto il periodo precedente si conviene che ha pieno vigore dal giorno della sua decorrenza il decreto 28 settembre 1944.