Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro


PROTOCOLLO D’INTESA


CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mira a realizzare un sistema volto a garantire una maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso una azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare;
CONSIDERATO che, nell’ambito della riforma dell’attività ispettiva, assume un particolare rilievo l’attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, anche attraverso soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro;
CONSIDERATO che l’articolo 30, comma 5, della L. n. 183/2010, nel modificare l'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del D.Lgs. n. 276/2003, riconosce il ruolo di terzietà assolto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione e arbitrato dei rapporti di lavoro;
CONSIDERATO che in Italia operano circa 1.600.000 imprese con dipendenti, per un totale di circa 13.000.000 di rapporti di lavoro ed i Consulenti del Lavoro assistono circa 1 milione di imprese e gestiscono circa 7.000.000 di rapporti di lavoro;
VALUTATA la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di operare in sinergia ai fini dello sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità dei comportamenti delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Asseverazione di conformità - ASSE.CO.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della sua Fondazione Studi, rilascia l’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro — d’ora innanzi definita ASSE.CO. — in relazione alle materie indicate nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente protocollo e con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso i datori di lavoro.

Articolo 2
Istanza di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE.CO. è rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro che intende ottenere l’asseverazione. L’istanza è presentata al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche a mezzo di Consulente del lavoro appositamente delegato.
Elementi essenziali dell’istanza sono:
a) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, in ordine alla non commissione di illeciti indicati nell’allegato tecnico di cui all’articolo 1; tale dichiarazione si riferisce all’anno precedente l’istanza; solo per i datori di lavoro che richiedono per la prima volta l’ASSE.CO. la dichiarazione fa riferimento all’assenza di condotte illecite indicate dall’allegato tecnico di cui all’articolo 1 alla data di presentazione dell’istanza;
b) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro che ha ricevuto l’incarico dal datore di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed al rispetto della contrattazione collettiva, così come specificato nell’allegato tecnico di cui all’articolo 1. Tale dichiarazione è rilasciata sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro e tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi che, laddove richiesto dal Legislatore, sono esclusivamente quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) l’assenso, da parte del datore di lavoro, circa la pubblicazione dei propri dati nell’elenco di cui all’articolo 3.

Articolo 3
Modalità di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE.CO. è rilasciata, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell’istanza, esclusivamente attraverso procedura telematica e previa verifica del rispetto dei presupposti e delle modalità di rilascio di cui all’articolo 1.
La ASSE.CO. ha validità annuale dalla data di rilascio salvo il venir meno dei requisiti per il suo rilascio salvo quanto disposto dall’art. 7.
Il Consulente del lavoro che ha rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 2 lett. b) verifica, con cadenza quadrimestrale, la permanenza dei presupposti della stessa dichiarazione e, in caso di venir meno degli stessi, ne dà immediata comunicazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. In caso di omissione della predetta comunicazione il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro comunica tempestivamente il fatto all’Ordine provinciale di appartenenza del Consulente del lavoro ai fini dell’apertura del procedimento disciplinare; in tale ipotesi è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b) sino alla conclusione del procedimento stesso.

Articolo 4
Elenco delle imprese o studi professionali in possesso della ASSE.CO.

L’elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto la ASSE.CO., gestito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sarà pubblicato sul sito dello stesso Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà liberamente consultabile.
L’elenco sarà aggiornato, almeno con cadenza quindicinale, in relazione al possesso dei requisiti di rilascio della ASSE.CO.

Articolo 5
Consulenti del Lavoro abilitati e formazione

I Consulenti del Lavoro che svolgono l’attività professionale esclusivamente in forma di lavoro autonomo, abilitati al rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b), saranno esclusivamente quelli in possesso dei requisiti individuati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro individuerà, per il tramite della Fondazione Studi, i percorsi di formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro sulle procedure di asseverazione.
Eventuali dubbi in ordine ai contenuti delle dichiarazioni indicati dall’articolo 2 lett. a) e b), possono essere sottoposti alla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che provvederà a rispondere, sentito il Ministero del Lavoro — Direzione Generale per l’Attività Ispettiva.

Articolo 6
Responsabilità

Il datore di lavoro, il soggetto delegato alla gestione del personale nonché il Consulente del Lavoro che rilasciano dichiarazioni non veritiere di cui, rispettivamente, all’articolo 2, lett. a) e lett. b), sono responsabili penalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ai Consulenti del lavoro che, in ragione della falsità della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b), siano condannati definitivamente per un reato per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, è applicata la sanzione della radiazione dall’albo ai sensi dell’articolo 31 della L. n. 12/1979.
Ai Consulenti del lavoro rispetto ai quali è aperto un procedimento disciplinare per le fattispecie di cui al comma precedente, è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b) sino alla conclusione del procedimento stesso. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di valutare ulteriori ipotesi in cui l’apertura del procedimento disciplinare rende opportuna la sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b).
Dell’adozione dei predetti provvedimenti il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro informa periodicamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 7
Effetti del rilascio dell’ASSE.CO.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ferme restando le priorità fissate dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 124/2004, al fine realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, orienterà l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO. fatta eccezione delle seguenti ipotesi:
- specifica richiesta di intervento;
- indagine demandata dall’A.G. o da altra Autorità amministrativa;
- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l’asseverazione prevista dalla presente convenzione potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti. Con successive intese, le parti possono individuare ulteriori ipotesi di applicazione della ASSE.CO.
La ASSE.CO può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal presente protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale.

Articolo 8
Coordinamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro istituiscono un tavolo di lavoro congiunto — che si riunirà con cadenza almeno semestrale - al fine di monitorare l’attività di rilascio della ASSE.CO., di apportare eventuali integrazioni o modifiche all’allegato tecnico di cui all’articolo 1, nonché di valutare l’opportunità di iniziative congiunte di tipo formativo e informativo.

Articolo 9
Pubblicità e trasparenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai fini di pubblicità e trasparenza, si impegnano a diffondere con ogni mezzo di comunicazione il presente protocollo.

Articolo 10
Durata del protocollo d’intesa

Il presente protocollo ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione.
Prima della data di scadenza del predetto termine, dopo averne verificato gli effetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro potranno prorogare la durata del protocollo apportando eventuali modifiche ai contenuti dello stesso.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro
(Prof. Enrico Giovannini)
Per il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
Il Presidente
(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)


Allegato


Fonte: lavoro.gov.it