Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 30 luglio 1953
Validità: biennale
Parti: Unione Provinciale degli Artigiani e Federazione Provinciale Vetrai Ceramisti ed Affini, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Chimici, Vetro, Venezia, Artigianato

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Sospensioni.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Servizio militare.
Art. 14. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 15. - Maternità.
Art. 16. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 17. - Licenziamento per punizione.
Art. 18. - Preavviso di licenziamento.
Art. 19. - Dimissioni.
Art. 20. - Indennità di licenziamento.
Art. 21. - Calcolo indennità.
Art. 22. - Trattenuta per risarcimento danni.
Art. 23. - Indennità in caso di morte.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
Art. 25. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane del vetro e della ceramica della provincia di Venezia, 30 luglio 1953

L’anno 1953, il giorno 30 del mese di luglio in Venezia, presso la Sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro [...], fra l’Unione Provinciale degli Artigiani [...] e la Federazione Provinciale Vetrai Ceramisti ed Affini [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], si è convenuto quanto segue:

Art. 2. - Documenti.
[...]
È in facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è fissata in 8 ore giornaliere.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive.

Art. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere e le 10 ore per gli addetti ai lavori discontinui.
É lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. È lavoro festivo, ai fini della applicazione delle percentuali di cui appresso. quello effettuato in giornata domenicale o di riposo compensativo e nelle festività di cui all’art. 8.
[...]
Sono esonerati dal lavoro straordinario, festivo e notturno, i lavoratori che frequentano scuole serali o festive.

Art. 10. - Ferie.
L'operaio che ha una anzianità di 12 mesi presso l'azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a 8 giorni lavorativi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.
[...]

Art. 15. - Maternità.
Per il trattamento in caso di maternità e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 16. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere puniti, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di 2 ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
4) licenziamento ai sensi dell'art. 17.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti l) e 2) l’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danno per disattenzione al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) introduca persone estranee all’azienda senza regolare autorizzazione o permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Nei casi di maggior gravità o recidiva la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3).
[...]

Art. 17. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
a) furti o danneggiamenti volontari o commessi con colpa grave al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
[...]
c) rissa grave all’interno della azienda;
[...]
Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) l'operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all'azienda.
Potranno essere licenziati, senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione contro i superiori;
b) rissa nell’azienda;
c) lavorazione e costruzione all'interno dell’azienda, senza la autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;
d) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’articolo 16 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto i) dell'art. 16 relative alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.