Categoria: 1952
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Tipologia: Accordo collettivo locale
Data firma: 30 aprile 1952
Validità: 01.04.1952 - 31.03.1953
Parti: Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino e Camera del Lavoro di Torino
Settori: Tessili, Cordai, Torino, Artigianato

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Dichiarazione a verbale.

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle corde a mano nella zona di S. Bernardo (Carmagnola), 30 aprile 1952

Addì 30 aprile 1952, in Torino, tra l’Associazione Artigiani di Torino e Provincia [...] e il Sindacato Provinciale Tessili di Torino e Provincia [...], si è addivenuti al seguente accordo da valere per le operaie e i manovali addetti alla lavorazione delle corde a mano.

Art. 1.
Il presente accordo si applica a tutto il settore cordai a mano esistenti nella zona di S. Bernardo (Carmagnola).

Art. 8.
L’orario normale di lavoro, essendo tale lavorazione considerata discontinua, non può superare le 10 ore giornaliere. Per le ore eccedenti tale limite di orario verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni:
a) per lavoro straordinario diurno 10%;
b) per lavoro domenicale con riposo compensativo 10 %;
c) per lavoro domenicale senza riposo compensativo o per il giorno feriale sostitutivo 40 %;
d) per lavoro straordinario festivo 45 %.

Art. 10.
All’operaia che abbia una anzianità di dodici mesi presso la ditta nella quale è occupata saranno concessi, ogni anno, sei giorni di ferie pagate [...]

Art. 16.
Per l’orario, lo straordinario, le ferie, la gratifica, l’indennità, l'indennità di anzianità, ecc., per i manovali, vale quanto stipulato nel presente accordo per le operaie.